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	<title>Studio Legale LAW</title>
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	<description>Se ti serve un avvocato, ti serve il migliore</description>
	<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:34:42 +0000</pubDate>
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		<title>Falso dentista causa lesioni a un paziente con postumi invalidanti</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Si può configurare il reato di lesioni dolose
 
Quando le lesioni subite da un paziente sono prodotte in assenza di consenso da parte del paziente stesso o non sono necessarie per l&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento curativo, per essere lo stesso non conforme alle regole della tecnica medica, allora viene a macare la copertura costituzionale e la condotta rientra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/penal36.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38330" title="penal36" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/penal36.jpg" alt="" width="72" height="71" /></a>Si può configurare il reato di lesioni dolose</span></h2>
<p> </p>
<p>Quando le lesioni subite da un paziente sono prodotte in assenza di consenso da parte del paziente stesso o non sono necessarie per l&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento curativo, per essere lo stesso non conforme alle regole della tecnica medica, allora viene a macare la copertura costituzionale e la condotta rientra nell&#8217;ambito penalistico, dovendo il medico rispondere delle lesioni dolose cagionate al paziente. Ma a fronte di queste lesioni necessariamente collegate agli interventi chirurgici, vi sono altri eventi lesivi meramente eventuali, che costituiscono la conseguenza spesso prevedibile, ma non voluta degli interventi stessi. Si tratta di lesioni eventuali in quanto si verificano solo se l&#8217;intervento ha un esito negativo. Anche in questo caso, peraltro, se l&#8217;operazione è stata eseguita previo consenso informato, secondo le regole dell&#8217;arte e da personale dotato dei requisiti previsti dalla legge, l&#8217;evento lesivo non configura una malattia nel senso indicato dalla legge penale e pertanto non può configurare il reato di lesioni.</p>
<p><span id="more-38329"></span>Diversamente, qualora l&#8217;esito infausto dell&#8217;operazione sia conseguenza di un&#8217;attività svolta senza il consenso del paziente, con violazione delle norme tecniche dell&#8217;attività medica e/o da soggetto non autorizzato all&#8217;esercizio della professione medica, si espande il rilievo penalistico collegato alla effettiva produzione di lesioni e, pertanto, sussiste oggettivamente il reato. Quanto all&#8217;elemento soggettivo, sulla cui graduazione possono incidere gli elementi sopra indicati, ovvero la mancanza del consenso del paziente, la violazione delle norme tecniche dell&#8217;attività medica, la mancanza di abilitazione, si devono seguire le regole generali valutando se nel caso concreto sussista esclusivamente la colpa, se vi sia stata una volontà effettiva di procurare le lesioni conseguenti all&#8217;intervento ovvero ci si trovi in quella fascia soggettiva intermedia che la giurisprudenza qualifica quale dolo eventuale. Sussiste il dolo eventuale quando l&#8217;agente, ponendo in essere una condotta diretta a altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle. Il soggetto pone in essere un&#8217;azione accettando il rischio del verificarsi dell&#8217;evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l&#8217;agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, per cui lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva. Così la Cassazione con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/38293" >Sentenza n. 3222/2012</a>. Il caso. Una falsa dentista è stata condannata con sentenza del tribunale di Milano, ufficio gip, all&#8217;esito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno, sei mesi e giorni 20 di reclusione per aver cagionato volontariamente a un paziente lesioni dell&#8217;apparato dentale da cui derivava una malattia di durata superiore ai 40 giorni, nonché l&#8217;indebolimento permanente dell&#8217;organo della masticazione. La dentista, quale responsabile dello studio dentistico, nonché il collega, quale sedicente medico dentista e collaboratore dello studio, sottoponevano il paziente a complesse operazioni chirurgiche dell&#8217;apparato dentale, inadeguate rispetto alla patologia sofferta, senza la prescritta abilitazione e senza le competenze tecniche richieste, nonché in difetto di valido consenso informato, tacendo inoltre la mancanza dei titoli e delle qualifiche necessarie al tipo di intervento. La Corte di Appello di Milano riformava la pronuncia del gip, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all&#8217;articolo lesioni per mancanza di querela. Il giudice di appello riteneva non sussistente il reato di lesioni dolose non essendo provata la volontà di cagionare al paziente la malattia e i postumi invalidanti poi invece verificatisi. Riteneva, anzi, il giudice di appello che entrambi gli imputati, pur consapevoli dei potenziali effetti pregiudizievoli delle cure, avessero agito nella convinzione di evitarli e di risolvere i problemi sanitari del paziente. Avverso tale sentenza hanno promosso ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale di Milano, sia la parte civile. ritenuto sussistente il dolo, quantomeno nella forma del dolo eventuale, sostiene la ricorrente che la asserita incompatibilità dell&#8217;attività medica, la quale agisce per scopi curativi, con il dolo delle lesioni, possa valere esclusivamente per il medico e non per chi sia privo di tale titolo professionale. Nel caso di specie, poiché, a detta della ricorrente, la dentista non risponde per attività propria ma per aver consentito che un&#8217;altra persona priva dei requisiti professionali intervenisse chirurgicamente su un paziente nel suo studio, la predetta premessa logica non è applicabile, dovendosi invece analizzare nel caso concreto se sussiste l&#8217;elemento soggettivo del reato. La parte civile ha rilevato che, nel caso di specie, colui che interviene chirurgicamente senza avere le competenze e le abilitazione richieste dalla legge non può non prefigurarsi anche solo la possibilità che la sua condotta possa arrecare lesioni, anche gravi, al paziente e il medesimo rischio non può non prefigurarsi anche da parte del medico che gli consente di utilizzare la sua struttura. Il procuratore sostiene che, essendosi verificato un esito infausto delle cure, con violazione delle regole tecniche dell&#8217;arte medica, sussiste l&#8217;elemento oggettivo del reato rappresentato dalla malattia e dall&#8217;indebolimento permanente dell&#8217;organo della masticazione. Ritiene, poi, il procuratore generale che la mancanza di un consenso informato non sia la conseguenza di un atteggiamento colposo, ma il frutto di una volontaria omissione, stante che il dentista non possedeva i requisiti necessari per esercitare la professione di medico odontoiatra. Censure fondate. La