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Tomba di famiglia

Maggio 8, 2012 · Categoria Articoli e Pubblicazioni · Comment 

 

Hanno diritto all’edicola funeraria anche i discendenti con cognome diverso

 

In materia di diritto al sepolcro la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che “lo jus sepulchri, che nel sepolcro ereditario si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall’originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia, invece, nel sepolcro gentilizio o familiare, carattere, quest’ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo, è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione quali destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore nel determinato rapporto previsto nell’atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis e dando luogo a una particolare forma di comunione tra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, né perdendosi per prescrizione o rinuncia.

 

Corte di Cassazione – Sentenza n. 7000/2012

Maggio 8, 2012 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari · Comment 

 

Tomba di famiglia - Hanno diritto all’edicola funeraria anche i discendenti con cognome diverso

 

Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 08.05.2012, n. 7000

Presidente Triola - Relatore Petitti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 7 aprile 2005, P.G. , ved. T.L. , conveniva in giudizio C.A. dinanzi al Tribunale di Torino per ottenere l’accertamento che egli non era proprietario o comproprietario dell’edicola funeraria sita nel cimitero monumentale di (…) contraddistinta dalla intestazione “Famiglia T.L.”.
A tal fine l’attrice esponeva di essere vedova del signor T.L.L. , il quale era a sua volta figlio di T.L.G. e di A.G.; che, con atto del 27 maggio 1927, la città di Torino aveva concesso a G.T.L. e ad G.A. il diritto di sepoltura perpetua nello sterro della settima ampliazione del Cimitero Generale; che nel predetto spazio era poi stata edificata un’edicola funeraria in muratura, contraddistinta dalla intestazione “Famiglia T.L.”, della capacità di 20 loculi e cinque ossari; che, con atto notarile del 12 giugno 1948 G.T.L. e i suoi due figli L. e Lu. , essendo nel frattempo deceduti sia la moglie G.A. che il terzo figlio Gi. , avevano proceduto alla divisione dei loculi e degli ossari; che nel predetto atto di divisione era inserita la seguente clausola: “dichiarano i singoli assegnatari di attenersi a tutte le disposizioni dettate dalla città di Torino al riguardo. È per patto espresso stabilito tra i contraenti che gli assegnatari dei loculi in questo atto non potranno cedere i loculi stessi a terze persone estranee alla loro famiglia”; che T.L.G. aveva lasciato eredi i due figli L. e Lu. , il primo dei quali aveva lasciato, a sua volta, a succedergli i figli C. e An. e la moglie G.P. , mentre Lu. non aveva lasciato figli, ma solo la moglie, F.E., la quale, all’epoca delle sue seconde nozze con Lu. , aveva già un figlio di quattro anni, L.C. , padre del convenuto A.C. ; che verso la fine del 2003, quest’ultimo aveva iniziato ad accampare diritti di comproprietà sull’edicola funeraria pretendendo di eseguire su di essa opere di ristrutturazione nonostante il parere contrario di essa attrice, che ne era usufruttuaria.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l’accertamento e la dichiarazione di essere subentrato nella contitolarità della concessione alla sepoltura nella tomba di famiglia.
Con sentenza del 21 luglio 2007 il Tribunale di Torino accoglieva la domanda, accertando che il convenuto non aveva alcun diritto di sepoltura.
Il Tribunale, dopo aver riportato l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di diritto di sepolcro, rilevava che nel caso di specie, come emergeva dall’atto di concessione prodotto dall’attrice, la città di Torino aveva concesso ai signori T.L.G. e A.G. il “diritto di sepoltura particolare perpetua nello spazio distinto col numero cinque nello sterro della settima ampliazione del Cimitero generale della capacità di 11 fosse per adulti e meglio come risulta dall’apposita pianta che si conserva nel civico ufficio di stato civile”. Rilevava altresì che era incontestato tra le parti il fatto che per iniziativa degli originari concessionari era stata realizzata un’edicola funeraria e che questa edificazione rappresentava l’atto di fondazione del sepolcro posto in essere dai fondatori. Il Tribunale, quindi, premesso che la volontà del fondatore poteva essere manifestata in qualsiasi forma purché in maniera non equivoca e che costituiva mezzo di prova privilegiato la cosiddetta prova monumentale, consistente nelle iscrizioni fatte apporre dal fondatore sull’edificio sepolcrale, rilevava che la volontà dei fondatori era inequivocabilmente esteriorizzata dalla iscrizione apposta sull’edicola funeraria, recante la scritta “Famiglia T.L.”, sicché nel caso di specie doveva ritenersi che il sepolcro avesse natura familiare. A riprova di tale convincimento il Tribunale rilevava che la volontà dei fondatori, ma anche quella dei suoi due figli subentrati iure proprio nel diritto sepolcro familiare, fosse quella di riservare tale diritto ai soli componenti della famiglia di origine, intendendosi per tale quella dei T.L.  