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	<title>Studio Legale LAW</title>
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	<description>Se ti serve un avvocato, ti serve il migliore</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:12:57 +0000</pubDate>
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		<title>Il medico fa un certificato di proroga della prognosi sulla base di una telefonata della paziente</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Si configura il reato di falso in atto pubblico
 
Un medico visita una paziente, poi, a distanza di quattro giorni dalla visita, la paziente con una telefonata chiede al medico di prorogare la prognosi e il medico acconsente senza peraltro procedere a nuova visita. Il medico viene accusato del reato previsto dall&#8217;art. 480 cod. pen. &#8220;Falsità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/penale20.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42557" title="penale20" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/penale20.jpg" alt="" width="128" height="79" /></a>Si configura il reato di falso in atto pubblico</span></h2>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Un medico visita una paziente, poi, a distanza di quattro giorni dalla visita, la paziente con una telefonata chiede al medico di prorogare la prognosi e il medico acconsente senza peraltro procedere a nuova visita. Il medico viene accusato del reato previsto dall&#8217;art. 480 cod. pen. &#8220;Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative&#8221; e la paziente del reato di cui all&#8217;art. 489 cod. pen &#8220;Uso di atto falso&#8221;. La Corte di Appello di Milano ribalta la pronuncia di primo grado, che aveva assolto entrambi gli imputati rispettivamente per difetto dell&#8217;elemento soggettivo e per insufficienza della prova di colpevolezza. Entrambi gli imputati hanno promosso ricorso per Cassazione, ma, con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/42529" >Sentenza n. 18687/2012</a>, la Corte ha rigettato ambedue i ricorsi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-42556"></span>Il medico censura la pronuncia di appello per omessa valutazione dell&#8217;elemento psicologico del reato e, in particolare, sostiene che egli avrebbe concesso la proroga della malattia sulla base di quanto accertato nella visita effettuata quattro giorni prima, per cui non sarebbe corretto ritenere che egli ha effettuato una valutazione di persistenza della malattia senza visitare la paziente. Inoltre, la paziente gli aveva comunicato sintomi compatibili con la malattia accertata pochi giorni prima. Con ciò, il ricorrente avrebbe del tutto legittimamente effettuato la proroga della prognosi sulla base di quanto dichiarato per telefono dalla paziente. Il ricorrente non asserisce di non essere stato consapevole e soprattutto non voleva certificare fatti non corrispondenti al vero, essendo semmai stato tratto in errore dalle dichiarazioni della paziente. La paziente si accoda. Se il medico non è responsabile del reato di falso in atto pubblico, lei non è responsabile di aver fatto uso di un atto falso. Il reato contestato al medico non sussisterebbe in quanto il medico, sulla scorta del proprio sapere medico maturato un&#8217;esperienza pluridecennale e sulla base della visita medica effettuata pochi giorni prima in occasione della prima certificazione, poteva legittimamente ritenere, in scienza e coscienza e sulla base di quanto riferito dalla paziente, ancora sussistente la malattia. In sostanza, secondo la ricorrente non sarebbe necessaria l&#8217;effettuazione di un&#8217;ulteriore visita qualora il sanitario ritenga di essere in possesso aliunde di adeguati strumenti diagnostici. La Corte precisa che la falsa attestazione attribuita al medico non riguarda le condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto il fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle condizioni di salute della paziente e, al medico non è consentito effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti. Ciò rende irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente. Quanto, poi, alla asserita natura colposa della condotta, ci si chiede come il medico potesse non essere consapevole del fatto che egli stava certificando una patologia medica senza averla previamente verificata, nell&#8217;immediatezza, attraverso l&#8217;esame della paziente. Segue a ruota anche il rigetto del ricorso della paziente. Se il medico è responsabile del reato di falso in atto pubblico, la stessa non può che essere responsabile di aver fatto uso di una falsa certificazione.</p>
<p> </p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale torna a casa e uccide la madre</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Nessuna responsabilità dei sanitari
 
Due medici sono imputati di concorso in omissione in atti del proprio ufficio, per avere, l&#8217;uno, quale dirigente di servizio di diagnosi e cura e, l&#8217;altro, quale dirigente medico di un ospedale, indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio consistito nell&#8217;avere omesso di procrastinare il ricovero di un paziente, nonostante le sollecitazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/penal61.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42554" title="penal61" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/penal61.jpg" alt="" width="106" height="62" /></a>Nessuna responsabilità dei sanitari</span></h2>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Due medici sono imputati di concorso in omissione in atti del proprio ufficio, per avere, l&#8217;uno, quale dirigente di servizio di diagnosi e cura e, l&#8217;altro, quale dirigente medico di un ospedale, indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio consistito nell&#8217;avere omesso di procrastinare il ricovero di un paziente, nonostante le sollecitazioni dei genitori, i quali avevano a segnalare la pericolosità del figlio, che già in una occasione aveva aggredito la madre. L&#8217;evento di pericolo poi si verica con l&#8217;omicidio della madre commesso dal figlio dopo le dimissioni dall&#8217;ospedale. I</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-42553"></span>Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei due medici sulla base della consulenza medico legale che non aveva ravvisato, nella condotta dei sanitari che ebbero in cura il paziente, comportamenti significativi di negligenza e/o imperizia. Avverso tale pronuncia ha promosso ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d&#8217;appello di Catanzaro. Con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/42525" >Sentenza n. 18504/2012</a>, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata per errore di diritto nella qualificazione giuridica del fatto, non si tratterebbe di un reato omissivo, ma commissivo, consistito nel avere disposto le dimissioni del paziente e dunque una condotta attiva, causalmente collegata con la morte della madre del paziente, non una pura inerzia degli imputati.<br />
Inoltre, il ricorrente ritiene manifestamente illogica la motivazione nella parte riassuntiva delle conclusioni del giudice quanto alla non prevedibilità che il paziente potesse commettere un omicidio con valutazione ex ante, nonostante i molteplici ricoveri dello stesso e l&#8217;aggressività manifesta nei confronti dei famigliari. Non vi è dubbio che le condizioni sanitarie del paziente avrebbero dovuto imporre la protrazione del ricovero in modo da seguire i comportamenti del paziente e contenere i non improbabili effetti, anche considerando che egli era stato ricoverato undici volte per la malattia psichiatrica e che in precedenza aveva aggredito fisicamente la madre.<br />