delicata linea di confine tra il &#8220;dolo eventuale&#8221; e la &#8220;colpa cosciente&#8221; o &#8220;con previsione&#8221; e l&#8217;esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell&#8217;imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell&#8217;accertamento e di effettuare con approccio critico un&#8217;acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. Si tratta di un&#8217;indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell&#8217;id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l&#8217;espressione o sono collegate agli stati psichici. Il giudice di appello ha sbrigativamente liquidato una questione che necessitava invece un approfondimento molto maggiore e soprattutto non ha tenuto conto del fatto che alla dentista non veniva contestato il dolo relativamente alla sua attività chirurgica, ma con riferimento all&#8217;attività abusiva svolta dal collaboratore, poiché costui non era un medico, era molto elevato il rischio che si verificassero complicazioni e la dottoressa non poteva non rappresentarsi i potenziali e forse probabili effetti lesivi. Pare desumersi dalle difese della parte civile e dal ricorso del procuratore generale che l&#8217;aver taciuto alla paziente che il dentista non era un medico possa rappresentare un indizio del fatto che entrambi ben sapevano che in questo caso la paziente avrebbe potuto negare il proprio consenso e quindi sarebbe cessata l&#8217;opportunità di attività molto lucrose, ciò potrebbe anche essere un indice del fatto che pur di incassare elevati compensi per l&#8217;attività dentistica gli imputati, consapevoli che lo svolgimento di attività medica da parte del falso dentista avrebbe potuto comportare degli effetti lesivi, erano pronti a accettarli, ritenendo prevalente il loro interesse economico alla percezione dei compensi. Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame.</p>
<p> </p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Lei sorvegliata speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza lui detenuto in altro comune</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
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		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
No al permesso per colloquio con il marito se non sussistono gravi motivi
 
 
Quando la coppia scoppia. Ma non si tratta di separazione o divorzio. Anzi i due coniugi sono strettamente uniti, si entrambi criminali. Lei sorvegliata speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, lui detenuto nella casa di reclusione di una regione che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/penal35.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38327" title="penal35" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/penal35.jpg" alt="" width="86" height="69" /></a>No al permesso per colloquio con il marito se non sussistono gravi motivi</span></h2>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Quando la coppia scoppia. Ma non si tratta di separazione o divorzio. Anzi i due coniugi sono strettamente uniti, si entrambi criminali. Lei sorvegliata speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, lui detenuto nella casa di reclusione di una regione che non è quella di residenza. La donna vuole recarsi a trovare il marito. Ma, la sua domanda viene respinta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La moglie non si arrende e vuole a tutti i costi recarsi presso la casa di reclusione in cui è detenuto il marito, tanto da promuovere ricorso per Cassazione avverso la pronuncia del Tribunale. Ma, con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/38306" >Sentenza n. 3264/2012</a>, la Suprema Corte rigetta il ricorso.</p>
<p><span id="more-38326"></span>La ricorrente deduce che il provvedimento lede prerogative di rango costituzionale, poiché nega il diritto al mantenimento dei rapporti familiari, in specie, rileva che le esigenze di tutela speciale possono essere eluse poiché il marito è ammesso a colloqui con altri familiari, per cui è illogico vietarli alla moglie, solo perché sottoposta a misura di prevenzione e non si ferma qui, ma solleva eccezione di incostituzionalità della normativa ostativa. La Corte osserva che la ricorrente si limita a riproporre quanto già sostenuto e risolto nella pronuncia impugnata, introducendo inammissibili considerazioni di merito in ordine alla possibilità di circoscrivere la ritenuta pericolosità del colloquio con adeguate misure di sicurezza e in ordine alla disparità di trattamento della sua posizione rispetto quella di altri familiari. In ogni caso le argomentazioni apportate sono palesemente infondate. La possibilità invocata di allontanamento, ovvero di temporanea modifica o sospensione dell&#8217;obbligo di soggiorno nel comune di residenza è esclusivamente prevista dal legislatore per le ipotesi in cui sussistano gravi e comprovate ragioni di salute e l&#8217;esigenza del sottoposto all&#8217;obbligo di soggiorno di affrontare accertamenti sanitari o cure indispensabili. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dovere pervenire, per garantire che non venissero lesi senza ragione diritti fondamentali, a una interpretazione lata del rigoroso limite posto dal legislatore alla natura sanitaria delle ragioni che legittimano il permesso. Assimilando le esigenze di integrità dell&#8217;individuo in relazione a aspetti irrinunciabili della sua vita alla salute psicofisica, giungendo a affermare che l&#8217;autorizzazione alla persona sottoposta all&#8217;obbligo del soggiorno in un determinato comune a allontanarsi per soddisfare esigenze di salute gravi e temporanee, può essere anche concessa in presenza di gravi e contingenti ragioni familiari, che rendano, tuttavia, assolutamente necessario e indifferibile il contatto personale con il congiunto, non anche per soddisfare solo esigenze generiche correlate al mero desiderio di mantenere rapporti visivi e personali con i propri parenti. Essendo la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno finalizzata alla prevenzione dell&#8217;attività criminosa e alla realizzazione di un compito primario per la pubblica autorità non è affatto irragionevole che la stessa comporti limitazioni alla libertà personale, alla libertà di circolazione e soggiorno, ripercuotendosi così indirettamente ma inevitabilmente su altri diritti del soggetto considerato socialmente pericoloso, del cui esercizio le libertà di cui sopra costituiscono un presupposto.</p>
<p> </p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Impediscono la prosecuzione dei lavori di scavo per l’allaccio della rete fognaria e idrica che passa sul loro terreno</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
La reazione difensiva non può ritenersi violenza illecita ai fini della configurazione di qualsivoglia reato