Interpretazione, questa, chiaramente desumibile dalla clausola inserita nell’atto di divisione, per mezzo della quale doveva ritenersi che i condividenti, intendendo limitare la sfera dei beneficiari del diritto di essere seppelliti nell’edicola funeraria familiare ai soli appartenenti alla famiglia T.L., avessero voluto escludere tutte le persone ad essa estranee in quanto non portanti tale cognome. In proposito il Tribunale osservava che l’utilizzo delle espressione “persone estranee alla loro famiglia” e non di quella “persone estranee alle loro famiglie”, alla luce del rilievo che nel 1948 entrambi i figli maschi erano già coniugati, induceva a ritenere che le parti avessero inteso riferirsi all’unica famiglia ad essi comune e cioè alla famiglia di origine, e non anche ai rispettivi nuclei familiari di ciascuno dei due figli.
Il Tribunale osservava inoltre che all’epoca della redazione della clausola il significato di famiglia rimandava al concetto della tradizionale famiglia parentale o patriarcale, cioè quella costituita dalle persone appartenenti ad una comune discendenza, sicché, dovendosi stabilire quale fosse il senso del termine “famiglia” utilizzato dalle parti in un contratto stipulato nel 1948, doveva evitarsi l’errore di indagarlo secondo le odierne categorie mentali, tenuto altresì conto che non si era avuto un formale atto di adozione del signor L.C. da parte di Te.Lo.Lu.
In conclusione, poiché i discendenti di T.L.L. erano ancora vivi, doveva escludersi che il diritto di sepolcro potesse, nel caso di specie, essere assoggettato alle regole della successione, operando invece il solo vincolo di consanguineità.
Avverso alla sentenza proponeva appello A.C. e la Corte d’appello di Torino, ricostituitosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 29 ottobre 2009, accoglieva il gravame, rigettava la domanda proposta da G.P. e accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da A.C. dichiarando che quest’ultimo era “subentrato nella titolarità della cessione alla Sepoltura di Famiglia n. (…) ” e che pertanto aveva “acquistato il diritto di sepoltura in relazione ai loculi 2, 6, 9, 10, 13, 14, 18 ed alle cellette 1, 2 e 3, di cui alla tomba de qua, nonché anche di tutti gli altri diritti sulla edicola funeraria per cui è causa”.
La Corte d’appello riteneva che il Tribunale avesse errato nel non tenere conto del dato formale e oggettivo che la condizione di un’edicola funeraria si muove nell’ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione concedente e privato utilizzatore del bene, concessionario; in particolare il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che la stessa attrice non aveva affermato di essere proprietaria di tutti i loculi esistenti, essendo ben conscia che il suo diritto, del quale aveva chiesto riconoscimento formale alla pubblica amministrazione, era limitato ai loculi 1, 3, 4, 5, 8, 12, 16 e 20 e alle cellette 4 e 5; così come non aveva tenuto conto del fatto che al momento in cui l’attrice aveva chiesto il subentro al proprio marito defunto già esisteva agli atti del Comune una determinazione relativa al subentro di E.F. al coniuge defunto Lu.Te.Lo. , sicché gli altri loculi 2, 6, 9, 10, 13, 14 e 18 e le cellette 1, 2 e 3 non erano in proprietà dei successori di L.T.L. , e non potevano miracolosamente diventarlo in virtù di una interpretazione della clausola dell’atto di divisione del 1948.
In base a tali elementi doveva escludersi che vi fosse stata una cessione in contrasto con tale clausola, essendosi verificato soltanto il subentro nei diritti relativi al sepolcro secondo le normali regole che disciplinano il subentro nei diritti quando il titolare degli stessi venga meno. Doveva pertanto ritenersi che l’appellante fosse legittimamente subentrato in ogni diritto dei suoi danti causa e che la domanda della P. , tendente ad escluderlo, non potesse essere accolta.