La Corte osserva che la sentenza di non luogo a procedere esprime una valutazione prognostica negativa in merito all&#8217;eventuale condanna in giudizio e non un convincimento intorno a un accertamento svolto ai fini di una possibile condanna rispetto a tutt&#8217;altra imputazione.<br />
La sentenza impugnata ha formulato una coerente e esauriente disamina degli elementi acquisiti, rispetto a quali laCorte non può accedere agli atti del procedimento per giungere a una diversa conclusione rispetto a quella raggiunta dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla prognosi all&#8217;esito del giudizio. Il giudice dell&#8217;udienza preliminare, con ampia disamina e valutazione critica degli atti processuali, ha escluso che gli imputati abbiano realizzato una condotta omissiva indebita, nel senso che, in base agli atti e in particolare alla perizia medico legale, non vi fossero elementi che potessero far ritenere che il contegno omissivo fosse stato frutto di un rappresentazione e volontà di realizzare un evento contra ius. Il rifiuto dei medici a prolungare il ricovero del paziente non ritenuto più necessario poiché la situazione clinica del paziente era stata giudicata non tale da disporre un trattamento sanitario obbligatorio, avendo recuperato una condizione di compenso, è stato manifestato come non adesione dei medici al parere contrario alla dimissione espressa dai genitori del paziente. Non sussistendo le condizioni per la protrazione del ricovero e i presupposti per disporre un trattamento sanitario obbligatorio i medici non avrebbero potuto più trattenere il paziente contro la sua volontà in ospedale. Il consulente del pubblico ministero e il perito d&#8217;ufficio hanno concluso, anche alla luce delle diversa ricostruzione dei consulenti della parte privata, che la diagnosi, la terapia e le dimissioni erano state correttamente operate. In conclusione, il giudice dell&#8217;udienza preliminare ha espresso una valutazione coerente con l&#8217;imputazione formulata. Gli accertamenti compiuti hanno escluso che i due sanitari imputati abbiano agito con negligenza e imperizia e, pertanto, il giudice per le indagini preliminare ha ritenuto che non vi fossero elementi per procedere neanche sotto tale profilo. In conclusione, il ricorso, per le ragioni esposte é in realtà volto a ottenere dalla Corte una non ammessa incursione negli atti processuali, come enunciati e riassunti nell&#8217;ordinanza impugnata e ampiamente valutati dal giudice dell&#8217;udienza preliminare.</p>
<p> </p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Reato di bancarotta</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
E&#8217; bancarotta documentale semplice se la tenuta delle scritture contabili è stata affidata a un professionista inadempiente

La mancata tenuta delle scritture contabili o la loro tenuta irregolare, ove non sia provato il dolo richiesto dall&#8217;articolo 216 della legge fallimentare, non può che configurare la più lieve fattispecie di cui all&#8217;articolo 217, ovvero bancarotta semplice. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/pen75.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42551" title="pen75" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/pen75.jpg" alt="" width="95" height="72" /></a>E&#8217; bancarotta documentale semplice se la tenuta delle scritture contabili è stata affidata a un professionista inadempiente</span></h2>
<p style="text-align: justify;">
La mancata tenuta delle scritture contabili o la loro tenuta irregolare, ove non sia provato il dolo richiesto dall&#8217;articolo 216 della <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/35928" >legge fallimentare</a>, non può che configurare la più lieve fattispecie di cui all&#8217;articolo 217, ovvero bancarotta semplice. In particolare, l&#8217;affidamento a soggetti estranei all&#8217;amministrazione dell&#8217;azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, laddove appunto non sia dimostrato il dolo &#8220;qualificato&#8221; di cui all&#8217;art. 216, che non può essere presunto, non può che rilevare a titolo di colpa, sotto il profilo o della scelta inadeguata del professionista incaricato, o del mancato controllo. Così la Cassazione con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/42523" >Sentenza n. 18697/2012</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-42550"></span>Il caso. Un&#8217;imprenditrice viene condannata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per avere occultato o distrutto le scritture contabili della società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e in modo da impedire al curatore la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari della società fallita. La pronuncia del Gup viene confermata dal giudice di secondo grado del Tribunale di Milano. Avverso la pronuncia di appello, l&#8217;imprenditrice promuove ricorso per Cassazione e la Suprema Corte accoglie il ricorso. La ricorrente sostiene di aver affidato in buona fede a un professionista la tenuta delle scritture contabili e non aveva modo di ritenere che questi non adempisse regolarmente all&#8217;incarico, pertanto, la stessa ricorrente avrebbe potuto al più rispondere del reato di cui all&#8217;articolo 217, per omesso controllo sul professionista incaricato. Inoltre la ricorrente censura il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del reato di cui all&#8217;articolo 216 della legge fallimentare, non essendovi prova che la stessa avesse voluto o accettato il rischio della irregolare tenuta dei libri contabili e non essendovi alcuna prova in ordine al dolo specifico, ovvero al fine di pregiudicare i creditori o di impedire la ricostruzione del patrimonio. Le censure sono fondate. La sentenza impugnata contiene una motivazione insufficiente proprio con riferimento all&#8217;elemento soggettivo, ovvero al così detto dolo qualificato che, ad avviso della Corte è necessario per poter qualificare il reato quale bancarotta fraudolenta. Affidare le scritture contabili a un professionista che si rende inadempiente, con la tenuta irregolare delle scritture contabili configura il reato più lieve di bancarotta semplice di cui all&#8217;art. 216 della legge fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">
Anna Teresa Paciotti</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
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		<item>
		<title>Sanzione dell’avvertimento nei confronti di due avvocati</title>
		<link>http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/42547</link>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Hanno usato espressioni sconvenienti nei confronti di una collega
 
