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Privacy Policy

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ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 intitolato “Codice in materia di protezione dei dati personali” (qui di seguito “Codice”), desideriamo informarLa che StudiolegaleLaw.net, in qualità di Titolare del trattamento (d’ora in poi anche semplicemente “Titolare”), utilizza il sito, oltre che come mezzo informativo sul mondo internet, anche come strumento di raccolta e di trattamento di dati personali.
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In linea generale, la informiamo qui di seguito circa le:
a) le modalità e le finalità della raccolta dei dati e del trattamento;
b) la natura facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti e/o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’art. 7 del codice;
f) le operazioni che saranno svolte da StudiolegaleLaw.net durante la sua navigazione sul sito.

Egualmente in linea generale il Titolare precisa che le definizioni usate sono quelle esplicitate nell’art. 4 del detto Codice, consultabile on-line all’indirizzo: http://www.dopstart.com/privacy.asp oppure appresso.
Il titolare rinvia alle singole sezioni del sito medesimo per ulteriori specifiche informazioni e per l’indicazione delle eventuali finalità peculiari dei relativi trattamenti.

Durante la sua permanenza sul sito, quale che sia il percorso da lei prescelto, il sistema informatico di Aruba.it (presso i quali servers è mantenuto StudiolegaleLaw.net) procederà, in base alle proprie funzioni standard, alla registrazione dei cosiddetti log files, i quali ultimi sono costituiti da stringhe di codice standard, ricavate automaticamente dal server, ciascuna delle quali permette a StudiolegaleLaw.net di conoscere una serie di dati del navigatore:l’indirizzo IP o il tipo di browser (ad esempio Internet Explorer o Netscape), attraverso il quale avviene la connessione ad internet, il sistema operativo l’host e l’URL di provenienza dei visitatori. StudiolegaleLaw.net potrà utilizzare tali dati in forma aggregata ed anonima ai fini di analisi statistiche sugli accessi del sito.

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Con riferimento ai messaggi inviati dalla sezione “Richieste e info”, StudiolegaleLaw.net raccoglierà e conserverà i dati ricevuti, ivi incluso l’indirizzo e-mail, per il tempo necessario alla verifica e valutazione delle indicazioni da lei spontaneamente fornite, ai fini dello scambio di informazioni o di contatti. E’ necessario sin d’ora precisare che i trattamenti effettuati mediante la sezione “Segnala un sito”, così come quelli svolti nelle altre sezioni del sito, riguardano unicamente dati comuni: la presenza di eventuali dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o vita sessuale, dati qualificabili come “sensibili” ai sensi dell’art. 4 del Codice, comporterà infatti la immediata distruzione del relativo messaggio, annuncio o comunicazione da Lei eventualmente fornita. I dati tecnici all’accesso al Sito, nonché quelli raccolti dalla sezione “Segnala un sito”, non saranno, in ogni caso, comunicati a terzi, né saranno oggetto di diffusione. I dati raccolti in altre sezioni del Sito potranno essere diffusi, mediante la loro pubblicazione on-line sul sito medesimo. In tali casi verranno sempre precisate nelle rispettive informative le modalità di diffusione e verrà richiesto il consenso, che potrà essere fornito on-line attraverso la compilazione di una casella spuntata.
In ogni caso, le operazioni di trattamento sopra descritte si svolgeranno in conformità con quanto previsto dall’art. 11 del Codice, nel rispetto dei principi ivi indicati.
Il trattamento sarà effettuato, sia manualmente, sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici. I dati infatti potranno essere conservati sia in archivi cartacei, sia in archivi elettronici , in modo da consentire, laddove necessario, la individuazione e la selezione di dati aggregati, per il tempo non eccedente la durata e le finalità del trattamento. Il trattamento sarà effettuato direttamente ed esclusivamente dal Titolare. E’ onere del visitatore verificare la correttezza dei dati personali che lo riguardano ed eventualmente procedere alla rettifica, aggiornamento o, comunque, modifica dei dati errati e/o non più nel corso del trattamento.

Il Visitatore è reso consapevole del fatto che la trasmissione di dati tramite Internet non può infatti considerarsi tenuta ad altra prestazione oltre alla puntuale e corretta applicazione degli standard di sicurezza imposti dalla normativa, in vigore, in particolare all’applicazione delle misure di sicurezza di cui all’art. 15 della Legge e del DPR 318/99.