Per la cassazione di questa sentenza G.P. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito, con controricorso, A.C.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, G.P. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Richiamata la diffusa motivazione della sentenza di primo grado, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia affermato la natura ereditaria del sepolcro in modo apodittico. L’espressione contenuta nell’atto di divisione era univoca nel senso che i condividenti avevano inteso riferirsi alla loro famiglia di origine; circostanza, questa, resa evidente altresì dalla indicazione contenuta nella intestazione della cappella alla Famiglia T.L.. Con riferimento a tali circostanze, la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni del diverso convincimento rispetto a quello cui il Tribunale, con ampia e articolata motivazione, era pervenuto.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1362 cod. civ. in relazione agli artt. 61 e 64 del Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri del Comune di Torino, nella sua versione vigente.
La Corte d’appello avrebbe del tutto omesso di considerare che l’art. 61 del citato regolamento, nella sua disposizione di apertura, stabilisce che “fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dalla Civica Amministrazione, nelle sepolture private il diritto d’uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi”. Orbene, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che tale disposizione faceva salvi gli eventuali diversi accordi tra privati e non avrebbe quindi tenuto conto della scrittura del 12 giugno 1948, che non avrebbe neanche correttamente interpretato.
In sostanza, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello consisterebbe nell’avere risolto la controversia alla luce delle disposizioni regolamentari, inserendo la vicenda oggetto di giudizio in un rapporto con la pubblica amministrazione, mentre, proprio secondo la disciplina amministrativa, la prima fonte da valutare era la scrittura del 1948. L’autonomia privata, del resto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non era in alcun modo limitata dalla concorrente disciplina amministrativa.
Ed ancora, osserva la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che il Tribunale aveva del tutto omesso l’esame delle risultanze documentali custodite dalla pubblica amministrazione, che invece erano state in primo grado oggetto di dettagliato esame. Del tutto priva di rilievo era poi la circostanza che, seguendo la interpretazione recepita dal Tribunale e sostenuta da essa ricorrente, alcuni loculi dell’edicola funeraria sarebbero rimasti inutilizzati, atteso che non vi è alcun obbligo di riempire i loculi, essendo comunque questa conseguenza preferibile a quella di ospitare nei loculi di un sepolcro familiare le salme di persone non riconducibili alla famiglia medesima.
3. Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato a va rigettato.
3.1. In materia di diritto al sepolcro la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che “lo jus sepulchri, che nel sepolcro ereditario si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall’originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia, invece, nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere, quest’ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo) è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell’atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis, e dando luogo ad una particolare forma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, né perdendosi per prescrizione o rinuncia. Detto diritto si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l’ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa” (Cass. n. 5015 del 1990; Cass. n. 4830 del 1997; Cass. n. 8851 del 1998; Cass. n. 12957 del 2000).
E’ opportuno altresì ricordare che “in tema di diritto di sepolcro, dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva, in capo al concessionario, un diritto di natura reale sul bene (il cosiddetto diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita prima dalla edificazione, poi dalla sepoltura. Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest’ultimo, che può, pertanto, legittimamente trasferirlo a terzi, ovvero associarli nella fondazione della tomba, senza che ciò rilevi nei rapporti con l’ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio del diritto de quo, che restano libere e riservate all’autonomia privata” (Cass. n. 1134 del 2003).
3.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto la natura familiare del diritto al sepolcro costituito in capo ai coniugi T.L. per concessione amministrativa del 1927 e ha quindi affermato che, con l’atto di divisione del 1948, il fondatore della tomba T.L.G. e i suoi figli L. e Lu. avessero inteso mantenere il carattere di sepolcro familiare in ordine alla tomba intestata “Famiglia T.L.”, consentendo il diritto di sepoltura all’interno della stessa ai soli discendenti della famiglia T.L.