Innanzi al Tribunale di Padova si svolge un giudizio, instaurato da una avvocato, per la modifica delle condizioni di separazione personale nei confronti dalla moglie. I due avvocati difensori della moglie si lasciano andare all&#8217;uso di un&#8217;espressione &#8220;infelice&#8221; nei confronti di una collega, non parte in causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/civile7.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42548" title="civile7" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/civile7.jpg" alt="" width="127" height="67" /></a>Hanno usato espressioni sconvenienti nei confronti di una collega</span></h2>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Innanzi al Tribunale di Padova si svolge un giudizio, instaurato da una avvocato, per la modifica delle condizioni di separazione personale nei confronti dalla moglie. I due avvocati difensori della moglie si lasciano andare all&#8217;uso di un&#8217;espressione &#8220;infelice&#8221; nei confronti di una collega, non parte in causa nel giudizio, definendola &#8220;amante&#8221; dell&#8217;avvocato ricorrente. Per tale motivo, ai due avvocati viene inflitta, dal Consiglio dell&#8217;Ordine, la sanzione dell&#8217;avvertimento, per violazione dei doveri di lealtà e correttezza nonché di quello relativo al divieto di espressioni sconvenienti e offensive contro un collega. La sanzione è confermata dal Consiglio Nazionale Forense.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-42547"></span>Avverso tale pronuncia i due avvocati hanno promosso ricorso per Cassazione, rigettato dalla Suprema Corte con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/42527" >Sentenza n. 7506/2012</a>. I due ricorrenti sostengono che le espressioni contestate sarebbero state forse poco felici, ma non offensive o denigratorie e il difforme giudizio manifestato sul punto sarebbe stato riconducibile alla qualità di legale del soggetto cui le frasi oggetto di incolpazione erano riferite. Inoltre, la parola &#8220;amante&#8221; sarebbe stata utilizzata come aggettivo e non come sostantivo, in un contesto che, contrariamente a quanto ritenuto, non avrebbe avuto carattere denigratorio. D&#8217;altra parte il suddetto termine, ampiamente utilizzato nella pratica giudiziaria, avrebbe perso da tempo l&#8217;originario significato dispregiativo, circostanza da cui discenderebbe l&#8217;impossibilità di configurare, sia pure in via astratta e ipotetica, l&#8217;illecito contestato.<br />
La pregressa attività della collega qualificata quale &#8220;amante&#8221; dell&#8217;originario ricorrente che all&#8217;inizio aveva difeso la moglie di quest&#8217;ultimo, era stata evidenziata per rappresentare la tensione che avrebbe accompagnato la moglie nello spiegare le proprie difese contro le iniziative giudiziarie del marito, sicché il relativo richiamo avrebbe dovuto essere considerato privo di ogni connotazione dispregiativa o offensiva. Il ricorso è infondato. Le violazioni addebitate ai ricorrenti sono due, vale a dire quella concernente l&#8217;inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza e quella consistente nell&#8217;utilizzazione di espressioni sconvenienti contro un collega estraneo al giudizio. In particolare gli elementi posti a base del giudizio di responsabilità sarebbero individuabili nell&#8217;aver i ricorrenti qualificato la collega come &#8220;amante&#8221; dell&#8217;avvocato e nell&#8217;aver gli stessi fatto espresso riferimento ai pregressi rapporti della prima con la moglie dello stesso avvocato, di cui era stata difensore nella prima fase della crisi coniugale, profili la cui fondatezza è stata censurata con i rilievi sopra riferiti. Si tratta tuttavia di doglianze attinenti esclusivamente alle valutazioni di merito effettuate dal Consiglio Nazionale Forense nella decisione contestata, valutazioni che risultano motivate e rispetto alle quali non emergono e non sono neppure direttamente prospettate violazioni della normativa vigente.</p>
<p> </p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Licenziamento per crisi aziendale</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
A carico del lavoratore la prova del repèchage
 
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo il quale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice, che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell&#8217;impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/lav58.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42544" title="lav58" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/lav58.jpg" alt="" width="86" height="75" /></a>A carico del lavoratore la prova del repèchage</span></h2>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo il quale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice, che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell&#8217;impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall&#8217;art. 41 Cost., il controllo in ordine all&#8217;effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l&#8217;onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l&#8217;impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell&#8217;accertamento di un possibile &#8220;repèchage&#8221;, mediante l&#8217;allegazione dell&#8217;esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato e conseguendo a tale allegazione l&#8217;onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-42543"></span>Così la Cassazione con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/42531" >Sentenza n. 7512/2012</a>. Il caso. Un lavoratore viene licenziato per motivi oggettivi collegati a una crisi aziendale. Il lavoratore impugna il licenziamento, ma, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado rigetta l&#8217;appello, sulla base del rilievo secondo cui risultava provata l&#8217;impossibilità del repèchage in quanto dal libro matricola emergeva che la società, dopo il licenziamento lavoratore, non solo non aveva proceduto a nuove assunzione, ma aveva licenziato altri dipendenti, né, il lavoratore aveva dedotto elementi in ordine alla sussistenza di una sua utile ricollocazione. Avverso tale sentenza, il lavoratore ha promosso ricorso per Cassazione, ma, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Il ricorrente contesta, in buona sostanza, lo stato di crisi dell&#8217;azienda osservando che l&#8217;azienda aveva acquistato un macchinario per un controvalore di euro 165.444,50 risultante dal bilancio prodotto in giudizio, inoltre, il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia posto a suo carico la prova del così detto repechage. Le censure non sono fondate. La Corte osserva che il ricorrente censura l&#8217;omessa considerazione, da parte del giudice di appello, dell&#8217;acquisto del macchinario, ma, la Corte osserva che a fronte dell&#8217;accertamento positivo condotto, sul punto, dal giudice di primo grado, il lavoratore, in tale grado del giudizio, non ha proposto alcuna censura, insomma, l&#8217;allegazione è tardiva. Sulla sussistenza della crisi aziendale si è, infatti, formato il giudicato e, pertanto, non può essere rimesso in discussione l&#8217;accertamento di cui si tratta. Quanto al repèchage, la motivazione del giudice del merito è giuridicamente corretta e adeguatamente argomentata in quanto la stessa si basa, per un verso sulle risultanze del libro matricola da cui si evince che la società dopo il licenziamento dell&#8217;attuale ricorrente, non ha proceduto a nuove assunzioni e ha ridotto ulteriormente la propria forza lavoro mediante il licenziamento di altri dipendenti e, dall&#8217;altro, sul rilievo che il lavoratore nulla ha allegato in merito alla possibilità di un suo utile ricollocamento. In buona sostanza è mancata una collaborazione del lavoratore nell&#8217;accertamento di un possibile repèchage.</p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Risarcimento del danno da incidente stradale</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Termini di prescrizione
 