Si ricorda infine che chiunque invii i propri dati personali agli indirizzi di posta elettronica presenti sul e/o del sito della società, ovvero fornisca i propri dati nelle ulteriori sezioni del sito dedicate alla raccolta di informazioni personali, potrà in ogni momento esercitare i diritti riconosciuti dall’art7 del Codice, ossia in particolare i diritto di:

1) Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2) Ottenere l’indicazione;
a. Dell’origine dei dati personali;
b. Delle finalità e modalità del trattamento;
c. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili o del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in quantità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabilità o incaricati.

3) Ottenere:
a. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colore ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato i di comunicazione commerciale.

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 della Legge, sopra richiamati, il Visitatore interessato dovrà indirizzare la propria richiesta al Responsabile del trattamento dei dati (StudiolegaleLaw.net):
StudiolegaleLaw.net di Anna Teresa Paciotti
via Pigafetta - 84018 Civitanova Marche (MC)
E-mail: info@studiolegalelaw.net

Si prega di indicare nell’oggetto della comunicazione che si tratta di richiesta ex art. 7 del detto Codice.

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Art. 4 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196
Art. 4. Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) “Garante”, l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) “abbonato”, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura ditali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;
e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti;
g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) “scopi scientifici”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

News - 26 / 01 / 2012

Falso dentista causa lesioni a un paziente con postumi invalidanti

 

Si può configurare il reato di lesioni dolose

 

Quando le lesioni subite da un paziente sono prodotte in assenza di consenso da parte del paziente stesso o non sono necessarie per l’esecuzione dell’intervento curativo, per essere lo stesso non conforme alle regole della tecnica medica, allora viene a macare la copertura costituzionale e la condotta rientra nell’ambito penalistico, dovendo il medico rispondere delle lesioni dolose cagionate al paziente. Ma a fronte di queste lesioni necessariamente collegate agli interventi chirurgici, vi sono altri eventi lesivi meramente eventuali, che costituiscono la conseguenza spesso prevedibile, ma non voluta degli interventi stessi. Si tratta di lesioni eventuali in quanto si verificano solo se l’intervento ha un esito negativo. Anche in questo caso, peraltro, se l’operazione è stata eseguita previo consenso informato, secondo le regole dell’arte e da personale dotato dei requisiti previsti dalla legge, l’evento lesivo non configura una malattia nel senso indicato dalla legge penale e pertanto non può configurare il reato di lesioni.

Lei sorvegliata speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza lui detenuto in altro comune

 

No al permesso per colloquio con il marito se non sussistono gravi motivi

 

 

Quando la coppia scoppia. Ma non si tratta di separazione o divorzio. Anzi i due coniugi sono strettamente uniti, si entrambi criminali. Lei sorvegliata speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, lui detenuto nella casa di reclusione di una regione che non è quella di residenza. La donna vuole recarsi a trovare il marito. Ma, la sua domanda viene respinta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La moglie non si arrende e vuole a tutti i costi recarsi presso la casa di reclusione in cui è detenuto il marito, tanto da promuovere ricorso per Cassazione avverso la pronuncia del Tribunale. Ma, con la Sentenza n. 3264/2012, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Impediscono la prosecuzione dei lavori di scavo per l’allaccio della rete fognaria e idrica che passa sul loro terreno

 

La reazione difensiva non può ritenersi violenza illecita ai fini della configurazione di qualsivoglia reato

Senza essere preavvertiti, si trovano la strada di accesso alla loro abitazione, posta in un’area in comproprietà, bloccata a seguito dei lavori di scavo per l’allaccio della rete idrica e fognaria. Senza pensarci su, si pongono dinanzi alla macchina escavatrice, impedendo, con ciò, la prosecuzione dei lavori. Il Tribunale di L’Aquila li dichiara colpevoli del reato di violenza privata e li condanna, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Maggior clemenza da parte della Corte di Appello che, riformando in parte la decisione di primo grado, qualificava il fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rimodulava il trattamento sanzionatorio con riferimento a tale illecito.

Sinistro stradale causato da un’auto pirata

 

Accertata la colpa esclusiva del conducente rimasto inedintificato non sussiste responsabilità concorrente

 

Un incidente stradale e tre automobilisti. Uno rimasto inidentificato che circola a forte velocità su un’auto rossa. Quest’ultimo conduce l’auto che invade la corsia di marcia di un altro veicolo il quale urta frontalmente un terzo veicolo. Il terzo danneggiato chiama in causa il conducente del secondo veicolo che ritiene corresponsabile del sinistro. Di diverso avviso il Tribunale e la Corte di Appello. Nessuna responsabilità concorrente. Ma, il conducente del terzo veicolo promuove ricorso per Cassazione. Rigettato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 1144/2012.