La Corte d’appello non ha condiviso tale conclusione e ha valorizzato una serie di elementi in base ai quali ha tratto il convincimento che i diritti sulla tomba si fossero trasferiti, a seguito del decesso dell’originario fondatore e dei suoi due figli, sottoscrittori del richiamato atto di divisione, secondo le regole della successione ereditaria.
In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato come, nei rapporti con il Comune di Torino, titolare della potestà concessoria in forza della quale era stato costituito il diritto di sepolcro in capo ai coniugi T.L. nel 1927, i discendenti dei due condividenti T.L.L. e Lu. avessero assunto comportamenti compatibili esclusivamente con la successione ereditaria in ordine ai diritti relativi alla tomba di famiglia. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che l’attuale ricorrente, nel formalizzare il proprio subentro al defunto marito L.T.L. , non aveva affermato di essere proprietaria di tutti i loculi esistenti, sul presupposto della sua consapevolezza che il suo diritto era limitato ai soli loculi specificamente indicati e non esteso agli altri, in riferimento ai quali, invece, la Signora F.E. , discendente di Lu.Te.Lo. e dante causa dell’odierno resistente aveva già chiesto l’emissione di un provvedimento amministrativo di subentro. In sostanza, a prescindere dalla interpretazione della scrittura divisionale del 1948, ad avviso della Corte territoriale era evidente l’intervenuto subentro nei diritti relativi al sepolcro secondo le normali regole che disciplinano il subentro nei diritti quando il titolare degli stessi venga a decedere.
3.3. Questa essendo la ratio decidendi della impugnata sentenza, il Collegio ritiene che le censure proposte con i due motivi di ricorso non siano idonee ad inficiare la statuizione adottata dalla Corte territoriale.
La motivazione della sentenza impugnata, invero, non presenta i vizi motivazionali denunciati con il primo motivo di ricorso, che si sostanziano nella adesione, da parte della ricorrente, alla soluzione offerta dalla sentenza di primo grado, della quale vengono riportati passi significativi, senza che, tuttavia, vengano evidenziate lacune, incongruenze o altri vizi logici giuridici della motivazione della sentenza della Corte d’appello. Questa, del resto, appare non implausibilmente calibrata sulle risultanze documentali che, nella loro obiettività, non sono contestate dalla ricorrente. Le censure, invero, si incentrano sulla interpretazione dalla Corte d’appello data alla locuzione “loro famiglia” contenuta nell’atto del 1948 ma non pongono in discussione la prima richiamata ratio decidendi.
3.4. Alla portata dei documenti valorizzati dalla Corte d’appello si riferiscono le censure svolte con il secondo motivo; tuttavia, le stesse non evidenziano i denunciati vizi di violazione di legge nella applicazione delle regole di inter-pretazione delle richiamate disposizioni del regolamento comunale per il servizio mortuario.
Invero, pur riferendosi alle argomentazioni della sentenza impugnata fondate sui documenti amministrativi e sulle regole poste dal regolamento comunale per il servizio mortuario, le censure non colgono la effettiva ratio decidendi, in forza della quale la Corte d’appello ha opinato che le dichiarazioni delle parti finalizzate al subentro nei diritti sul sepolcro fossero significative dell’avvenuta trasformazione del sepolcro da familiare ad ereditario. In sostanza, la Corte d’appello ha rilevato che i discendenti degli originari condividenti hanno orientato le proprie posizioni e le proprie pretese relative alla tomba della “Famiglia T.L. ” come se l’atto di divisione avesse comportato l’attribuzione a ciascuno dei condividenti del diritto di trasferire i diritti rivenienti dal detto atto di divisione secondo le regole della successione ereditaria.
E una simile ricostruzione non pare puntualmente censurata, avendo la ricorrente sostanzialmente ipotizzato una violazione delle regole di cui all’art. 1362 cod. civ. e dell’art. 1322 cod. civ. nella interpretazione, segnatamente, dell’art. 61 del citato regolamento, in base al quale gli atti tra privati già recepiti dall’amministrazione erano fatti salvi; clausola, questa, che la Corte d’appello non avrebbe osservato non facendo applicazione della divisione del 1948.
A ben vedere, peraltro, la sentenza impugnata non ha trascurato di considerare l’atto del 1948, ma, sulla base dei comportamenti successivi posti in essere dagli eredi di T.L.L. e di Lu. , ha ritenuto che i diritti successori sulla tomba di famiglia fossero stati regolati non già sulla base della citata scrittura ma, appunto, sulla base delle regole che disciplinano il subentro nei diritti quando il titolare degli stessi venga meno.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 08.05.2012

