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PRESENTAZIONE
Presentazione di StudioLegalelaw.net
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ULTIMI ARTICOLI INSERITI DIVISI PER ARGOMENTO
 21

Mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore


Articolo inserito il 20/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

Il generale vince il ricorso ma il Ministero della Difesa gli attribuisce lo stesso punteggio

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da un generale dell'Arma dei Carabinieri avverso la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore, in riforma della sentenza emessa dal Tar del Lazio. L'interessato si doleva, sostanzialmente, del fatto che i titoli e, in generale, i precedenti di carriera, che connotavano il suo curriculum professionale fossero stati in assoluto e in rapporto a quelli di un collega, promosso, unitamente a altri due soggetti, generale di divisione, inadeguatamente valutati dalla competente Commissione ministeriale. Ma, il giudizio di rivalutazione ha portato all'attribuzione, in favore dell'interessato, di un punteggio complessivo identico a quello attribuito allo stesso nella precedente valutazione.
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 26

Decreto legge su Concorrenza e liberalizzazioni


Articolo inserito il 21/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato Stampa

  Pubblichiamo il comunicato Stampa diffuso dal Governo dopo il voto di fiducia del decreto legge su concorrenza e liberalizzazioni. Al Ministro per lo Sviluppo Corrado Passera, un avviso : non si fanno decreti leggi solo per "dimostrare agli amici europei che ce la possiamo fare". Se si sente le necessità di dimostrare qualcosa, vuol dire che il qualcosa non c'è. L'evidente si dimostra da solo. Ciò vale anche per il Presidente Monti. Si tratta di salvare in concreto il Paese, non di dimostrare qualcosa a qualcuno. Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 10,35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà. Il Consiglio dei Ministri ha oggi adottato con decreto-legge un pacchetto di riforme strutturali per la crescita. Le riforme rientrano nel processo di rimozione di due grandi vincoli che hanno compresso per decenni il potenziale di crescita dell'Italia: l'insufficiente concorrenza dei mercati e l'inadeguatezza delle infrastrutture. Il primo e più importante pilastro è quello che dà il nome al decreto: la crescita.
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 78

Nike


Articolo inserito il 19/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

La Corte Europea sancisce il diritto della famosa azienda a opporsi alla registrazione di un marchio acquistato dalla stessa

La famosa azienda produttrice di articoli sportivi sostiene di aver acquistato un marchio comunitario, ma uno spagnolo registra il marchio. Il Tribunale dell'Unione europea accoglie il ricorso, proposto dalla Nike, diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Uami), che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla Nike sulla base di un segno nazionale non registrato. L'Ufficio, con ricorso alla Corte di Giustizia Europea, chiede che venga annullata la decisione del Tribunale. La Nike, ad avviso dell'Ufficio, non è legittimata a stare in giudizio, in quanto non ha fornito la prova del suo status di parte nel procedimento di opposizione e, di conseguenza, non è legittimata a proporre ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. La commissione di ricorso considera, infatti, che il legale della Nike non ha indicato e, a maggior ragione, non ha dimostrato, che il diritto anteriore invocato a sostegno dell'opposizione figura tra i marchi trasferiti alla Nike.
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 77

Totalizzazione dei periodi contributivi


Articolo inserito il 20/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

Legittima la norma per cui ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico secondo le proprie regole di calcolo

  La Corte di Appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi". Ad avviso della rimettente, la norma censurata, disponendo che per gli enti previdenziali privatizzati, la misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo, sulla base di parametri dettati dallo stesso art. 4, comma 3, contrasterebbe con l'art. 76 Cost., per violazione del principio direttivo dettato dall'art. 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, secondo il quale ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico "secondo le proprie regole di calcolo".
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 22

Lavoratore esposto all’amianto l’Inail rilascia in ritardo l’attestazione


Articolo inserito il 20/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

L'Istituto non è tenuto al risarcimento del danno

    Man mano che leggiamo le pronunce della Cassazione, che dire, ci piglia lo sconforto. Intanto che è la mania della Cassazione di citare sempre se stessa. Le pronunce passate si conoscono. Che dicano qualche volta qualcosa di nuovo. Anzi, forse è meglio di no. Quando dice qualcosa di nuovo la Cassazione, c'è da tremare. Un esempio ? Servito. La Sentenza n. 795/2012. Il caso. Un lavoratore conviene in giudizio avanti il Tribunale di Rieti l'Inps e l'Inail per ottenere il risarcimento del danno subito nell'accesso al trattamento pensionistico per via del ritardo con cui era stata rilasciata l'attestazione di esposizione all'amianto. Il Tribunale di Rieti, rilevata la responsabilità dei convenuti, condanna l'Inail, colpevole nel mancato tempestivo rilascio del certificato di esposizione all'amianto, al pagamento della somma pari alla diversità tra la pensione astrattamente percepita in caso di tempestivo accoglimento della domanda e il minore importo percepito alla data del tardivo pensionamento.
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 23