Nel caso in cui l&#8217;illecito civile sia considerato dalla legge quale reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l&#8217;eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all&#8217;azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/civi49.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42541" title="civi49" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/civi49.jpg" alt="" width="111" height="73" /></a>Termini di prescrizione</span></h2>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l&#8217;illecito civile sia considerato dalla legge quale reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l&#8217;eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all&#8217;azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, stante che la chiara lettera dell&#8217;art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all&#8217;azione civile, ciò non consente la diversa interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-42540"></span>E&#8217; il principio ribadito dalla Cassazione con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/42533" >Sentenza n. 7543/2012</a>. Il caso in esame riguarda un ragazzo vittima di un incidente stradale, cui è conseguita la rottura del femore destro. Il ragazzo viene risarcito dall&#8217;assicurazione per il danno subito. In seguito tuttavia si verifica una complicazione. Infatti, si manifestat una crescita difforme della gamba infortunata rispetto all&#8217;altra, così da rendere necessario un nuovo intervento chirurgico con successiva fisioterapia. L&#8217;evoluzione della lesione, causata dall&#8217;incidente, risultava imprevedibile, quando era stato risarcito il primo danno, ma era sempre collegata alla lesione originaria. Per questo, il ragazzo chiede un ulteriore risarcimento. Ma, la compagnia assicuratrice eccepisce l&#8217;intervenuta prescrizione. Così, sia in primo grado che in sede di appello, il nuovo ricorso viene rigettato. Ma, il ragazzo non si arrende e promuove ricorso per Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2947 Cod. Civ., B) Correlativo vizio di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c. per mancanza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel confermare l&#8217;accoglimento dell&#8217;eccezione di prescrizione, nonostante l&#8217;espresso riferimento fatto al riguardo dal ricorrente nella comparsa conclusionale in appello, aveva del tutto ignorato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte che, superando il precedente indirizzo difforme, aveva affermato il principio, oggi non più controverso, in forza del quale &#8220;nel caso in cui l&#8217;illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l&#8217;eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all&#8217;azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, stante che la chiara lettera dell&#8217;art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato, non consente la diversa interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato&#8221;. L&#8217;applicazione di tale principio, nella fattispecie, era decisiva. Infatti, l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio, peraltro preceduto da formale richiesta di risarcimento del danno a mezzo della lettera raccomandata a. r., è stato notificato meno di cinque anni dopo l&#8217;incidente stesso. Poiché, all&#8217;epoca, il termine di prescrizione del reato di lesioni colpose, cui si deve fare riferimento ai sensi della citata Giurisprudenza, era di cinque anni, il termine prescrizionale non era ancora spirato al momento della notifica dell&#8217;atto di citazione. La sussistenza di una fattispecie integrante gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi sarebbe stata agevolmente verificabile dal giudice del merito. Sul punto, invece, la motivazione era stata totalmente omessa e si era applicata la prescrizione biennale tout court, ignorando il nuovo e ormai costante indirizzo giurisprudenziale di cui si è detto.</p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Responsabilità medica</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Nessuna responsabilità se la paziente non ha osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali
 
I congiunti di una donna deceduta convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano una Azienda sanitaria per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, per il decesso della congiunta avvenuto dopo due visite domiciliari della guardia medica, nelle persone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/civil20.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42538" title="civil20" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/civil20.jpg" alt="" width="111" height="72" /></a>Nessuna responsabilità se la paziente non ha osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali</span></h2>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">I congiunti di una donna deceduta convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano una Azienda sanitaria per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, per il decesso della congiunta avvenuto dopo due visite domiciliari della guardia medica, nelle persone di due dottori che, ad avviso dei ricorrenti, avevano sottovalutato le gravi condizioni della paziente, senza provvedere al ricovero ospedaliero. La paziente decedeva il giorno successivo alla seconda visita per complicazioni respiratorie da infezione polmonare.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-42537"></span>L&#8217; Azienda si costituiva e contestava il fondamento della domanda, ma chiamava in giudizio i due medici. Si costituiva uno dei medici e sosteneva che la paziente non aveva osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali trovati intatti al suo capezzale. Era disposta consulenza medico legale e l&#8217;interrogatorio libero del dottore e delle figlie della defunta, era acquisita documentazione medica. Il Tribunale di Milano rigettava le domande e la pronuncia era confermata in sede di appello. Avverso tale pronuncia i congiunti della defunta hanno promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con la<a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/42535" >Sentenza n. 7529/2012</a>, ha rigettato il ricorso. I ricorrenti hanno censurato la pronuncia di appello nel punto in cui ha configurato in capo all&#8217;Azienda sanitaria unicamente la responsabilità contrattuale. I sanitari non avevano disposto il ricovero di urgenza in ospedale, che avrebbe consentito appropriate indagini e cure e tale omissione era in nesso di causalità con l&#8217;evento di danno. Si censura inoltre la Ctu che ha considerato adeguate alla situazione clinica le prescrizioni di medicine in occasione delle visite domiciliari. La Corte ha osservato che correttamente i giudici del merito hanno escluso la responsabilità extracontrattuale in capo all&#8217;Azienda sanitaria in quanto, nel caso di specie opera la responsabilità organizzativa dell&#8217;ente sanitario in relazione a poteri di vigilanza e controllo sul presidio di guardia medica. Inoltre, nella fattispecie in esame i giudici di appello concordano con i primi giudici sulla adeguatezza delle condotte e delle prescrizioni dei medici di guardia, le cui condotte vengono esaminate e valutate dai consulenti medici legali in contraddittorio con i consulenti di parte. Non risulta verificato l&#8217;inadempimento nella forma di condotta omissiva ovvero nella forma di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, in riferimento a entrambi i sanitari e, pertanto, l&#8217;evento di danno non si ricollega deterministicamente, o in termini di probabilità, con la condotta dei sanitari. La gravissima complicanza non è da ascrivere a condotta medica, ma alle condizioni di solitudine della malata, che non ha avuto la forza o la volontà di prendere le medicine prescritte, con conseguente progressivo indebolimento delle capacità respiratorie.</p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Corte di Cassazione – Sentenza n. 7529/2012</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiolegalelaw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Leggi e Sentenze Circolari]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>

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Responsabilità medica - Nessuna responsabilità se la paziente non ha osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali
Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 15.05.2012, n. 7529
Presidente Trifone - Relatore Petti
Svolgimento del processo