 

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Violazione dell’obbligo di assistenza

Aprile 26, 2012 · Categoria Articoli e Pubblicazioni · Comment 

 

Non sussiste il reato se il padre naturale non ha riconosciuto il figlio

 

 

Nell’ipotesi del minore, nato in costanza di un matrimonio l’obbligazione in capo al padre  di non far mancare i mezzi di sussistenza al minore sussiste in funzione della presunzione di paternità stabilita dal codice civile e si protrae fino all’esperimento con successo del disconoscimento della paternità, operativo peraltro ex nunc e non ex tunc. Di converso nell’ipotesi del minore non nato in costanza di matrimonio la menzionata obbligazione in capo al padre naturale presuppone la prova della filiazione, da acquisirsi o mediante l’atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito.

 

Corte di Cassazione – Sentenza n. 15952/2012

Aprile 26, 2012 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari · Comment 

 

Violazione dell’obbligo di assistenza - Non sussiste il reato se il padre naturale non ha riconosciuto il figlio

 

Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 26.04.2012, n. 15952

Presidente Agrò - Relatore Gramendola

Fatto e diritto

Con sentenza in data 30/9/2009 il Tribunale di Montepulciano dichiarava M.A. colpevole del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in danno del figlio minore Al. ex art. 570 co. 1 e 2 cp., condannandolo alla pena di giustizia e lo assolveva dal medesimo reato in danno del coniuge e del minore N. perché il fatto non sussiste.
A seguito di gravame dell’imputato la Corte di Appello di Firenze in parziale riforma della sentenza di primo grado riduceva la pena inflitta, previa concessione delle attenuanti generiche e confermava nel resto.
Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale a sostegno della richiesta di annullamento articola due motivi.
Con il primo motivo denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova della qualifica soggettiva in capo all’imputato di padre naturale del minore Al. , che i giudici del merito avevano erroneamente fondato sulla sola deposizione della madre, laddove invece la qualità di coniuge, di figlio legittimo e di figlio naturale, che costituiscono presupposti soggettivi indefettibili del reato de quo, e devono essere debitamente provate dall’accusa in maniera rigorosa. Richiama sul punto il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale ai fini dell’integrazione del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il disconoscimento della paternità, anche se passato in giudicato, opera ex nunc e non ex tunc, per dedurne che il rapporto di discendenza è fondamentalmente connesso ad una situazione “ex lege” e relativo status e non alla filiazione naturale, situazione di fatto, che al contrario per produrre effetti giuridici ha bisogno di un esplicito riconoscimento da parte del padre o dell’esperimento con successo di un’azione legale di riconoscimento della paternità da parte del figlio o del coniuge “more uxorio, di segno evidentemente opposto a quello di disconoscimento esperita dal presunto padre legittimo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della prova dei presupposti del reato, costituiti dallo stato di bisogno dell’avente diritto e dell’incapacità economica dell’imputato.
Il primo motivo di ricorso è fondato, in esso assorbito il secondo.
Ed invero, premesso che la qualità di figlio legittimo o di figlio naturale non può essere provata se non attraverso le forme stabilite dalla legge, è evidente nel caso in esame l’errore di diritto in cui è incorso il giudice del gravame nel ritenere provata la qualifica di figlio naturale riconosciuto in capo al minore Al. alla stregua delle sole affermazioni della madre su di un presunto riconoscimento da parte dell’imputato. Non si è tenuto nel dovuto conto che il minore non è nato in costanza di un matrimonio legittimo, ma in costanza di una convivenza more uxorio.
Orbene nell’ipotesi del minore, nato in costanza di un matrimonio l’obbligazione in capo al padre ex art.570/2 n.2 cp. di non far mancare i mezzi di sussistenza al minore sussiste in funzione della presunzione di paternità stabilita dal codice civile e si protrae fino all’esperimento con successo del disconoscimento della paternità, operativo peraltro ex nunc e non ex tunc. Di converso nell’ipotesi del minore non nato in costanza di matrimonio la menzionata obbligazione in capo al padre naturale presuppone la prova della filiazione, da acquisirsi o mediante l’atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l’applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell’art.3 cpp.
Nella fattispecie in esame il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla testimonianza della madre in ordine all’avvenuto riconoscimento del minore Al. ad opera del padre naturale, non confortato da atti giudiziali e neppure da riscontri anagrafici, non è sufficiente a sostenere il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine alla contestata inosservanza dell’obbligo di mantenimento.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, che nel demandato nuovo giudizio provveda a colmare l’evidenziata lacuna motivazionale alla stregua dei principi e delle direttive summenzionate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