Un colloquio con il fratello in carcere per reato associativo di stampo mafioso

 

Non è sufficiente a giustificare la custodia cautelare per il medesimo reato

 

Un esponente di spicco della criminalità organizzata è in carcere per il reato associativo finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Va a trovarlo il fratello e ne segue un colloquio, sulla cui base, il Tribunale di Catania annullava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico del fratello del mafioso dal gip presso il Tribunale di Catania, in relazione al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ma la confermava in relazione al reato associativo. Quale il contenuto del colloquio ? Il fratello del boss confida a questi di godere di un certo rispetto all’interno del carcere e di volersi mettere a disposizione del gruppo, una volta scarcerato.

Contratti di lavoro successivi a tempo determinato

 

Giustificata la reiterazione dei contratti a tempo determinato in caso di sostituzione di lavoratori assenti

 

 

La normativa europea sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che l’esigenza temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale, può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva di assunzioni a tempo determinato. Il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a far ricorso a sostituzioni temporanee in modo frequente, se non addirittura permanente e che si possa provvedere a tali sostituzioni anche attraverso l’assunzione di dipendenti in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato non comporta l’assenza di una ragione obiettiva, né l’esistenza di un abuso. Tuttavia, nella valutazione della questione se il rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia giustificato da una ragione obiettiva, le autorità degli Stati membri, nell’ambito delle loro rispettive competenze, devono prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, compresi il numero e la durata complessiva dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.

Sfratto intimato da una società in liquidazione coatta

 

E’competente il foro del luogo in cui si trova il bene locato

 

Un’azione di sfratto per morosità e la successiva fase a cognizione piena che ne sia seguita, introdotta da una società in liquidazione coatta amministrativa, soggetta alla disciplina dell’art. 57 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, quindi, in forza del richiamo che il comma 3 di tale norma fa all’art. 83 del d.lgs. n. 385 del 1993, alla disciplina da tale norma prevista, non può ritenersi compresa tra “le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione”, per le quali il secondo inciso del comma 3 dell’art. 83 prevede che “è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”.

Cessione di ramo azienda

 

Un gruppo di lavoratori stabilmente coordinati e organizzati e dotati di particolari competenze può essere oggetto di un’operazione traslativa

 

Una grande azienda farmaceutica cede un ramo d’azienda. Un gruppo di lavoratori, oggetto dell’operazione traslativa, non ci sta e promuove ricorso volto a far dichiarare l’illegittimità della cessione, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro occupato nella cedente e risarcimento dei danni da dequalificazione professionale. Il Tribunale adito rigetta la domanda e la Corte di appello conferma. Il giudice di appello rilevava che l’operazione traslativa era tale da configurare l’ipotesi delineata dal nuovo comma 5 dell’art. 2112 cc (art. 32 d. lgs. 276/2003), sganciata nella sua formulazione dalla nozione commercialistica di cui all’art. 2555 cod. civ e idonea a ricomprendere nel suo ambito la traslazione di una mera attività, nello specifico rappresentata dalla VII rete di informatori medico-scientifici, denominata gastro-cardiovascolare destinata a prodotti specialistici e locali, realizzata attraverso l’utilizzazione di un insieme organizzato di lavoratori, purché non risolventesi in una semplice sommatoria di prestazioni lavorative individuali, fattispecie in linea con la recente giurisprudenza comunitaria.

News - 25 / 01 / 2012

Bombolette spray al peperoncino

 

Non è un’arma ma è punibile con l’ammenda

 

 

Ebbene signore, la Cassazione afferma che nessuna difesa preventiva ci è concessa. Le armi atte a offendere le possono detenere sono coloro che intendono servirsene per delinquere. Le donne, spesso scippate o peggio, molto peggio, non hanno diritto di difendersi. Neppure portandosi dietro un’ innocua bomboletta spray al peperoncino. Il cui solo effetto è un’irritazione, ma tanto basta per scoraggiare eventuali aggressori. Si possono tenere in casa, ma non portare fuori casa senza giustificato motivo. Non comprendiamo quale motivo sia giustificato se non la difesa personale.

