Riconoscimento dello status di rifugiato
Non è sufficiente per negare il diritto di asilo la semplice affermazione che il gruppo persecutore ha perso potere
Un cittadino di origine senegalese fugge dal proprio paese, in quanto perseguitato politico e arriva in Italia. Qui giunto chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e, quindi del diritto di asilo. La domanda arriva al Tribunal de Milan, quindi alla Curt d’apel, stessa città. Domanda respinta. La Madunina non ha ispirato i giudici. Pronunce ribaltate dalla Corte di Cassazione, con l’ Ordinanza n. 994/2012. La normativa in materia di riconoscimento dello status di rifugiato è chiara. L’art. 3 del decreto Legislativo n. 251/2007 “Esame dei fatti e delle circostanze” prescrive le incombenze a carico del richiedente e anche le regole che devono presiedere all’esame della domanda.
L’esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d’origine e relative modalità di applicazione; l’esame della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; l’esame della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino quale persecuzione o danno grave; l’esame dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d’origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se tali attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese. L’art. 8 del Decreto Legislativo n. 25/2008, richiama le disposizioni citate e aggiunge che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate in merito alla situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale, dal Ministero degli affari esteri, o acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali. Insomma sono previsti precisi incombenti istruttori. Invece che dice il giudice di appello ? Le dichiarazioni non sono attendibili e la semplice iscrizione al partito di opposizione, non costituisce una possibile fonte di persecuzioni politiche. Non è provato il riferito sequestro e maltrattamento a opera del gruppo insurrezionale operante per l’indipendenza della Regione Casamance da Dakar e si rileva la recessività del pericolo derivante da questa organizzazione negli anni successivi all’allontanamento del cittadino dal Senegal. Troppo poco, ad avviso della Cassazione. La mancata conferma della circostanza del sequestro del cittadino a opera dei ribelli non può costituire un argomento per la sua esclusione in assenza di un circostanziato giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente che manca nella sentenza impugnata; l’ affermazione della recessività della pericolosità del gruppo insurrezionale è sfornita di qualsiasi riferimento alle fonti dalle quali il giudice di appello ha attinto tale informazione e si presenta pertanto una asserzione non dimostrata e inidonea a destituire di fondamento la prospettazione del rischio di nuovi attentati alla persona del ricorrente. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano.
Anna Teresa Paciotti
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