Genitori separati e il figlio minore rifiuta i contatti


Articolo inserito il 20/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

Legittimo l'affidamento al Comune

    Separazione tra due coniugi che si rimpallano reciprocamente l'addebito. Tutto normale, se non ci fosse di mezzo il figlio minore costretto a subire la situazione. Il tribunale di Catania pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi, rigettando le domande di reciproco addebito, affida al padre il figlio minore, questa è una novità, dispone che la madre contribuisca al mantenimento di questo per un importo di Euro 150,00 mensili e condanna il marito a corrispondere alla moglie assegno di mantenimento di Euro 150,00. Pari e patta. La madre non si rassegna e propone appello.
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 27

Crolla l’edificio scolastico


Articolo inserito il 20/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

Il progettista dei lavori e il capocantiere responsabili del reato di disastro colposo anche la scuola era vuota

  Per la sussistenza del delitto di disastro colposo previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen. è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, ovvero di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, poiché il pericolo cagionato deve essere caratterizzato dalla potenzialità di diffondersi ampiamente nello spazio circostante la zona interessata dall'evento, per cui il solo elemento oggettivo del crollo, diversamente da quanto previsto per la contravvenzione di cui all'art. 677 stesso codice, non è sufficiente per la configurabilità del delitto in questione. Non e' dubbio che il delitto ex art. 449 c.p. richieda per la sua configurabilità una concreta situazione di pericolo, da valutarsi "ex ante", per l'incolumita' pubblica; nel senso della sussistenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero indeterminato di persone.
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 25

Accesso al ruolo di insegnante di Religione Cattolica


Articolo inserito il 02/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

I titoli in concreto posseduti sono valutati in relazione al modo in cui gli stessi sono stati rappresentati in sede di predisposizione della domanda

  Un candidato in possesso di diversi titoli valutabili, che ha scelto di rappresentare, in sede di domanda, i propri titoli secondo una modalità di minor favore, non può contestare il provvedimento dell'amministrazione, che ha attribuito i punteggi tenendo conto della domanda e senza riqualificare i titoli in questione in modo da assicurare al candidato stesso il punteggio massimo conseguibile. Infatti, pur dovendosi sottolineare la singolarità di una lex specialis che, a parità di titoli posseduti, può condurre a esiti diversi in sede di attribuzione del punteggio a seconda del modo in cui il singolo candidato ha rappresentato i titoli posseduti, non può essere accolta la tesi secondo cui graverebbe sull'amministrazione l'onere di modificare ex officio la valutazione dei titoli vantati, in modo da assicurare il massimo vantaggio possibile al candidato.
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 28

Reati fiscali


Articolo inserito il 17/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

E' reato occultare il contratto preliminare di compravendita

  Il decreto legislativo n. 74/2000 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" all'art. 10 "Occultamento o distruzione di documenti contabili" dispone che e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Accusato di avere occultato, a fine di evasione, tre contratti preliminari di compravendita riguardanti altrettante unità immobiliari in ordine alle quali il prezzo effettivamente corrisposto era stato poi ridotto nei successivi rogiti, un imprenditore, operante nel campo immobiliare.
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 32

Impiegano immigrati clandestini tenendoli in condizioni di sfruttamento


Articolo inserito il 10/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

Non si configura il reato di riduzione in schiavitù

    L'art. 600 cod. pen. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" dispone che chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni, la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
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 31

Funzionario di banca si dimette poi chiede la reintegra denunciando mobbing e dequalificazione


Articolo inserito il 10/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

Deve fornire la prova delle vessazioni e dei danni subiti

    Lo abbiamo già rilevato che nella giurisprudenza c'è stata una stretta sul mobbing. Lo conferma la Sentenza n. 87/2012, emessa dalla Corte di Cassazione. Il caso. Il funzionario di una banca si dimette, poi chiede di essere reintegrato nel posto di lavoro, previo annullamento delle dimissioni rassegnate, il risarcimento del danno per il mobbing che il lavoratore assume di aver subito e il risarcimento del danno per l'allegata dequalificazione. La Corte di Appello di L'Aquila, confermando la pronuncia di primo grado, rigetta la domanda. Il giudice di appello esclude che le dimissioni rassegnate dal lavoratore fossero viziate da incapacità, il lavoratore non ha fornito la prova.
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 30