 

Depositata in Cancelleria il 26.04.2012

 

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Cerca di scuotere la moglie depressa con comportamenti anche aggressivi

Aprile 23, 2012 · Categoria Articoli e Pubblicazioni · Comment 

 

Non sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia

 

 

Il delitto di maltrattamenti in famiglia presuppone l’accertamento di una condotta abituale, volta a creare una condizione di soggezione ed asservimento della persona di famiglia, finalità che deve essere consapevolmente avuta di mira dall’autore nello svolgimento di tale pratica sopraffattrice. In particolare, se pure non è richiesto il dolo specifico, la condotta rilevante deve essere caratterizzata nell’agente dalla coscienza e volontà di sottoporre la parte offesa a uno stato di sottoposizione psicologica e di sofferenza. Lo ha ribadito la Cassazione con la Sentenza n. 15680/2012.

 

Corte di Cassazione – Sentenza n. 15680/2012

Aprile 23, 2012 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari · Comment 

 

Cerca di scuotere la moglie depressa con comportamenti anche aggressivi - Non sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia

Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 23.04.2012, n. 15680

Presidente Agrò - Relatore Paoloni

 

Ritenuto in fatto

1. La difesa di E.F. propone ricorso avverso la sentenza del 16/10/2009 della Corte d’appello di Trento che ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Si eccepisce con il primo motivo violazione di legge per aver il giudice ritenuto la responsabilità sulla base delle dichiarazioni della sola parte lesa, costituitasi parte civile ed attrice nel procedimento di separazione con addebito, in assenza di ulteriori riscontri.
In fatto si rileva che la sentenza individua solo tre episodi aggressivi, realizzati il primo nel 2003 e gli altri due nel corso del 2005, la cui segnalazione, anche ad opera del professionista che assisteva la donna, era sopraggiunta con anni di ritardo circostanze che, da un canto ponevano in crisi l’attendibilità del narrato e che, a tutto concedere, non consentivano l’inquadramento dei fatti nel paradigma normativo di cui all’art. 572 cod. pen.
Si contesta inoltre la ritenuta sussistenza del reato sul piano soggettivo, esclusa in relazione alle dinamiche familiari, fortemente condizionate dai problemi di natura depressiva della donna, che l’avevano spinta ad una totale mancanza di iniziativa e reattività, rispetto alla quale si erano verificate reazioni del marito che, lungi dall’essere animate da intento vessatorio, erano finalizzate a scatenare una reazione che tardava a rappresentarsi. Si rileva inoltre che il capo di imputazione non individua correttamente l’entità temporale dell’azione, omettendo di indicare specifici accadimenti dimostrativi della volontà di sopraffazione; in particolare, si allude a ripetute percosse senza collocare tali atti temporalmente, si parla di azione volta a screditare la moglie agli occhi dei figli che risulta smentita dall’escussione di questi, i quali hanno ricostruito i comportamenti provocatori dell’atteggiamento materno e descritto una condotta del padre non rientrante nella descrizione fornita dalla loro madre, circostanza che ha prodotto una lettura illogica da parte del primo giudice delle risultanze processuali.
Gli elementi acquisiti, comprensivi anche della consulenza disposta su istanza di parte, concordano nell’escludere il dolo di persecuzione nell’atteggiamento del ricorrente, imponendo di escludere l’affermazione di responsabilità per il reato contestato.
2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove, svolta in violazione delle norme di cui all’art. 192 cod. proc. pen., osservando che di fatto la Corte, partendo da un presupposto di assoluta attendibilità della teste d’accusa, che al contrario avrebbe dovuto essere sottoposta a rigorosa valutazione per l’interesse nutrito dalla donna, conferma la responsabilità dell’imputato addossandogli un onere di prova contraria opposto rispetto ai canoni valutativi stabiliti dalia legge, assumendo l’inidoneità delle prove addotte a superare la credibilità della teste d’accusa, omettendo di trarre le doverose conseguenze dalla mancanza di qualsiasi ulteriore altra prova a conferma i tre episodi dichiarati dalla parte offesa.