1. Con citazione del 23 luglio 2001 gli eredi di V.C. , M.A. e le figlie D.E. e L.E. , convenivano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;">Responsabilità medica - Nessuna responsabilità se la paziente non ha osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 15.05.2012, n. 7529</p>
<p style="text-align: justify;">Presidente Trifone - Relatore Petti</p>
<p style="text-align: justify;">Svolgimento del processo</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con citazione del 23 luglio 2001 gli eredi di V.C. , M.A. e le figlie D.E. e L.E. , convenivano dinanzi al Tribunale di Milano la Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, per il decesso della congiunta avvenuto il giorno (&#8230;) , dopo due visite domiciliari della guardia medica, nelle persone dei dottori K.O. e A.R. che avevano sottovalutato le gravi condizioni della paziente, senza provvedere al ricovero ospedaliero. Paziente poi deceduta il giorno successivo alla seconda visita per complicazioni respiratorie da infezione polmonare.<br />
La Azienda si costituiva e contestava il fondamento della domanda, ma chiamava in giudizio i due medici. Si costituiva il dr. O. e sosteneva che la paziente non aveva osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali trovati intatti al suo capezzale, restava contumace la R. .<br />
Era disposta consulenza medico legale e l&#8217;interrogatorio libero del dottore e delle figlie della defunta, era acquisita documentazione medica.<br />
2. Il Tribunale di Milano con sentenza del 7 settembre 2004 rigettava le domande attrici e compensava le spese di liti ma poneva per un terzo le spese di consulenza medica a carico delle attrici.<br />
4.Contro la decisione hanno proposto appello principale gli eredi della V. , in proprio e nella qualità, affidato a sei motivi; hanno resistito le controparti.</p>
<p style="text-align: justify;">Motivi della decisione</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni appresso indicate.<br />
Per chiarezza espositiva si offre una sintesi descrittiva dei motivi, ed a seguire la confutazione in punto di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sintesi dei motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel primo motivo si deduce error in iudicando per violazione delle norme di cui agli artt. 2049 e 1228 c.c. in tema di responsabilità dell&#8217;ente sanitario per lo operato dei medici preposti in regime di convenzione. Si censura la motivazione della Corte di appello nel punto in cui esclude in capo alla ASL la responsabilità basata sulla norma dello art. 2049 c.c. configurando unicamente la responsabilità contrattuale. In particolare si deduce - a pag 43 del ricorso - che il punto relativo della responsabilità contrattuale non era stato oggetto di motivo di appello da parte della convenuta e che su di esso opera il giudicato interno. La esclusione della responsabilità aquiliana era da considerarsi errata sul rilievo che il rapporto di preposizione non si concreta necessariamente in un rapporto di lavoro subordinato, risultando il potere direttivo, con chiarezza dalla prassi e dalla disciplina legislativa del servizio della guardia medica, dovendosi considerare lo inserimento dei medici di guardia nella organizzazione funzionale ed aziendale degli enti sanitari. Nel caso di responsabilità contrattuale si deduce la applicazione dello art. 1228 cod. civile.<br />
Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per violazione degli artt.1176, 1218, 2043 c.c. in tema di responsabilità medica per omissione e vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi è che i sanitari non disposero il ricovero di urgenza in ospedale, che avrebbe consentito appropriate indagini e cure, e che tale omissione è in nesso di causalità con lo evento di danno, e si cita Cass. SU 11 gennaio 2008 n.581. Nel corpo del motivo si censura inoltre la CTU che ha considerato adeguate alla situazione clinica le prescrizioni di medicine in occasione delle visite domiciliari. Si deduce inoltre la mancata considerazione dei rilievi critici del consulente di parte, rilevanti e specifici.<br />
Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione omessa e insufficiente su punti decisivi, in relazione al mancato rilievo della gravità della situazione clinica, che riguardava una grave infiammazione polmonare, tale da rendere doveroso lo immediato ricovero ospedaliero.<br />
Il quadro clinico consentiva una diagnosi di infezione localizzata alle vie aeree con concomitante presenza di dispnea.<br />
Nel quarto motivo si deduce l&#8217;error in iudicando per la violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. in tema di responsabilità medica per interventi di non speciale difficoltà e in tema di distribuzione degli oneri probatori. Si assume che lo evento di danno era direttamente imputabile ad una colpa presunta a carico dei sanitari e non già ad una complicanza imprevista ed imprevedibile; presunzione che doveva essere superata con elementi di prova giustificativi della condotta dei sanitari, elementi di prova a carico dei medici.<br />
Nel quinto motivo si deduce la nullità della CTU per omesso esame di punti tecnici decisivi e per la inadeguatezza della stessa formulazione dei quesiti, come error in procedendo. Si riproduce il quesito formulato dal tribunale a ff 67 del ricorso per sostenere che la sua inedaguatezza risulta fuorviante per le valutazioni e gli approfondimenti richiesti al CTU e per la conseguente inidoneità delle risposte formulate ai quesiti.<br />
Nel sesto motivo si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione in tema di determinazione del nesso di causalità tra condotta ed evento, sul rilievo che era stato accertato che la V. non aveva assunto lo antibiotico Velamox prescritto dal Dott. O. , sul rilievo che i carabinieri rinvennero presso il domicilio della defunta una confezione intatta di detto medicinale. Si sostiene che tale circostanza non vale ad interrompere il nesso di causalità.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Confutazione in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile ai sensi dello art.360 bis n. 1, del codice di rito, nel testo vigente ratione temporis, in quanto la Corte di appello nella qualificazione della natura contrattuale dello illecito, quanto alla responsabilità professionale dei medici e della struttura, ha deciso le questioni di diritto in modo conforme ai dettati delle Sezioni Unite 1 luglio 2002 n.9556 e 11 gennaio 2008 n.577 e successive conformi tra cui ord.SU 26 gennaio 1778 n.2011, e lo esame del motivo non offre elementi tali da indurre un mutamento di giurisprudenza consolidata. Non senza rilevare, in una diversa prospettiva problematica che le sezioni unite della Cassazione nelle sentenze gemelle del novembre 2008 ed in particolare nella sentenza n. 11 novembre 2008 n.26972, nel punto 4.3 della motivazione sistematica della responsabilità contrattuale da inadempimento con effetti lesivi di un diritto umano inviolabile quale è la salute, hanno riproposto ed esteso il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato, anche alla struttura medica ed hanno ampliato la tutela dei soggetti terzi, inserendoli nel principio di garanzia, contenente lo obbligo di adempimento immediato della tutela della salute e della libera autodeterminazione attraverso il principio del consenso informato.<br />
Con la integrazione sistematica, la posizione dei sanitari della guardia medica, sulla base della organizzazione del, servizio di continuità assistenziale all&#8217;epoca dei fatti vigente, gennaio 2000, appare connotata dalla esistenza di un contatto sociale da cui scaturisce un obbligo di protezione. In tal senso deve integrarsi e completarsi la lettura della disciplina in esame, senza peraltro modificare la valutazione che esclude la violazione del detto obbligo sia da parte dei medici che da parte della struttura.<br />