Senza essere preavvertiti, si trovano la strada di accesso alla loro abitazione, posta in un&#8217;area in comproprietà, bloccata a seguito dei lavori di scavo per l&#8217;allaccio della rete idrica e fognaria. Senza pensarci su, si pongono dinanzi alla macchina escavatrice, impedendo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/penal27.bmp"><img class="alignleft size-medium wp-image-38324" title="penal27" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/penal27.bmp" alt="" width="99" height="58" /></a>La reazione difensiva non può ritenersi violenza illecita ai fini della configurazione di qualsivoglia reato</span></h2>
<p>Senza essere preavvertiti, si trovano la strada di accesso alla loro abitazione, posta in un&#8217;area in comproprietà, bloccata a seguito dei lavori di scavo per l&#8217;allaccio della rete idrica e fognaria. Senza pensarci su, si pongono dinanzi alla macchina escavatrice, impedendo, con ciò, la prosecuzione dei lavori. Il Tribunale di L&#8217;Aquila li dichiara colpevoli del reato di violenza privata e li condanna, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Maggior clemenza da parte della Corte di Appello che, riformando in parte la decisione di primo grado, qualificava il fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rimodulava il trattamento sanzionatorio con riferimento a tale illecito.</p>
<p><span id="more-38323"></span>Il Giudice di appello riteneva che la condotta tenuta dagli imputati, ritenutisi lesi nel loro diritto di comproprietà della particella interessata dai lavori di scavo e sede della strada attraverso la quale solo era possibile accedere alla loro abitazione, era riconducibile nello schema dell&#8217;esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non rilevando la contestualità della pretesa lesione, che non escludeva l&#8217;eventuale possesso degli imputati, trattandosi di lavori di scavo che prevedevano il ripristino della antecedente situazione di fatto. Pronuncia ribaltata dalla Corte di Cassazione con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/38304" >Sentenza n. 3240/2012</a>. I ricorrenti hanno dedotto la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giudice di merito considerato che la condotta da loro tenuta era stata determinata dalla necessità di tutelare, nell&#8217;immediatezza, il loro diritto di comproprietà e di compossesso della particella di terreno interessata dai lavori, peraltro neppure preannunciati e a non vedersi conseguentemente ostacolato l&#8217;accesso alla loro abitazione.<br />
La censura è fondata. La Corte osserva che i lavori di scavo per l&#8217;allaccio alla rete idrica e fognaria commissionati dalle parti civili avevano interessato un appezzamento di terreno sul quale gli imputati vantavano il diritto di comproprietà e sul quale insisteva l&#8217;unica strada di accesso all&#8217;abitazione dei medesimi, che, peraltro, non erano stati preavvertiti della esecuzione dei lavori.<br />
Con ciò, non può ignorarsi che gli imputati, posti dinanzi a tale situazione avevano avvertito soggettivamente una lesione o una turbativa dei loro diritti e avevano posto in essere una immediata reazione difensiva, impedendo al manovratore della macchina operatrice di proseguire ulteriormente nei lavori di scavo e sollecitando contestualmente l&#8217;intervento sul posto dei Carabinieri. Tale reazione difensiva non può ritenersi violenza illecita ai fini del reato di ragion fattasi, in quanto giustificata, nella convinzione soggettiva degli imputati, dalla necessità di scongiurare, in quel determinato contesto, il consolidarsi della nuova situazione, percepita quale illegittima e non chiara nei suoi ulteriori sviluppi. Nessun esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma solo un lecito diritto di difesa dei propri interessi.</p>
<p> </p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Sinistro stradale causato da un’auto pirata</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Accertata la colpa esclusiva del conducente rimasto inedintificato non sussiste responsabilità concorrente 
 
Un incidente stradale e tre automobilisti. Uno rimasto inidentificato che circola a forte velocità su un&#8217;auto rossa. Quest&#8217;ultimo conduce l&#8217;auto che invade la corsia di marcia di un altro veicolo il quale urta frontalmente un terzo veicolo. Il terzo danneggiato chiama in causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/civi3.bmp"><img class="alignleft size-medium wp-image-38321" title="civi3" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/civi3.bmp" alt="" width="98" height="59" /></a>Accertata la colpa esclusiva del conducente rimasto inedintificato non sussiste responsabilità concorrente </span></h2>
<p> </p>
<p>Un incidente stradale e tre automobilisti. Uno rimasto inidentificato che circola a forte velocità su un&#8217;auto rossa. Quest&#8217;ultimo conduce l&#8217;auto che invade la corsia di marcia di un altro veicolo il quale urta frontalmente un terzo veicolo. Il terzo danneggiato chiama in causa il conducente del secondo veicolo che ritiene corresponsabile del sinistro. Di diverso avviso il Tribunale e la Corte di Appello. Nessuna responsabilità concorrente. Ma, il conducente del terzo veicolo promuove ricorso per Cassazione. Rigettato dalla Suprema Corte con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/38289" >Sentenza n. 1144/2012</a>.</p>
<p><span id="more-38320"></span>La Corte osserva che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l&#8217;apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all&#8217;art. 2054 c.c. La sentenza impugnata ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione. L&#8217;accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l&#8217;altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, la quale è fissata solo in via sussidiaria dall&#8217;art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall&#8217;onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, la prova liberatoria per il superamento di tale presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto, ovvero dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell&#8217;incidente, ma può anche indirettamente risultare tramite l&#8217;accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell&#8217;evento dannoso con il comportamento dell&#8217;altro conducente. Nello stesso senso si è affermato che, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell&#8217;art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto, nella specie, insussistente, dell&#8217;impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l&#8217;incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell&#8217;evento, per cui l&#8217;utilizzabilità della presunzione postula, l&#8217;infruttuoso espletamento dell&#8217;attività istruttoria.</p>
<p> </p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<item>
		<title>Un colloquio con il fratello in carcere per reato associativo di stampo mafioso</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Non è sufficiente a giustificare la custodia cautelare per il medesimo reato
 
Un esponente di spicco della criminalità organizzata è in carcere per il reato associativo finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Va a trovarlo il fratello e ne segue un colloquio, sulla cui base, il Tribunale di Catania annullava l&#8217;ordinanza di custodia cautelare in carcere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/pen46.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38318" title="pen46" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/pen46.jpg" alt="" width="93" height="57" /></a>Non è sufficiente a giustificare la custodia cautelare per il medesimo reato</span></h2>