Circola con il ciclomotore privo di assicurazione per evitare il sequestro del veicolo offre 5 euro agli agenti

 

E’ oltraggio a pubblico ufficiale

 

 

5 euro sono una cifra irrisoria, offerta a due agenti della polizia per evitare il sequestro del ciclomotore su cui viaggia tranquillamente, ma che è sprovvisto dei documenti assicurativi. Che dire, il ciclomotorista ci ha provato e, con evidenza, in base alle sue possibilità economiche. Tuttavia, la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta prevalente l’attenuante prevista per il fatto di particolare tenuità, sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di istigazione alla corruzione a mesi undici di reclusione. Avverso la pronuncia di appello, l’imputato ha promosso ricorso per Cassazione, prospettando che l’offerta della complessiva somma di 5 € ai due agenti operanti, al fine di consentire l’omissione del sequestro amministrativo del ciclomotore, sprovvisto dei documenti assicurativi, non era idonea a ottenere alcun risultato, in quanto incapace di causare un turbamento psichico nell’agente, funzionale all’omissione dell’atto dovuto, del pubblico ufficiale.

Acquistano un appartamento ma non è sufficientemente insonorizzato

 

Riduzione del prezzo di acquisto con riferimento al costo degli eventuali lavori di messa a norma dell’immobile

 

In materia di vendita e di minor prezzo è possibile il ricorso al criterio equitativo e al prudente apprezzamento del giudice. Nelle offerte immobiliari con i consueti canali commerciali non viene divulgata l’ esistenza dei difetti degli immobili, né la riduzione eventualmente accordata in relazione agli stessi. Una volta individuato il difetto, la correzione del prezzo è variabile in relazione a fattori peculiari di ogni singola contrattazione, quale l’interesse dell’aspirante acquirente di acquisire l’immobile in funzione di ubicazione, esposizione, dimensioni, etc, il bisogno del venditore di realizzare il prezzo e quindi la disponibilità a sopportare maggiore o minore abbattimento di costi. Laddove tali fattori non sono verificabili in concreto per l’impossibilità di fornire la prova del minor valore di mercato dell’alloggio, si può assumere a criterio il parametro di riferimento del costo degli eventuali lavori di messa a norma dell’immobile.

Il preavviso collocato sul parabrezza dall’ausiliario del traffico indica in maniera generica che il veicolo è parcheggiato in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica

 

Il verbale notificato è diverso e descrive in dettaglio la situazione la multa si paga

 

Contraddizioni tra il preavviso collocato sul parabrezza e il verbale di contestazione. Il buon senso porterebbe a concludere che la multa sia nulla. La diversità di indicazione avrebbe potuto far pensare a diverse tipologie di infrazione, generando incertezza che da sola determina l’assenza di volontà colpevole del contravventore. Invece no. La Cassazione non giudica secondo il “buon senso” e, con l’ Ordinanza n. 1067/2012, respinge il ricorso, promosso dall’automobilista avverso il rigetto dell’opposizione al verbale, da parte del giudice di pace di Arona, prima, quindi dal Tribunale di Verbania. Il verbale della Polizia Municipale di Arona sanzionava l’automobilista per aver lasciato il veicolo in sosta o fermata, omettendo di collocarlo vicino al margine destro della carreggiata, parallelamente allo stesso e secondo il senso di marcia.

Avvocato sottrae atti da un fascicolo processuale

 

Perquisito e sequestrato lo studio

 

 

Può essere disposta perquisizione locale quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo di reato o cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo. La perquisizione nell’ufficio del difensore è consentita solo quando lo stesso o altre persone che svolgono stabilmente attività nell’ufficio sono imputati, inoltre l’autorità giudiziaria deve dare avviso dell’atto da compiere, a pena di nullità, al Consiglio dell’ordine forense del luogo al fine di consentire al presidente o un consigliere da questo delegato di assistere alle operazioni. Lo ha ribadito la Cassazione con la Sentenza n. 3126/2012. Il caso in esame riguarda un avvocato, indagato dalla Procura della Repubblica di Pordenone per i delitti di furto aggravato e di occultamento di due documenti sottratti da un fascicolo processuale che aveva chiesto di esaminare, in qualità di imputato, al fine di proporre opposizione a un decreto penale di condanna nei suoi confronti, emesso dal Gip del Tribunale di Pordenone per il delitto di sostituzione di persona.

Il verbale notificato è effettuato da un agente diverso dal verbalizzante

 

Fa fede fino a querela di falso

 

 

Un vigile, transita a bordo di un’autovettura di servizio e nota un veicolo in sosta sulle strisce pedonali, annota in numero di targa, ma non procede alla contestazione immediata e l’accertamento è effettuato da un altro agente. L’atto pubblico è efficace e coperto da fede privilegiata, se non è impugnato con querela di falso. Lo ha ribadito la Cassazione con la Sentenza n. 1069/2012. Il caso. Il tribunale di Lanciano ha respinto l’appello proposto da una automobilista volto a impugnare la sentenza del locale giudice di pace, con cui era stata respinta l’opposizione alla sanzione amministrativa irrogatale dal Comune per un’infrazione relativa alla sosta su un attraversamento pedonale.