Peraltro correttamente i giudici del merito hanno escluso la responsabilità extracontrattuale in capo alla ASL per la insussistenza dei presupposti di cui allo art. 2049 c.c., che è norma che attiene alla fattispecie propria dello illecito aquiliano, mentre qui opera la responsabilità organizzativa dello ente sanitario in relazione a poteri di vigilanza e controllo sul presidio di guardia medica.<br />
Il secondo motivo è giuridicamente infondato avendo la Corte di appello, nel confermare la decisione del tribunale, esattamente applicato il principio espresso dalle Sezioni Uniti nella sentenza 11 gennaio 2008 n.576 secondo cui &#8220;nella imputazione per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto&#8221; corollario deve valutarsi la omissione specifica imposta da una norma giuridica, ovvero anche una omissione generica in relazione alla prestazione professionale del sanitario impegnato nello intervento da contatto sociale.<br />
Nella fattispecie in esame i giudici di appello concordano con i primi giudici sulla adeguatezza delle condotte e delle prescrizioni dei medici di guardia, le cui condotte vengono esaminate e valutate dai consulenti medici legali in contraddittorio con i consulenti di parte. Non risulta dunque verificato lo inadempimento nella forma di condotta emissiva ovvero nella forma di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, in riferimento ad entrambi i sanitari, e dunque l&#8217;evento di danno non si ricollega deterministicamente, o in termini di probabilità, con la condotta dei sanitari. La gravissima complicanza non è da ascrivere a condotta medica, ma alle condizioni di solitudine della malata, che non ebbe la forza o la volontà di prendere le medicine prescritte, con conseguente progressivo indebolimento delle capacità respiratorie.<br />
I restanti motivi, dal terzo al sesto, ruotano tutti sulla questione centrale della valutazione del nesso causale, tardivamente deducendosi la nullità intrinseca della CTU per la omessa considerazione delle particolari condizioni di salute della paziente e per la inidoneità di quesiti fuorvianti.<br />
In senso contrario si osserva; tutte le censure sono strumentali ad una diversa ricostruzione del fatto dannoso e delle condotte dei sanitari e tendono ad una valutazione delle prove e ad una confutazione delle conclusioni peritali, che, invece dimostrano un particolare impegno e scrupolo nella ricostruzione e nello esame del consulente di ufficio ed il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice del merito, non sindacabile in questa sede.<br />
Non sussiste pertanto né la nullità della CTU, tardivamente sollevata, né gli errores in iudicando od i vizi della motivazione denunciati, con la conseguenza del rigetto complessivo del ricorso.<br />
Quanto al regolamento delle spese, la complessità delle questioni esaminate e le difficoltà obbiettive anche sul piano delle indagini scientifiche, evidenziano la presenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 15.05.2012</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/42537" >clicca per leggere l&#8217;articolo correlato</a></p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione – Sentenza n. 7543/2012</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiolegalelaw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Leggi e Sentenze Circolari]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>

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Risarcimento del danno da incidente stradale - Termini di prescrizione
Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 15.05.2012, n. 7543
Presidente Petti - Relatore Giacalone
In fatto e in diritto
1. C.B. e G.G. , quali genitori del minore D.B. , convenivano S.T. e Assicurazioni G. S.p.A. avanti al Tribunale di Lucca, esponendo: che il (&#8230;) il [...]]]></description>
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<h2><span style="color: #008000;">Risarcimento del danno da incidente stradale - Termini di prescrizione</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 15.05.2012, n. 7543</p>
<p style="text-align: justify;">Presidente Petti - Relatore Giacalone</p>
<p style="text-align: justify;">In fatto e in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">1. C.B. e G.G. , quali genitori del minore D.B. , convenivano S.T. e Assicurazioni G. S.p.A. avanti al Tribunale di Lucca, esponendo: che il (&#8230;) il predetto loro figlio era stato investito dall&#8217;autovettura condotta dal S. , riportando la frattura del femore destro; che l&#8217;impresa assicuratrice aveva versato, quale risarcimento del danno, la somma di L. 20.000,000, comprensiva anche dei postumi, sulla base di una valutazione effettuata il (&#8230;) dal Dott. L.P. di (&#8230;); che tra la fine del (&#8230;) e l&#8217;inizio del (&#8230;) si era manifestata una crescita difforme della gamba destra rispetto alla sinistra, così da rendere necessario un ulteriore intervento chirurgico e successiva fisioterapia. Poiché l&#8217;evoluzione traumatica successiva alla precedente valutazione del danno era stata imprevedibile per le modalità e la gravità della sua realizzazione, la richiesta di risarcimento del danno sopravvenuto alla transazione era possibile pur in presenza di formule abdicative contenute nell&#8217;atto di quietanza predisposto dall&#8217;assicuratore. Chiedevano dunque la condanna dei convenuti al risarcimento dell&#8217;ulteriore danno. Si costituivano i convenuti, deducendo che quelli che erano stati allegati come danni ulteriori non erano in realtà conseguenze imprevedibili e che l&#8217;atto di transazione rendeva rinunciata qualsiasi pretesa. Nel corso del giudizio, oltre a precisare che la somma versata quale risarcimento era di L. 25.000.000 e non di L. 20.000.000, i convenuti eccepivano la prescrizione. Il Tribunale accoglieva l&#8217;eccezione di prescrizione, ritenendo che il verificarsi di nuove lesioni era riconducibile alla visita del Dott. L. e del perito incaricato dall&#8217;impresa assicuratrice. Compensava le spese di lite. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello D.B. , nel frattempo divenuto maggiorenne, deducendo che non era maturato il termine di prescrizione. Gli appellati contestavano la fondatezza del gravame e chiedevano che il B. fosse condannato alla rifusione delle spese.<br />
2. Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, la Corte di Appello di Firenze respingeva l&#8217;appello principale del danneggiato e, in accoglimento di quello incidentale delle controparti, condannava l&#8217;stante al pagamento delle spese del primo grado, ponendo a carico dello stesso anche quelle di appello.<br />