Realizzazione di impianto fotovoltaico


Articolo inserito il 18/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

La semplice copertura con pannelli fotovoltaici di un parcheggio non lede le bellezze naturali del paesaggio

  Il Ministero per i beni e le e le attività culturali ha promosso appello al Consiglio di Stato, avverso la pronuncia con cui il Tar della Puglia aveva accolto il ricorso proposto da una società, proprietaria di un complesso turistico balneare sito nel Comune di Porto Cesareo, volto all'annullamento del provvedimento  della Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico di Brindisi, Taranto e Lecce, recante annullamento dell'autorizzazione comunale rilasciata per l'installazione di un impianto fotovoltaico su una struttura metallica a copertura dell'area adibita a parcheggio. Il provvedimento oggetto del giudizio di primo grado è stato motivato dalla Soprintendenza in ragione della mancata ponderazione, da parte del Comune, dell'impatto che l'intervento, visibile dai principali punti di osservazione delle aree circostanti, avrebbe avuto sull'ambiente interessato.
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 33

Fabbro produce odori molesti


Articolo inserito il 20/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

Irrilevante l'autorizzazione all'esercizio della sua attività installazione un impianto di areazione

  L'art. 674 cod.pen. punisce chiunque, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti offendere o molestare persone. In applicazione di tale norma, il Tribunale di Roma ha condannato un fabbro alla pena di euro cinquanta di ammenda, in quanto, nella sua attività, produceva odori molesti, soprattutto in fase di verniciatura. Il giudice ha ritenuto tale condotta sussumibile nella norma contestata in quanto compresa tra le emissioni di gas, vapori o fumi. Infatti, la norma "Getto pericoloso di cose" dispone che chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.
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 29

La ditta non assume un’invalida


Articolo inserito il 12/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

Paga il risarcimento

    L'Amministrazione Provinciale di Catanzaro avvia al lavoro una disabile, presso una ditta. Dopo aver ricevuto la comunicazione, la signora si reca presso la sede della società per il colloquio finalizzato all'assunzione, ma la società non la assume. Il Tribunale di Lamezia Terme condanna la ditta al risarcimento dei danni in favore della disabile per la mancata formalizzazione dell'assunzione obbligatoria disposta. La Corte di Appello di Catanzaro conferma la condanna. Il giudice di appello rileva che, in assenza di precise indicazioni sulle modalità di verifica della volontà delle parti di addivenire, a seguito di avviamento al lavoro di soggetto disabile, alla stipulazione del contratto di lavoro, deve farsi riferimento al comportamento tenuto dalle medesime per valutarne la conformità ai canoni di correttezza e buona fede e, alla luce delle circostanze di causa, perviene alla conclusione che il comportamento della società si era rivelato preclusivo della possibilità per l'aspirante, di valutare l'offerta di lavoro e addivenire, eventualmente, alla formalizzazione del relativo contratto, con il conseguente obbligo di risarcimento dei danni derivati dalla mancata assunzione.
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 52

La Shoah


Articolo inserito il 22/01/12 da Anna Teresa Paciotti
 

Giorno della memoria

  Il 27 gennaio 2012 si celebra per il dodicesimo anno il "Giorno della Memoria". Molti Stati hanno istituito un "Giorno della Memoria": l'Italia, con legge 20 luglio 2000, n. 211, lo ha fissato al 27 gennaio, giorno in cui, nel 1945, furono abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz. In occasione del "Giorno della Memoria" sono organizzati incontri, cerimonie e momenti comuni di rievocazione dei fatti e di riflessione (in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado) su quanto accadde nei campi di concentramento nazisti, al fine di conservare viva la memoria di quel periodo della storia europea e del nostro Paese e perché sia scongiurato per sempre il ripetersi di simili tragedie. A Palazzo Chigi, nel corso di una conferenza stampa sono state presentate le iniziative patrocinate dal Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah.
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 24

Lettera apostolica “Quaerit sempre”