<p> </p>
<p>Un esponente di spicco della criminalità organizzata è in carcere per il reato associativo finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Va a trovarlo il fratello e ne segue un colloquio, sulla cui base, il Tribunale di Catania annullava l&#8217;ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico del fratello del mafioso dal gip presso il Tribunale di Catania, in relazione al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ma la confermava in relazione al reato associativo. Quale il contenuto del colloquio ? Il fratello del boss confida a questi di godere di un certo rispetto all&#8217;interno del carcere e di volersi mettere a disposizione del gruppo, una volta scarcerato.</p>
<p><span id="more-38317"></span>Avverso la pronuncia del Tribunale, l&#8217;indagato ha promosso ricorso per Cassazione, accolto dalla Cassazione con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/38300" >Sentenza n. 3324/2012</a>. Le censure. Ad avviso del ricorrente non sussisterebbero i gravi indizi del reato di cui all&#8217;art. 74 <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/36147" >dpr 309/90</a>, poiché non vi era alcun riscontro oggettivo all&#8217;intervenuto acquisto o vendita per conto dell&#8217;associazione, né prova di contatti con altri soggetti dell&#8217;associazione in merito al sodalizio, agli incassi, alla tenuta di una cassa comune, ovvero di consapevolezza di apporto di un contributo alla societas sceleris. Non sussisterebbe neppure prova di cessioni per conto terzi al di fuori di quella per cui l&#8217;indagato era stato arrestato in flagranza, occasione in cui lo stesso aveva operato per mero interesse personale per ricavare un profitto per il proprio consumo, avendo attirato l&#8217;attenzione degli investigatori a causa dell&#8217;ingombrante fratello. Non solo, ma sarebbe proprio dal colloquio intercettato in carcere con questi che si evince che l&#8217;indagato non conoscesse affiliati della presunta associazione, non sapesse in che modo avveniva la gestione del denaro e subisse i rimproveri del fratello, quanto al fatto di essere ricaduto nel vizio della tossicodipendenza. Viene quindi rilevato il vizio di motivazione, avendo il Tribunale preso le mosse da un unico episodio, disancorato da logiche associative per trame un&#8217;illogica conclusione quanto alla partecipazione del ricorrente alla societas, laddove risultano assolutamente mancanti gli elementi costitutivi dell&#8217;associazione, quali l&#8217;affectio societatis e il dolo di partecipazione. Una condotta con carattere episodico e che risponda a movente del tutto autonomo non può configurarsi quale condotta di partecipazione al reato associativo, ragione per cui il modus operandi del ricorrente non poteva rivestire gli estremi del contributo causale rilevante. Censure fondate. L&#8217;indagato è risultato sicuramente coinvolto in un&#8217;attività di cessione di stupefacente in una zona calda di Catania, per quanto riguarda il narcotraffico, ma gli elementi indiziari che lo vedono coinvolto a un livello alto, fino al punto da farlo ritenere parte di un sodalizio criminoso, facente capo all&#8217;omonimo parente, sono stati affidati al contenuto di un colloquio intercorso con il fratello , avvenuto in carcere, nel corso del quale l&#8217;indagato avrebbe manifestato il suo compiacimento per la deferenza riconosciutagli dagli altri detenuti, avrebbe manifestato tutta la sua volontà di mettersi a disposizione del gruppo, una volta scarcerato, avrebbe ricevuto l&#8217;invito a verificare chi in carcere avesse delle necessità per poi trasmettere all&#8217;esterno il messaggio e così consentire al fratello di farvi fronte, in una logica di soccorso e asservimento. Tale conversazione è stata valutata dal tribunale in termini di partecipazione dell&#8217;indagato agli scopi della organizzazione, nonché di adesione ai programmi della struttura criminale, ma la portata dimostrativa del contributo si appalesa non così netta per quanto riguarda la partecipazione a una struttura crimonale. Il colloquio di natura intima, poiché intercorso con il fratello da poco scarcerato, è certamente significativo di una comunanza di intenti e di condivisione della filosofia mafiosa, nonché di una volontà di adesione futura, nel momento dell&#8217;emergenza seguita all&#8217;arresto dei sodali, piuttosto che dimostrativo di un&#8217;appartenenza risalente. L&#8217;ordinanza impugnata risulta quindi carente quanto al carattere di stabile collegamento del ricorrente con gli altri componenti del gruppo criminale, quanto al coinvolgimento del medesimo nei fatti illeciti dell&#8217;associazione, essendo stata esclusa la sua partecipazione a fatti di diffusione di sostanza stupefacente in epoca pregressa rispetto all&#8217;episodio per cui fu arrestato, quanto al suo contributo rilevante alla vita dell&#8217;associazione, in epoca risalente, quindi al ruolo stabile e continuativo svolto, prima del suo ingresso in carcere. Va quindi annullata, con rinvio per nuovo esame, su questi specifici profili, al Tribunale di Catania.<br />
Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Contratti di lavoro successivi a tempo determinato</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto comunitario]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Giustificata la reiterazione dei contratti a tempo determinato in caso di sostituzione di lavoratori assenti
 
 
La normativa europea sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che l&#8217;esigenza temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale, può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva di assunzioni a tempo determinato. Il solo fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/comunit.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-38315" title="comunit" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/comunit.gif" alt="" width="76" height="76" /></a>Giustificata la reiterazione dei contratti a tempo determinato in caso di sostituzione di lavoratori assenti</span></h2>
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<p> </p>
<p>La normativa europea sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che l&#8217;esigenza temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale, può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva di assunzioni a tempo determinato. Il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a far ricorso a sostituzioni temporanee in modo frequente, se non addirittura permanente e che si possa provvedere a tali sostituzioni anche attraverso l&#8217;assunzione di dipendenti in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato non comporta l&#8217;assenza di una ragione obiettiva, né l&#8217;esistenza di un abuso. Tuttavia, nella valutazione della questione se il rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia giustificato da una ragione obiettiva, le autorità degli Stati membri, nell&#8217;ambito delle loro rispettive competenze, devono prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, compresi il numero e la durata complessiva dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.</p>