2.1. In particolare, confermava la maturazione del termine di prescrizione, osservando che la relazione dei C.T.U., aveva ricordato che già nel gennaio 1989 lo specialista chiamato a valutare i danni subiti dai minore aveva espresso l&#8217;avviso dell&#8217;opportunità di un controllo clinico &#8220;per la possibile presenza di alterazioni nell&#8217;accrescimento del femore&#8221;, dal momento che la frattura aveva interessato la cartilagine del femore. Nel (&#8230;) , il medico fiduciario dell&#8217;impresa assicuratrice aveva individuato un accorciamento dell&#8217;arto destro di 0,5 centimetri, mentre in seguito la differenza tra gli arti veniva misurata, ad opera di quello stesso Dott. L. che era intervenuto nel gennaio su richiesta dei genitori del minore, in un centimetro. Il C.T.U. aveva affermato che la gravità dell&#8217;evoluzione non era prevedibile, ma che la possibilità che le lesioni fratturative che interessano il nucleo di accrescimento di un osso diano luogo ad un danno come quello di cui si tratta era prevista e descritta in letteratura (e di questo costituiva riprova ciò che il medico cui la famiglia si era rivolta aveva già prospettato nel &#8230; ). Richiamava l&#8217;orientamento di questa S.C. (Cass. sez. III, 10 gennaio 2008. n. 236), secondo cui qualora lo stesso fatto doloso o colposo determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell&#8217;azione risarcitoria (che è biennale, allorché per il fatto, astrattamente configurabile come reato, non sia stata proposta querela) per il danno inerente a queste ultime decorre dalla loro verificazione solo nel caso in cui esse non costituiscano un mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni. Nel caso concreto, le indicazioni del C.T.U., che meritavano di venir condivise per la loro correttezza logica e la loro aderenza alle comuni conoscenze scientifiche, consentivano di avere per certo che le conseguenze negative dell&#8217;incidente costituivano un aggravamento della lesione già correttamente diagnosticata nel (&#8230;) , non certamente un fenomeno patologico nuovo. Che la gravità di quegli sviluppi avesse superato ciò che usualmente avviene ed è prevedibile non costituiva fenomeno tale da modificare la natura della lesione, si da consentire che per essa si potesse parlare di lesione nuova ed autonoma da quella in precedenza accertata.<br />
3. Propone ricorso per cassazione il B. , sulla base di quattro motivi, di seguito indicati; resistono gli intimati con controricorso, in cui chiedono rigettarsi il ricorso.<br />
3.1. A) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2947 Cod. Civ., B) Correlativo vizio di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c. per mancanza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, nel confermare l&#8217;accoglimento dell&#8217;eccezione di prescrizione, nonostante l&#8217;espresso riferimento fatto al riguardo dal ricorrente nella comparsa conclusionale in appello, aveva del tutto ignorato la sentenza n. 27337 del 18 novembre 2008 delle Sezioni Unite di questa Corte che, superando il precedente indirizzo difforme, aveva affermato il principio (oggi non più controverso: Cass. 19 agosto 2009 n. 18401; Cass. 23 giugno 2009 n. 14644) in forza del quale &#8220;nel caso in cui l&#8217;illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l&#8217;eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all&#8217;azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell&#8217;art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato&#8221;. L&#8217;applicazione di tale principio, nella fattispecie, era decisiva: l&#8217;incidente, infatti, si verificò il (&#8230;) e l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio (peraltro preceduto da formale richiesta di risarcimento del danno a mezzo della lettera raccomandata a. r. spedita il 03.01.1992 e ricevuta il 07.01.1992) fu notificato in data 14.10.1992, cioè meno di cinque anni dopo l&#8217;incidente stesso. Poiché, all&#8217;epoca, il termine di prescrizione del reato di lesioni colpose (cui si deve fare riferimento ai sensi della citata Giurisprudenza) era di cinque anni, il termine prescrizionale non era ancora spirato al momento della notifica dell&#8217;atto di citazione, quand&#8217;anche si fosse voluto far coincidere il dies a quo del suo decorso con il (&#8230;) . La sussistenza di una fattispecie integrante gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi sarebbe stata agevolmente verificabile dal giudice del merito. Sul punto, invece, la motivazione era stata totalmente omessa e si era applicata la prescrizione biennale tout court, ignorando il nuovo e ormai costante indirizzo giurisprudenziale di cui si è detto. La violazione dell&#8217;art. 2947 Cod. Civ., dunque, si legherebbe intimamente alla mancanza di motivazione sul fatto - decisivo per il giudizio proprio con riferimento all&#8217;applicazione del terzo comma di tale norma - della sussistenza di una fattispecie corrispondente al fatto - reato di lesioni colpose.<br />
3.2. Vizio di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c. per mancanza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, perché la Corte di Appello ha limitato la sua disamina alla valutazione della natura di &#8220;fatto nuovo&#8221; delle lesioni lamentate dal ricorrente al solo fine di determinare se il diritto azionato fosse da considerarsi prescritto ai sensi dell&#8217;art. 2947 c.c., senza svolgere alcuna considerazione in merito alla fondatezza della domanda nell&#8217;ipotesi che la prescrizione non potesse essere ritenuta e senza tenere conto che la giurisprudenza di legittimità, invero, quanto alle formule abdicative contenute nei cosiddetti &#8220;atti di quietanza&#8221; predisposti dalle Compagnie assicurative avrebbe sempre ritenuto legittima e ammissibile la richiesta di risarcimento del danno sopravvenuto posteriormente alla transazione purché si tratti di danno non prevedibile all&#8217;epoca della liquidazione, cioè, in tutte le ipotesi in cui, al momento della prima liquidazione, non fossero obiettivamente accettabili, nell&#8217;ambito di una ragionevole previsione, elementi attuali capaci di determinare l&#8217;aggravamento futuro o non potessero prevedersi gli effetti dei medesimi (si tratterebbe proprio del presente caso, secondo il ricorrente alla luce delle C.T.U.).<br />
3.3. A) - Vizio di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c., per insufficienza e contraddittorietà di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. B) - Correlativo vizio di cui all&#8217;art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2947 c.c. (in ipotesi). Subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo, vale a dire nella denegata ipotesi che possa venire in considerazione il termine biennale di prescrizione, la sentenza impugnata risulterebbe viziata ex art. 360, n. 5 c.p.c. perché ha argomentato in modo insufficiente e contraddittorio (attraverso l&#8217;asserita condivisione delle C.T.U. e la sostanziale contrapposizione alle risultanze stesse) in ordine alla considerazione delle lesioni sopravvenute quale effettivo &#8220;fatto nuovo&#8221; (consistendo tale &#8220;fatto nuovo&#8221;, certamente ravvisato dal C.T.U.) in uno &#8220;sviluppo anomalo&#8221; della lesione originaria. Ne deriverebbe l&#8217;ulteriore violazione dell&#8217;art. 2947 c.c., anche nella contestata ipotesi di applicabilità della prescrizione biennale, dal momento che detto termine avrebbe potuto iniziare a decorrere solo dal momento in cui l&#8217;odierno ricorrente ebbe la sufficiente consapevolezza di tale &#8220;sviluppo anomalo&#8221; e della sua riferibilità al trauma riportato nell&#8217;incidente. Sarebbe stato corretto, dunque, far coincidere il dies a quo con la data in cui ebbe luogo il ricovero presso l&#8217;Ospedale Gaslini di Genova, in vista dell&#8217;intervento chirurgico, ritenuto &#8220;non prevedibile&#8221; dal C.T.U. (04.07.1991).<br />
3.4. Vizio di cui all&#8217;art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione delle norme in materia di gravame sulle spese, perché la fondatezza dei precedenti motivi di ricorso travolgerebbe la sentenza impugnata anche per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite.<br />
4. Si rivela fondato, nei termini di seguito specificati, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce la violazione dell&#8217;art. 2947 c.c..<br />
4.1. In effetti, il giudice di appello ha accertato l&#8217;applicabilità nella specie del termine breve di prescrizione di cui all&#8217;art. 2947 c.c., sul presupposto che il fatto integrava gli estremi di un reato perseguibile a querela e che la querela non era stata presentata, stante l&#8217;intervenuta transazione, concludendo che, pertanto, poiché le ulteriori conseguenze pregiudizievoli integravano un mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto, doveva considerarsi interamente decorso il termine biennale decorrente dall&#8217;evento.<br />