Articolo inserito il 02/09/11 da Anna Teresa Paciotti
 

Trasferimento di alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana

  Di seguito la Lettera Apostolica "Quaerit Sempre" Che trasferisce alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana Lettera apostolica in forma di motu proprio "Quaerit semper", 30 agosto 2011 DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XVI con la quale è modificata la Costituzione apostolica Pastor bonus e si trasferiscono alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana. La Santa Sede ha sempre cercato di adeguare la propria struttura di governo alle necessità pastorali che in ogni periodo storico emergevano nella vita della Chiesa, modificando perciò l'organizzazione e la competenza dei Dicasteri della Curia Romana. Il Concilio Vaticano II confermò, d'altronde, detto criterio ribadendo la necessità di adeguare i Dicasteri alle necessità dei tempi, delle regioni e dei riti, soprattutto per ciò che riguarda il loro numero, la denominazione, la competenza, i modi di procedere e il reciproco coordinamento (cfr. Decr. Christus Dominus, 9).
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News - 23 / 01 / 2012

Falsifica le ricevute di pagamento di bollette del telefono

 

E’ tentata truffa

 

 

Che non si inventa per risparmiare. Poi, il debito pubblico viene addossato ai cittadini che, invece, sono veri e propri risparmiatori. Quanto a Telecom … meglio tacere. Una cittadina risparmiatrice viene accusata del reato di tentata truffa. Che ha fatto ? Ha esibito al personale addetto alla verifica dei pagamenti alcune false ricevute di pagamenti delle bollette telefoniche. Il Gup presso il Tribunale di Catanzaro dichiara non luogo a procedere nei confronti della risparmiatrice, per il reato di tentata truffa nei confronti della Telecom Italia s.p.a., perché il fatto non sussiste, stante l’assenza di atto di disposizione patrimoniale da parte della società truffata. Insomma, la compagnia telefonica si è accorta del trucchetto e non ha subito alcun danno patrimoniale. Ma, Telecom promuove ricorso per Cassazione e la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2730/2012, accoglie il ricorso. Se capita di ricevere bollette “gonfiate” da parte di erogatori di servizi, questi invocano l’errore dei computers, si scusano e finisce li. Non ci risultano sentenze della Cassazione che abbiano condannato per tentata truffa gli erogatori di servizi.

Canederli “allo stafilococco”

 

Responsabili il cuoco e il proprietario del ristorante

 

 

Anche in questo caso, è ovvio, non si tratta di una nuova ricetta, ma del famoso piatto tipico della cucina tirolese, con una variante di non poco conto, la presenza di batteri di stafilococco, rilevata in alcune persone che avevano mangiato il piatto cucinato dal cuoco di un ristorante. Ritenuti responsabili e condannati dal Tribunale di Bolzano il capocuoco e il proprietario del ristorante. I due imputati promuovono ricorso per Cassazione, rigettato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 2686/2012. Ad avviso dei ricorrenti, mancherebbe la prova della colpa, perché la vaniglia, usata per la preparazione dei canederli, era conservata in frigorifero e era impossibile un controllo chimico preventivo degli ingredienti con cui era preparata.

Il bar si “allarga” occupando con tavoli il cortile condominiale

 

Lo può fare se non limita il pari uso degli altri condomini

 

L’assemblea del condominio concede, alla proprietaria di un locale concesso in locazione a uso bar, di occupare una porzione del cortile comune con tavolini da bar, poi la stessa assemblea revoca il permesso e con una nuova delibera conferma la revoca. La proprietaria del locale impugna la delibera di revoca, con ricorso promosso innanzi al Giudice di Pace di Desio. Il giudice respinge l’impugnazione. Ma, il Tribunale di Monza, in riforma della decisione di primo grado, dichiara illegittima la delibera in questione. Il condominio non ci sta e promuove ricorso per Cassazione, rigettato dalla Corte con la Sentenza n. 869/2012. Il condominio ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la competenza, in ordine alla domanda proposta dalla proprietaria del locale, spettasse al giudice di pace, così confermando il rigetto della relativa eccezione, che già era stata sollevata e disattesa in primo grado.

Remissione del debito

 

Vanno valutate le concrete condizioni non solo le condizioni economiche ma anche familiari dell’istante

 

Sulla base del principio tempus regit actum che regola la successione tempo delle disposizioni di natura procedurale, quali sono anche quelle in materia di recupero delle spese processuali, il pagamento pro quota, da parte del singolo condannato non è consentito. Ne consegue che la valutazione in merito alla non disagiata condizione economica del condannato, laddove riferita alla possibilità del pagamento rateale della quota di debito di spettanza è viziata, se al momento del passaggio in giudicato della sentenza alla quale si riferisce il debito, la normativa prevedeva espressamente per i condannati per lo stesso reato o per reati connessi l’obbligo solidale al pagamento delle spese di giustizia. Inoltre, il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto ai fini della remissione del debito, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale.