<p><span id="more-38314"></span>Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea, con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/38298" >Sentenza�26.01.2012 C 568/10</a>, con riguardo alla questione sollevata da una lavoratrice tedesca che era stata assunta, sempre con contratti a termine, per ben tredici volte in undici anni, senza soluzione di continuità, dal Tribunale distrettuale di Colonia con mansioni amministrative. La lavoratrice si è rivolta al Tribunale chiedendo la stabilizzazione. Ma, sia in primo che in secondo grado ha ottenuto una pronunce sfavorevoli. Si è rivolta, pertanto, al giudice di legittimità, il quale ha sospeso il giudizio e ha investito della questione la Corte di Giustizia Europea. Il giudice ha rilevato che ciò che caratterizza una sostituzione e è inerente a quest&#8217;ultima è il fatto che la sostituzione è temporanea e ha a oggetto l&#8217;esecuzione delle mansioni da parte del sostituto, al fine di soddisfare un&#8217;esigenza limitata nel tempo, osservando anche che, nel diritto tedesco, la giustificazione del ricorso a un contratto a tempo determinato in caso di sostituzione di un lavoratore risiede nella circostanza che il datore di lavoro è già vincolato giuridicamente al dipendente che non può temporaneamente adempiere alle sue mansioni e fa affidamento su un ritorno di quest&#8217;ultimo. Tale giustificazione comporterebbe che il datore di lavoro preveda la cessazione dell&#8217;esigenza di personale sostitutivo dal momento in cui ritorna il dipendente sostituito. Il giudice del rinvio si interroga sulla qualificazione di un&#8217;esigenza di personale sostitutivo come ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell&#8217;accordo quadro Ctd. Si chiede, da un lato, se il fatto che tale esigenza sia permanente o frequente e possa essere soddisfatta anche mediante la conclusione di contratti a tempo indeterminato non escluda che una sostituzione costituisca una ragione obiettiva. Dall&#8217;altro, il giudice chiede alla Corte di fornirgli chiarimenti sulla questione se e in che modo, i giudici nazionali, nell&#8217;ambito del controllo incombente agli stessi del ricorso eventualmente abusivo alla sostituzione di un altro lavoratore quale ragione che giustifica la conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato, debbano tener conto del numero e della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato già conclusi in passato con lo stesso dipendente. La Corte di Giustizia ha risposto affermando che la clausola 5, punto 1, lettera a), dell&#8217;accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che l&#8217;esigenza temporanea di personale sostitutivo può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva per far ricorso alla reiterazione dei contratti. Anche se le esigenze assumono carattere permanente e il datore di lavoro potrebbe o soddisfare tale esigenza mediante assunzioni a tempo indeterminato.</p>
<p> </p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Sfratto intimato da una società in liquidazione coatta</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
E&#8217;competente il foro del luogo in cui si trova il bene locato
 
Un&#8217;azione di sfratto per morosità e la successiva fase a cognizione piena che ne sia seguita, introdotta da una società in liquidazione coatta amministrativa, soggetta alla disciplina dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, quindi, in forza del richiamo che il comma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/civ8.bmp"><img class="alignleft size-medium wp-image-38312" title="civ8" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/civ8.bmp" alt="" width="96" height="62" /></a>E&#8217;competente il foro del luogo in cui si trova il bene locato</span></h2>
<p> </p>
<p>Un&#8217;azione di sfratto per morosità e la successiva fase a cognizione piena che ne sia seguita, introdotta da una società in liquidazione coatta amministrativa, soggetta alla disciplina dell&#8217;art. 57 del <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/35000" >d.lgs. n. 58 del 1998</a> e, quindi, in forza del richiamo che il comma 3 di tale norma fa all&#8217;art. 83 del <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/38295" >d.lgs. n. 385 del 1993</a>, alla disciplina da tale norma prevista, non può ritenersi compresa tra &#8220;le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione&#8221;, per le quali il secondo inciso del comma 3 dell&#8217;art. 83 prevede che &#8220;è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale&#8221;.</p>
<p><span id="more-38311"></span>Una società, in liquidazione coatta amministrativa con citazione proposta innanzi al Tribunale di Rovigo, intimava sfratto per morosità a un&#8217;altra società riguardo a un complesso immobiliare sito in Adria, assumendo la propria legittimazione in senso sostanziale, nella qualità di società di gestione del risparmio, per essere gestore del Fondo Comune di Investimento Immobiliare riservato di tipo chiuso, nell&#8217;interesse del quale era succeduta a una terza società che aveva conferito l&#8217;immobile nel Fondo e aveva stipulato in qualità di locatrice il contratto locativo con l&#8217;intimata. L&#8217;intimata compariva e si opponeva alla convalida, sostenendo in primo luogo che l&#8217;intimante non era legittimata all&#8217;azione, a motivo che la titolarità del rapporto locativo a parte locatoris non spettava alla stessa, quale società di gestione, bensì al Fondo, in quanto l&#8217;intimante non era gestore del fondo, essendo intervenuta la revoca della sua autorizzazione all&#8217;attività di gestione collettiva del risparmio e la sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa. In secondo luogo l&#8217;intimata contestava la fondatezza dell&#8217;intimazione di sfratto. Il Tribunale disponeva il mutamento del rito in funzione del passaggio alla cognizione piena e, quindi, all&#8217;esito del deposito delle memorie integrative, si riservava e dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Milano, quale luogo della sede della società intimante. Avvero l&#8217;ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza la terza società. Con l&#8217; <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/38302" >Ordinanza n. 1119/2012</a>, la Suprema Corte ha accolto l&#8217;istanza. L&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di regolamento deve procedere sulla base della sola ricognizione della norma, che il Tribunale ha ritenuto giustificare la declinatoria di competenza, stante che della stessa il Tribunale ha dato una lettura palesemente erronea. L&#8217;azione di sfratto esercitata dalla società in liquidazione coatta, trasformatasi in azione di cognizione piena secondo il rito locativo per effetto dell&#8217;opposizione alla convalida e della trasformazione del rito in funzione della cognizione piena non si può qualificare in alcun modo quale azione civile derivante dalla messa in liquidazione della società stessa, in quanto si tratta di un&#8217;azione che origina dal rapporto locativo dell&#8217;originaria locatrice conferente l&#8217;immobile nel fondo di cui la società assume di essere gestore. La messa in liquidazione della società non ha svolto alcun rilievo determinante in merito all&#8217;insorgenza dell&#8217;azione, che, pertanto, è estranea all&#8217;ultimo inciso del comma 3 dell&#8217;art. 83 del T.U.B. Al riguardo il criterio esegetico della derivazione dalla liquidazione coatta non può che essere quello tradizionalmente adoperato nell&#8217;esegesi dell&#8217;art. 24 della <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/35928" >L.F.