4.2. Sul punto della durata del termine di prescrizione applicabile, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 27337 del 18 novembre 2008, rivisitando la precedente giurisprudenza relativa all&#8217;improcedibilità del reato per mancanza di querela, hanno affermato il seguente principio di diritto: &#8220;Nel caso in cui l&#8217;illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l&#8217;eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all&#8217;azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto&#8221;. È, infatti, irrilevante, ai predetti fini, che non sia stata iniziata l&#8217;azione penale perché la sostituzione del più lungo termine non è condizionata al concreto inizio dell&#8217;azione penale contro il soggetto dell&#8217;atto illecito (principio ribadito da Cass. 13 luglio 2011 n. 15368, 25 maggio 2010 n. 12699, 23 febbraio 2010 n. 4332, 12 novembre 2009 n. 23930, 18 agosto 2009, n. 18401, 23 giugno 2009 n. 14644, 30 gennaio 2009 n. 2487; e in precedenza da Cass. 15 febbraio 1980 n. 1147, 10 giugno 1999 n. 5701, 28 luglio 2000 n. 9928, nonché, sempre nella stessa ottica, Cass. 12 luglio 1999, n. 7344 e Cass. 15 aprile 1996, n. 3535). Come si desume dalla stessa formulazione letterale della norma in esame -infatti - non è la perseguibilità del reato, ma l&#8217;accertamento della sua esistenza, ancorché effettuata incidenter tantum del giudice civile, che rende applicabile il più ampio termine prescrizionale.<br />
4.3. Poiché è mancata nel caso di specie un&#8217;indagine siffatta, la sentenza impugnata deve essere cassata, ed il Giudice di rinvio - che si designa nella medesima Corte territoriale in diversa composizione - dovrà accertare se nel caso di specie ricorressero tutti gli estremi di un fatto - reato, ai fini della applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato (art. 2947 c.c. comma 3) e provvederà in ordine alle spese, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.<br />
5. L&#8217;accoglimento di tale motivo ed il relativo nuovo esame che esso comporterà in sede di rinvio assorbono ogni decisione in ordine a tutte le altre censure di cui al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Accoglie il primo profilo del primo motivo, assorbita ogni altra censura di cui al ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 15.05.2012</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/42540" >clicca per leggere l&#8217;articolo correlato</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione – Sentenza n. 7512/2012</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiolegalelaw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Leggi e Sentenze Circolari]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto del lavoro]]></category>

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Licenziamento per crisi aziendale - A carico del lavoratore la prova del repèchage
Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 15.05.2012, n. 7512
Presidente Canevari - Relatore Napoletano
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di B.S. , proposta nei confronti della società C., avente ad oggetto [...]]]></description>
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<h2><span style="color: #008000;">Licenziamento per crisi aziendale - A carico del lavoratore la prova del repèchage</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 15.05.2012, n. 7512</p>
<p style="text-align: justify;">Presidente Canevari - Relatore Napoletano</p>
<p style="text-align: justify;">Svolgimento del processo</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di B.S. , proposta nei confronti della società C., avente ad oggetto l&#8217;impugnativa del licenziamento oggettivo intimatogli dalla predetta società per crisi aziendale con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui all&#8217;art. 18 della <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/36950" >legge n. 300 del 1970 </a>e successive modifiche.<br />
La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale risultava provata l&#8217;impossibilità del repechage in quanto dal libro matricola emergeva che la società, dopo il licenziamento del B. , non solo non aveva proceduto a nuove assunzione, ma aveva licenziato altri dipendenti. Né, aggiungeva la Corte territoriale, il lavoratore aveva dedotto elementi in ordine alla sussistenza di una sua utile ricollocazione.<br />
Avverso questa sentenza il B. ricorre in cassazione sulla base di un&#8217;unica censura.<br />
Resiste con controricorso la società.</p>
<p style="text-align: justify;">Motivi della decisione</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;unico motivo di censura il B. , deducendo il vizio di omessa motivazione, allega che la Corte del merito non ha valutato, ai fini della crisi indicata nella comunicazione di licenziamento, la circostanza concernente l&#8217;acquisto in leasing di un macchinario per un controvalore di Euro 165.444,50 risultante dal bilancio prodotto in giudizio. Allega, poi, il ricorrente, che erroneamente la Corte del merito ha posto a suo carico la prova del c.d. repechage.<br />
La censura è infondata.<br />
Invero la prima circostanza, di cui il ricorrente denuncia la mancata considerazione, attiene alla sussistenza della addotta crisi aziendale che, nell&#8217;economia della sentenza della Corte del merito, non viene affrontata sul presupposto che a fronte dell&#8217;accertamento positivo condotto, sul punto, dal giudice di primo grado non è stato proposto avverso tale accertamento alcuna censura da parte del lavoratore.<br />
Sulla sussistenza della crisi aziendale si è, quindi, formato il giudicato e, pertanto, nelle presente sede non può essere rimesso in discussione l&#8217;accertamento di cui trattasi.<br />
Non è, poi, condivisibile la seconda critica atteso che la motivazione della Corte del merito, in relazione al repechage, è giuridicamente corretta ed adeguatamente argomentata in quanto la stessa si basa, per un verso sulle risultanze del libro matricola da cui si evince che la società dopo il licenziamento dell&#8217;attuale ricorrente, non ha proceduto a nuove assunzioni ed ha ridotto ulteriormente la propria forza lavoro mediante il licenziamento di altri dipendenti, e dall&#8217;altro sul rilievo che il B. nulla ha allegato circa la possibilità di un suo utile ricollocamento.<br />
Nella giurisprudenza di questa Corte è, del resto, consolidato il principio secondo il quale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell&#8217;impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall&#8217;art. 41 Cost. - il controllo in ordine all&#8217;effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l&#8217;onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l&#8217;impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell&#8217;accertamento di un possibile &#8220;repèchage&#8221;, mediante l&#8217;allegazione dell&#8217;esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l&#8217;onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti (V. per tutte Cass.18 marzo 2010 n. 6559 e Cass. 8 febbraio 2011 n. 3040).<br />
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va respinto.<br />
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 2500,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 15.05.2012</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/42543" >clicca per leggere l&#8217;articolo correlato</a></p>
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