Risoluzione del contratto di compravendita

 

Il promissario acquirente che ha abitato nell’immobile paga le spese condominiali

 

Lite tra promissari venditori e promissari acquirenti. Oggetto un appartamento promesso in vendita con tanto di posto auto e cantina. Il Tribunale di Roma, adito dai promissari acquirenti, pronuncia la risoluzione, per inadempimento dei convenuti, del contratto preliminare di compravendita, condannando i convenuti alla restituzione di quanto ricevuto, nonché al risarcimento dei anni. La decisione è parzialmente riformata dalla Corte di Appello, che ha rideterminato in 1.549,37 euro il risarcimento di danni dovuto ai promissari acquirenti R e ha condannato questi ultimi a pagare all’altra parte 22.775,75 euro, oltre agli interessi, a titolo di corrispettivo per il godimento dell’immobile, per il periodo in cui ne avevano avuto la disponibilità.
Si arriva in Cassazione e, questa volta sono i promissari acquirenti a promuovere il ricorso. Ma fanno la loro parte anche i promissari venditori che propongono ricorso incidentale, deducendo, tra l’altro di essere stati erroneamente condannati al risarcimento dei danni reclamato dai promissari acquirenti. Si trattava, sostengono, di una domanda nuova, su cui non avevano accettato il contraddittorio, per cui erroneamente il giudice di secondo grado l’aveva ritenuta ammissibile.

Infortuni sul lavoro

 

Il datore è sempre responsabile anche se il lavoratore è disattento

 

Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore dall’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi quale causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con la stessa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità e esigenze del lavoro da svolgere.

Svolgimento di mansioni superiori di un dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale

 

Non ha diritto all’adeguamento del trattamento economico

 

Se l’impiegata viene assunta con una qualifica, ma poi le vengono fatte svolgere mansioni superiori, sarebbe logico che non può essere retribuita per le mansioni per le quali è stata assunta, ma per le mansioni di fatto espletate. Non è così. Lo afferma il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 278/2012. Una dipendente viene assunta, dall’Azienda Sanitaria Locale, con la qualifica di coadiutore amministrativo. Ma, fin dalla data di assunzione svolge le funzioni di una qualifica superiore. Pertanto chiede all’Amministrazione l’adeguamento della retribuzione. L’Amministrazione dispone in conformità. Ma, si oppone il Comitato Regionale di Controllo, che annulla la disposizione dell’Amministrazione. La dipendente propone ricorso al Tar del Molise, che accoglie il ricorso. La Regione Molise promuove appello Al Consiglio di Stato, avverso la pronuncia del Tar. Il Consiglio accoglie l’appello.

Contributi previdenziali

 

Non assoggettabile a contribuzione previdenziale il corrispettivo per il servizio di mensa aziendale

 

Un’azienda, operante su tutto il territorio nazionale, stipula una convenzione con un gestore di mense aziendali, già operante presso i clienti della società, ai quali i dipendenti della società medesima erano assegnati, utilizzando i tagliandi all’uopo emessi dal datore di lavoro e intestati alla società di ristorazione, i dipendenti, apponendovi nominativo, firma e ora di fruizione del pasto, si avvalevano del servizio mensa così apprestato, con menu a prezzo prefissato. Il suddetto tagliando, utilizzabile dal dipendente al mero fine per il quale è stato predisposto, ovvero la fruizione del pasto nelle mense condotte dal gestore in convenzione, in orari prestabiliti, in giornate lavorative e sul luogo di lavoro, non reca l’espressa indicazione di un valore monetario e non è, pertanto, in alcun modo negoziabile per la consumazione dei pasti presso pubblici esercizi, né spendibile, a altri fini, presso pubblici esercizi, né cedibile, trasferibile, convertibile o cumulabile.

Imprenditrice omette il versamento delle somme destinate alla Cassa Edile

 

 Nessun reato solo un illecito amministrativo

 

 

La Corte di Appello di Catanzaro riforma la decisione del Tribunale di Crotone nei confronti di una imprenditrice imputata del reato ex 646 co. 3 c.p., appropriazione indebita, commesso mediante appropriazione delle somme di denaro destinate alla Cassa Edile e relative alle buste paga di due lavoratori. La Corte di Appello dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per intervenuta prescrizione del reato ma, ritenuta sussistente la responsabilità in ordine al reato contestato, confermava le statuizioni civili contenute nell’impugnata sentenza. Avverso tale pronuncia, l’imputata ha promosso ricorso per Cassazione, Accolto dalla Suprema Corte, con la Sentenza n. 2723/2012.