</a> e, quindi, riferirsi alle azioni che trovano nella liquidazione la loro origine e il loro fondamento quale causa determinante, oppure alle azioni che sono suscettibili di incidere nella procedura concorsuale e sulle norme che la regolano e mediante le quali si realizzando i fini fondamentali dell&#8217;istituto. L&#8217;azione di risoluzione del contratto per morosità, esercitata dal soggetto sottoposto alla speciale liquidazione coatta, in qualità di locatore non è riconducibile a questi contenuti, derivando solo dall&#8217;alterazione del funzionamento del sinallagma contrattuale per effetto della morosità. Dev&#8217;essere, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Rovigo, davanti al quale le parti vanno rimesse, sulla base del seguente principio di diritto: &#8220;Un&#8217;azione di sfratto per morosità e la successiva fase a cognizione piena che ne sia seguita introdotta da una società in liquidazione coatta amministrativa, soggetta alla disciplina dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, quindi, in forza del richiamo che il comma 3 di tale norma fa all&#8217;art. 83 del d.lgs. n. 385 del 1993, alla disciplina da tale norma prevista, non può ritenersi compresa fra &#8220;le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione&#8221;, per le quali il secondo inciso del comma 3 dell&#8217;art. 83 prevede che &#8220;è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale&#8221;.</p>
<p> </p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<title>Cessione di ramo azienda</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Teresa Paciotti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto del lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Un gruppo di lavoratori stabilmente coordinati e organizzati e dotati di particolari competenze può essere oggetto di un&#8217;operazione traslativa
 
Una grande azienda farmaceutica cede un ramo d&#8217;azienda. Un gruppo di lavoratori, oggetto dell&#8217;operazione traslativa, non ci sta e promuove ricorso volto a far dichiarare l&#8217;illegittimità della cessione, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro occupato nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;"><a href="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/lav39.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38309" title="lav39" src="http://www.studiolegalelaw.net/wp-content/uploads/lav39.jpg" alt="" width="79" height="74" /></a>Un gruppo di lavoratori stabilmente coordinati e organizzati e dotati di particolari competenze può essere oggetto di un&#8217;operazione traslativa</span></h2>
<p> </p>
<p>Una grande azienda farmaceutica cede un ramo d&#8217;azienda. Un gruppo di lavoratori, oggetto dell&#8217;operazione traslativa, non ci sta e promuove ricorso volto a far dichiarare l&#8217;illegittimità della cessione, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro occupato nella cedente e risarcimento dei danni da dequalificazione professionale. Il Tribunale adito rigetta la domanda e la Corte di appello conferma. Il giudice di appello rilevava che l&#8217;operazione traslativa era tale da configurare l&#8217;ipotesi delineata dal nuovo comma 5 dell&#8217;art. 2112 cc (art. 32 <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/35739" >d. lgs. 276/2003</a>), sganciata nella sua formulazione dalla nozione commercialistica di cui all&#8217;art. 2555 cod. civ e idonea a ricomprendere nel suo ambito la traslazione di una mera attività, nello specifico rappresentata dalla VII rete di informatori medico-scientifici, denominata gastro-cardiovascolare destinata a prodotti specialistici e locali, realizzata attraverso l&#8217;utilizzazione di un insieme organizzato di lavoratori, purché non risolventesi in una semplice sommatoria di prestazioni lavorative individuali, fattispecie in linea con la recente giurisprudenza comunitaria.</p>
<p><span id="more-38308"></span>Non rilevava che, a seguito del trasferimento, gli appellanti si avvalessero della direzione scientifica delle case produttrici dei farmaci, rappresentando tale circostanza solo un modo di svolgimento, eventualmente illecito, dell&#8217;attività imprenditoriale. Né poteva, poi, ravvisarsi alcun intento fraudolento nel prezzo simbolico d&#8217;acquisto pagato dalla cessionaria e nel contributo versato a quest&#8217;ultima dalla cedente. La preesistenza della linea VII all&#8217;operazione traslativa escludeva, poi, i dubbi di compatibilità del diritto interno italiano, che consente che l&#8217;attività economica organizzata possa essere identificata in quanto tale da cedente e cessionario al momento del suo trasferimento. I lavoratori promuovono ricorso per Cassazione, ma Senza successo. Con la <a href="http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/38291" >Sentenza n. 1085/2012</a>, la Suprema Corte rigetta il ricorso. I lavoratori reclamano il loro diritto a prestare il consenso. La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere configurabile quale trasferimento di ramo di azienda la semplice cessione di lavoratori, purché in precedenza organizzati in maniera stabile e dotati di specifico know how professionale, ma, a tutto voler concedere, sarebbe stato indispensabile l&#8217;elemento dell&#8217;organizzazione, inteso quale legame oggettivo tra i fattori della produzione. Inoltre, i ricorrenti avanzano il sospetto, anche in relazione a vicende successive all&#8217;appello riguardanti altri lavoratori trasferiti, che la cessionaria ricopra il ruolo, nel settore farmaceutico, di &#8220;serbatoio&#8221; per gli esuberi dirottati e denunciano la divergenza tra causa tipica e determinazione causale delle parti, indirizzata alla elusione di norme imperative, desumibile da elementi rivelatori, quali la mancata indicazione dell&#8217; oggetto dell&#8217;attività ceduta, il mancato trasferimento dei farmaci, la divergenza tra causa tipica e determinazione causale delle parti, indirizzata alla elusione di norme imperative, desumibile da elementi rivelatori, quali la mancata indicazione dell&#8217; oggetto dell&#8217; attività ceduta, il mancato trasferimento dei farmaci, il mancato trasferimento della direzione medico- scientifica, il prezzo di cessione, il capitale sociale minimo della cessionaria, la natura non farmaceutica di quest&#8217;ultima, mera società di