Falsifica le ricevute di pagamento di bollette del telefono
E’ tentata truffa
Che non si inventa per risparmiare. Poi, il debito pubblico viene addossato ai cittadini che, invece, sono veri e propri risparmiatori. Quanto a Telecom … meglio tacere. Una cittadina risparmiatrice viene accusata del reato di tentata truffa. Che ha fatto ? Ha esibito al personale addetto alla verifica dei pagamenti alcune false ricevute di pagamenti delle bollette telefoniche. Il Gup presso il Tribunale di Catanzaro dichiara non luogo a procedere nei confronti della risparmiatrice, per il reato di tentata truffa nei confronti della Telecom Italia s.p.a., perché il fatto non sussiste, stante l’assenza di atto di disposizione patrimoniale da parte della società truffata. Insomma, la compagnia telefonica si è accorta del trucchetto e non ha subito alcun danno patrimoniale. Ma, Telecom promuove ricorso per Cassazione e la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2730/2012, accoglie il ricorso. Se capita di ricevere bollette “gonfiate” da parte di erogatori di servizi, questi invocano l’errore dei computers, si scusano e finisce li. Non ci risultano sentenze della Cassazione che abbiano condannato per tentata truffa gli erogatori di servizi.
Se qualcuno ne è a conoscenza, saremmo grati se ce lo comunicasse. Per i cittadini è il trattamento è diverso. Ha ragione il Gup e ha torto la Cassazione che non si è profusa in troppe spiegazioni. È infatti evidente, osserva la Corte, che l’esibizione al personale della Telecom Italia s.p.a, di alcune false ricevute di pagamento non poteva avere altro fine se non quello di tentare di trarre in inganno la compagnia telefonica, in modo da convincerla a non reclamare ulteriormente il pagamento delle bollette ovvero a non sospendere l’erogazione del servizio per morosità del cliente. La falsa rappresentazione dell’avvenuto pagamento della morosità pregressa, presupposto indispensabile per continuare a fruire del servizio telefonico, effettuata mediante esibizione delle ricevute artatamente contraffatte al personale competente, presenta all’evidenza l’attitudine a far conseguire un vantaggio patrimoniale e quindi a determinare l’evento del reato di truffa. Non potendo essere fine a é stessa, la simulazione non può avere altro scopo che quello fraudolento.
Non importa, invece, l’assenza di un atto dispositivo patrimoniale da parte della Telecom Italia s.p.a., la cui effettiva sussistenza avrebbe semmai dato luogo a una truffa consumata anziché tentata. Chiediamo alla Corte. Se non si paga la bolletta e Telecom sospende il servizio, quando lo riattiva perché non decurta dal pagamento della bolletta i soldi relativi al periodo per il quale l’utente non ha usufruito del servizio ?
Anna Teresa Paciotti
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