Costituzione di parte civile
Il sostituto processuale opera solo in relazione al difensore e non anche rispetto al procuratore speciale
Oltre che personalmente, l’azione civile può essere esercitata solo da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato e non anche dal suo sostituto processuale, privo di procura speciale, il quale opera in maniera vicaria rispetto al difensore e non al procuratore speciale. Sono delegabili le attività defensionali e non i poteri di natura sostanziale. Così la Cassazione con la Sentenza n. 2848/2012. Per questo cavillo giuridico, se la cava, quanto alle statuizioni civili, un medico accusato di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Condannato in primo grado alla pena di anni 6 di reclusione, oltre pene accessorie e al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato in euro 50.000,00, in secondo grado la pena viene rideterminata, sulla base del riconoscimento dell’ipotesi lieve, in anni 2 e mesi 8 di reclusione, con eliminazione delle pene accessorie, ma con conferma delle statuizioni civili.
Ma, l’avvocato difensore commette un errore. Infatti, con ricorso promosso per Cassazione, l’avvocato di controparte denuncia vizio di motivazione in ordine alla ammissione della costituzione di parte civile. Rileva che i genitori della ragazza avevano a tal fine rilasciato procura speciale a un avvocato, ma la costituzione è stata fatta in udienza dal sostituto, in base a una delega del procuratore che non aveva poteri processuali. La sostituzione opera solo rispetto al difensore e non anche rispetto al procuratore speciale, il quale solo è abilitato a costituirsi parte civile in nome e per conto del rappresentato. Del resto l’avvocato aveva espressamente rilasciato la delega al collega a sostituirlo quale difensore di della ragazza e non quale procuratore speciale dei genitori della ragazza. La censura è fondata. La Corte ritiene erronea l’affermazione del giudice di appello secondo cui la costituzione di parte civile dei genitori della ragazza sarebbe stata legittima perché l’avvocato presente in udienza avrebbe avuto la sua investitura quale delegato dell’avvocato procuratore. Nella specie è accaduto che i genitori della persona offesa avevano nominato loro procuratore speciale per costituirsi parte civile nel presente giudizio un avvocato e questi aveva predisposto la costituzione di parte civile in nome e per conto delle parti ma non aveva esercitato l’azione civile prima dell’udienza, mediante notificazione dell’atto all’imputato e non era stato presente alla relativa udienza, nella quale si era presentato invece un sostituto, in forza di una semplice nota dell’avvocato che delegava il collega a sostituirlo in udienza quale difensore della ragazza e non dei genitori legittimati a costituirsi parte civile. In udienza, poi, il sostituto aveva depositato l’atto di costituzioni di parte civile sottoscritto dall’avvocato. la Corte ha anche osservato che dal verbale di udienza non risulta che fossero presenti i genitori della ragazza, che intendevano costituirsi parte civile. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica e costante nel senso che, oltre che personalmente, l’azione civile può essere esercitata solo da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato e non anche dal suo sostituto processuale, privo di procura speciale, il quale opera in maniera vicaria rispetto al difensore e non al procuratore speciale. Sono delegabili le attività defensionali e non i poteri di natura sostanziale. L’atto contenente la manifestazione di volontà del procuratore speciale di costituirsi parte civile poteva anche essere presentato prima dell’udienza, ma in tal caso avrebbe dovuto essere notificato all’imputato, il che nella specie non risulta essere stato fatto. In udienza, la manifestazione di volontà poteva essere resa solo dalle parti personalmente o da un loro procuratore speciale, mentre nella specie è stata fatta, sia pur depositando un atto a firma del procuratore speciale, da un soggetto che era semplice delegato del difensore e non aveva una procura speciale per il compimento della attività di natura sostanziale e non processuale. Al sostituto del difensore compete l’esercizio dei poteri rientranti nell’ambito del mandato alle liti e non spetta l’esercizio dei poteri, di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale. In particolare, al sostituto del difensore della persona offesa non spetta il potere di costituzione di parte civile, che la persona offesa o il danneggiato possono delegare a un terzo o al difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui è rilasciato il mandato alle liti. La nomina, da parte del difensore della persona offesa, di un proprio sostituto, non attribuisce a quest’ultimo il potere di costituirsi parte civile, rimanendo salva la validità della costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa, nel qual caso la stessa deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto. Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile, legitimatio ad causam, costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti, rappresentanza processuale, in quanto solo per quest’ultimo è prevista la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l’azione civile nel processo penale. Cassata senza rinvio la sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili.
Anna Teresa Paciotti
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