servizi, e censurano il mancato approfondimento istruttorio di tali elementi. Le censure non sono fondate. La Corte ribadisce che il giudice di merito, nel ritenere che la traslazione della VII rete di informatori medico scientifici, denominata gastro-cardio-vascolare destinata a prodotti specialistici e locali e, peraltro, pacificamente preesistente all&#8217;operazione traslativa, fosse avvenuta in conformità all&#8217;art. 2112, 5° co., 2° parte, c.c., ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento, interpretata secondo i principi richiamati e risulta coerente anche con la normativa comunitaria e i principi costituzionali. La sentenza impugnata si sottrae, pertanto, alla censura mossa, e risulta rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha precisato, in materia di trasferimento di parte di azienda, che tanto la normativa comunitaria quanto la legislazione nazionale perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell&#8217;attitudine a proseguire con continuità l&#8217;attività produttiva, osservando che si richiede che il ramo d&#8217;azienda oggetto del trasferimento costituisca un&#8217;entità economica con propria identità, intesa quale insieme di mezzi organizzati per un&#8217;attività economica, essenziale o accessoria e la parte d&#8217;azienda è intesa quale articolazione funzionalmente autonoma di un&#8217;attività economica organizzata. Deve, quindi, trattarsi di un&#8217;entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all&#8217;esecuzione di una sola opera, ovvero di un&#8217;organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati, là dove, infine, il motivo del trasferimento ben può consistere nell&#8217;intento di superare uno stato di difficoltà economica. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione anche del dictum giurisprudenziale, che, dopo avere ribadito che per ramo d&#8217;azienda, suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione d&#8217;azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, ha anche precisato che tale trasferimento deve consentire l&#8217;esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell&#8217;eventuale trapasso di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell&#8217;avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell&#8217;eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione. Le altre doglianze si risolvono in una critica non consentita in sede di legittimità, in cui il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l&#8217;apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall&#8217;analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, l&#8217;apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, stante che nell&#8217;ambito di tale sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l&#8217;esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato individuare le fonti del proprio convincimento e, all&#8217;uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.</p>
<p> </p>
<p>Anna Teresa Paciotti</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione – Sentenza n. 3264/2012</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiolegalelaw</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Leggi e Sentenze Circolari]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Lei sorvegliata speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza lui detenuto in altro comune - No al permesso per colloquio con il marito se non sussistono gravi motivi
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 26.01.2012, n. 3264
Ritenuto in fatto
1. Ricorre M.B. , sottoposta alla misura della sorveglianza speciale di PS con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h2><span style="color: #008000;">Lei sorvegliata speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza lui detenuto in altro comune - No al permesso per colloquio con il marito se non sussistono gravi motivi</span></h2>
<p>Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 26.01.2012, n. 3264<br />
Ritenuto in fatto</p>
<p>1. Ricorre M.B. , sottoposta alla misura della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, avverso la ordinanza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 17 febbraio 2011, ha rigettato la sua richiesta di autorizzazione a recarsi in Spoleto per usufruire di un colloquio personale con il marito, Do.Be. , detenuto presso la locale casa di reclusione.<br />
La B. deduce che il provvedimento lede prerogative di rango costituzionale, poiché nega il diritto al mantenimento dei rapporti familiari, in specie, rileva che le esigenze di tutela speciale possono, comunque, essere eluse poiché il Be. è ammesso a colloqui con altri familiari, sicché è illogico vietarli alla moglie, solo perché sottoposta a misura di prevenzione e solleva al riguardo eccezione di incostituzionalità della normativa ostativa.</p>
<p>Considerato in diritto</p>
<p>1. Il ricorso è inammissibile e la ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della ammenda, che si reputa equo determinare in Euro mille a favore della cassa delle ammende.<br />
2. Invero, la ricorrente si limita una mera riproposizione dei temi affrontati e risolti dalla pronuncia impugnata, introducendo in questa sede inammissibili considerazioni di merito in ordine alla possibilità di circoscrivere la ritenuta pericolosità del colloquio con adeguate misure di sicurezza ed in ordine alla disparità di trattamento della sua posizione rispetto quella di altri familiari.<br />
3. Fermo restando, dunque, che il ricorso in esame esula dal paradigma previsto dall&#8217;art. 7 bis LN. 1423/56 che prevede espressamente il ricorso per cassazione per violazione di legge, è comunque da rilevare che in ogni caso le argomentazioni apportate sono palesemente infondate.<br />
4. La possibilità invocata di allontanamento ossia di temporanea modifica o sospensione dell&#8217;obbligo di soggiorno nel comune di residenza è esclusivamente prevista dal legislatore per le ipotesi in cui ricorrano &#8220;gravi e comprovate ragioni di salute&#8221; e l&#8217;esigenza del sottoposto di sottoporsi ad accertamenti sanitari o a cure &#8220;indispensabili&#8221;.<br />
5. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ritenuto di dovere pervenire, per garantire che non venissero lesi senza ragione diritti fondamentali di pari livello, ad una interpretazione il più possibile lata del rigoroso limite posto dal legislatore alla natura &#8220;sanitaria&#8221; delle ragioni che legittimano il permesso. Assimilando in qualche modo le esigenze di integrità dell&#8217;individuo in relazione ad aspetti irrinunciabili della sua vita alla salute psicofisica, è giunta così ad affermare che l&#8217;autorizzazione alla persona sottoposta all&#8217;obbligo del soggiorno in un determinato comune ad allontanarsi per soddisfare esigenze di salute gravi e temporanee, può essere anche concessa in presenza di gravi e contingenti ragioni familiari, che rendano però assolutamente &#8220;necessario&#8221; e indifferibile il contatto personale con il congiunto; non anche, dunque, per soddisfare soltanto esigenze generiche correlate al mero desiderio di mantenere rapporti visivi e personali con i propri parenti (tra molte e con riferimento ad ipotesi analoga a quella in esame, nella quale mancava per l&#8217;appunto l&#8217;allegazione di gravi e contingenti ragioni che rendessero assolutamente necessario il colloquio con il parente detenuto, cfr. Sez. 1, n. 44152 del 05/11/2003, Zeno; n. 46935 del 21/11/2003, Zeno e da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 27576 del 23/06/2010).<br />