Accordi patrimoniali sottoscritti dalle parti in sede di separazione

 

Invalidi per illiceità della causa gli accordi con i quali i coniugi hanno fissato in sede di separazione il regime giuridico patrimoniale in vista del futuro divorzio

 

Bene o male, è il giudice che decide. Devono considerarsi invalidi per illiceità della causa gli accordi con i quali i coniugi hanno fissato, in sede di separazione, il regime giuridico patrimoniale in vista del futuro divorzio e, in ogni caso, le precedenti determinazioni anche convenzionali dell’assegno di mantenimento in sede di separazione non vincolano il giudice del divorzio nell’esercizio del suo potere discrezionale in merito all’attribuzione e alla quantificazione dell’assegno. In breve, la volontà delle parti non fa testo. Accadde in Italia. Due coniugi, all’epoca della separazione avevano convenuto di definire ogni rapporto patrimoniale sorto in pendenza di matrimonio, anche con riferimento alla divisione di beni e partecipazioni a qualsiasi titolo in comune tra i coniugi, mediante il trasferimento della proprietà della casa coniugale a favore della moglie e il versamento da parte del marito di una somma di denaro complessiva una tantum. Secondo gli accordi, tale pattuizione doveva essere osservata anche in sede di divorzio. Ma, la moglie ci ripensa e, in sede di divorzio, chiede l’assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno mensile rivalutabile di € 2.582,28.

Ingiuria e diffamazione nei confronti dell’avvocato difensore

 

I reati non sono integrati dalla semplice comunicazione all’Ordine della mancanza di serietà dell’avvocato

 

Contata un avvocato per farsi difendere in una causa penale. L’avvocato difende anche un coindagato, inoltre, ha svolto una minima attività professionale. Infatti, prima della revoca, l’avvocato, pur avendo profuso il suo impegno per soli sette giorni, senza, peraltro, che, nel frattempo fosse celebrata alcuna udienza, chiede un compenso di € 3.000. Richiesto dal cliente di restituire gli atti che servono per la sua difesa, l’avvocato non li restituisce. Il cliente invia un esposto all’Ordine lamentando, sulla base dei fatti, di essersi reso conto della poca serietà del legale. Strano ma vero, anziché condannare l’avvocato, è il cliente a essere condannato alla pena di Euro. 800 di multa per il reato continuato ingiuria e diffamazione, a seguito dell’esposto inviato. Il cui tenore, è visibilmente non offensivo.

Reato di calunnia

 

Il dolo nel delitto di calunnia si realizza quando è provato che colui che formula la falsa accusa ha agito intenzionalmente con consapevolezza e con la certezza dell’innocenza dell’incolpato

 

Il dolo nel delitto di calunnia si realizza quando è provato che colui che formula la falsa accusa ha agito intenzionalmente con consapevolezza e con la certezza dell’innocenza dell’incolpato. Pertanto l’intenzionalità dell’incolpazione e la sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato sono due dati, che vanno tenuti concettualmente distinti e che devono entrambi sussistere ai fini dell’elemento soggettivo del reato, il quale risulta integrato solo nel caso in cui vi sia esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo. Da ciò consegue che l’accertamento del dolo deve consistere nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta, che evidenziano la cosciente volontà dell’agente e sono indicative dell’esistenza di una rappresentazione del fatto: la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l’imputato è innocente si immedesima quindi con l’accertamento delle suddette circostanze.

Responsabilità precontratuuale

 

Una banca avvia trattative con l’impiegato di un’altra banca promettendogli il ruolo di amministratore delegato per l’attivazione di rapporti connessi a operazioni finanziarie con Paesi asiatici ma l’incarico non viene formalizzato si al risarcimento del lavoratore

 

Già dipendente di una banca con l’incarico di direttore di sede, in costanza del rapporto di lavoro, viene contattato da un importante gruppo bancario che gli propone un incarico di amministratore delegato, per l’attivazione di rapporti connessi a operazioni finanziarie con Paesi asiatici. La proposta è allettante. Il dipendente si dimette e si attiva per avviare il nuovo lavoro. Nonostante le rassicurazioni in merito all’imminente formalizzazione dell’incarico, gli veniva proposto un rapporto di collaborazione quale consulente e, allo scopo veniva redatto uno schema di contratto che egli accettava e iniziava ad eseguire, indirizzando alla gruppo bancario gruppi industriali italiani intenzionati a operare nei mercati asiatici.