6. Né può ipotizzarsi un irragionevole vulnus, sotto il profilo costituzionale, dei diritti fondamentali della persona, peraltro già escluso dalla Corte costituzionale con propria pronuncia n. 722 del 1988, perché in situazioni siffatte soccorre sempre, come suggerisce la stessa ordinanza n. 309 del 2003, la possibilità per l&#8217;interessato di avanzare richiesta ai sensi della citata L. n. 1423 del 1956, art. 7, affinché l&#8217;obbligo di soggiorno sia fissato in un comune dove le sue esigenze fondamentali di vita siano assicurate al meglio, sempre che ciò sia compatibile con le esigenze di sicurezza e che gli interessi fatti valere risultino effettivamente meritevoli di tutela.<br />
7. Ancora, il Giudice delle leggi ha affermato (C cost. n. 309 del 2003) che, essendo la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno finalizzata alla prevenzione dell&#8217;attività criminosa e dunque alla realizzazione di un compito primario per la pubblica autorità (sent. n. 27 del 1959) non è affatto irragionevole che essa comporti limitazioni alla libertà personale,alla libertà di circolazione e soggiorno, ripercuotendosi così indirettamente ma inevitabilmente su altri diritti del soggetto considerato socialmente pericoloso, del cui esercizio quelle libertà costituiscono un presupposto.<br />
8. Tali pronunce, in tema, escludono dunque che la questione di costituzionalità, sollevata peraltro in termini generici e non avente alcuno spunto di originalità rispetto i temi già affrontati e decisi, meriti ulteriore approfondimento.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.</p>
<p> </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 26.01.2012</p>
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<p>clicca per leggere l&#8217;articolo correlato</p>
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		<title>Corte di Cassazione – Sentenza n. 3240/2012</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:52:23 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Leggi e Sentenze Circolari]]></category>

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Impediscono la prosecuzione dei lavori di scavo per l&#8217;allaccio della rete fognaria e idrica che passa sul loro terreno - La reazione difensiva non può ritenersi violenza illecita ai fini della configurazione di qualsivoglia reato
 
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 26.01.2012, n. 3240
Fatto e diritto1. Il Tribunale di L&#8217;Aquila, con sentenza 1/6/2005, [...]]]></description>
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<h2><span style="color: #008000;">Impediscono la prosecuzione dei lavori di scavo per l&#8217;allaccio della rete fognaria e idrica che passa sul loro terreno - La reazione difensiva non può ritenersi violenza illecita ai fini della configurazione di qualsivoglia reato</span></h2>
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<p>Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 26.01.2012, n. 3240</p>
<p>Fatto e diritto1. Il Tribunale di L&#8217;Aquila, con sentenza 1/6/2005, tra l&#8217;altro, dichiarava R.M., D.M. e G..F. colpevoli del reato di violenza privata (capo a) - per avere, in concorso tra loro, impedito, posizionandosi dinanzi alla macchina operatrice, la prosecuzione dei lavori di scavo per l&#8217;allaccio alla rete fognaria ed idrica, eseguiti da L.Q. su incarico di R.E. e G.B. il (&#8230;) - e li condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.<br />
2. A seguito di gravame proposto dagli imputati, la Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila, con sentenza 13/5/2010, riformando in parte la decisione di primo grado, che confermava nel resto, qualificava il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. e rimodulava il trattamento sanzionatorio con riferimento a tale illecito.<br />
Il Giudice distrettuale riteneva che la condotta tenuta dagli imputati, ritenutisi lesi nel loro diritto di comproprietà della particella interessata dai lavori di scavo e sede della strada attraverso la quale soltanto era possibile accedere alla loro abitazione, era riconducibile nello schema dell&#8217;esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non rilevando &#8220;la contestualità della pretesa lesione, che non escludeva l&#8217;eventuale possesso degli imputati, trattandosi di lavori di scavo che prevedevano il ripristino della antecedente situazione di fatto&#8221;.<br />
3. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo la violazione degli artt. 52 e 393 cod. pen., nonché la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte di merito considerato che la condotta da loro tenuta era stata determinata dalla necessità di tutelare, nell&#8217;immediatezza, il loro diritto di comproprietà e di compossesso della particella di terreno interessata dai lavori, peraltro neppure preannunciati, e a non vedersi conseguentemente ostacolato l&#8217;accesso alla loro abitazione.<br />
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />
Osserva la Corte che, per quello che si evince dalla sentenza impugnata, i lavori di scavo per l&#8217;allaccio alla rete idrica e fognaria commissionati dalle parti civili interessarono un appezzamento di terreno sul quale gli imputati vantavano il diritto di comproprietà e sul quale insisteva l&#8217;unica strada di accesso all&#8217;abitazione dei medesimi, che - peraltro - non erano stati preavvertiti della esecuzione dei lavori.<br />
Ciò posto, non può ignorarsi che gli imputati, posti dinanzi a tale situazione per così come al momento appariva, avvertirono soggettivamente una lesione o comunque una turbativa dei loro diritti e posero in essere una immediata reazione difensiva, impedendo al manovratore della macchina operatrice di proseguire ulteriormente nei lavori di scavo e sollecitando contestualmente l&#8217;intervento sul posto dei Carabinieri. Tale reazione difensiva non può ritenersi violenza illecita ai fini del reato di ragion fattasi, in quanto giustificata, nella convinzione soggettiva degli imputati, dalla necessità di scongiurare, in quel determinato contesto, il consolidarsi della nuova situazione, percepita come illegittima e non chiara nei suoi ulteriori sviluppi. La liceità, nella flagranza dello spoglio subito, della violenza manutentiva è desumibile sul piano della fattispecie penale di cui all&#8217;art. 393 cod. pen. dal termine &#8220;arbitrariamente&#8221; utilizzato dal legislatore, posto che, diversamente opinando, tale termine avrebbe un valore pleonastico.<br />
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.<br />
Depositata in Cancelleria il 26.01.02012</p>
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