Si lamenta omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa in appello, nonché mancata valorizzazione dell’intervenuto affidamento del figlio al padre, incompatibile con la pretesa natura di Violenta che emergerebbe dal processo, e la prosecuzione dell’atteggiamento vitti mistico della donna, malgrado la completa esclusione della stessa da qualsiasi responsabilità familiare.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Deve ricordarsi che il delitto contestato presuppone l’accertamento di una condotta abituale, volta a creare una condizione di soggezione ed asservimento della persona di famiglia, finalità che deve essere consapevolmente avuta di mira dall’autore nello svolgimento di tale pratica sopraffattrice. In particolare, se pure non è richiesto il dolo specifico, la condotta rilevante deve essere caratterizzata nell’agente dalla coscienza e volontà di sottoporre la parte offesa ad uno stato di sottoposizione psicologica e di sofferenza.
Nella specie i giudici di merito hanno compiutamente tratteggiato la situazione di fatto in cui si era trovata costretta a vivere la famiglia a causa di una forma depressiva che ha colpito la parte lesa a seguito del parto, e dalla quale la donna non risulta mai essere uscita.
E’ del tutto pacifico, sulla base delle prove assunte, che la causa scatenante di tale patologia sia stata l’evento parto, cui è seguito un progressivo allontanamento della donna dalla realtà e la chiusura in sé stessa, che ha prodotto alterazione delle dinamiche familiari. Analogamente non vi è dubbio, sulla base delle prove assunte che risultano correttamente valutate dal giudice di merito, che il comportamento del marito sia frequentemente sfociato in comportamenti aggressivi, di natura materiale o morale, ma non risulta accertato specificamente nelle pronunce di merito se tale condotta sia stata generata da una reazione, sia pur impropria, volta a cercare di scuotere la moglie dal torpore e dalla mancanza di iniziativa ed interesse nella quale risulta essere stata relegata per effetto della patologia, o sia stata determinata dalla volontà di indurla In una situazione di costante soggezione.
Tale accertamento risulta imprescindibile, non solo per la doverosa considerazione degli effetti devastanti che la patologia depressiva può comunque produrre sulle dinamiche familiari del malato, ma soprattutto in ragione della stessa specifica contestazione formulata a carico del ricorrente, che individua le caratteristiche e finalità della condotta illecita a lui attribuita proprio nella creazione di una costante situazione di timore che avrebbe indotto l’interessata a sottoporsi alla psicoterapie, quale effetto di tali maltrattamenti, situazione di fatto, al contrario, non sufficientemente riscontrata nel concreto, che ben potrebbe essere diversamente correlata alla situazione patologica nella quale la M. si trovava a vivere, di cui entrambe le pronunce pur danno
ampiamente conto.
L’accertamento è tanto più rilevante ove si consideri che conferma dell’effetto delle condotte prevaricatrici del ricorrente è stato ravvisato nelle condizioni di vita della donna, e nella sua situazione di disagio, omettendo di valutare, per converso quanto di tale effetto sia conseguenza della malattia depressiva, che sulla base delle deduzioni dei professionisti che l’hanno in cura, come evidenziate in sentenza, non risulta mai del tutto superata.
Ciò comporta un difetto di motivazione su un punto essenziale al fine dell’accertamento di responsabilità del reato contestato, caratterizzato dall’imposizione di un regime di vita vessatorio finalizzato a mortificare la personalità della vittima e ad ostacolare il naturale sviluppo della sua personalità, che permette di tipizzare il reato in esame, consentendo di differenziare la sua rilevanza giuridica rispetto al significato dei singoli comportamenti aggressivi, che, in difetto dell’abitualità correlata alla volontà prevaricatrice, devono essere inquadrati nei diversi delitti di lesione, ingiuria, e minacce.
Si impone conseguentemente l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuova valutazione sul punto, che deve condursi sulla base delle prove già acquisite, non risultando sussistente in senso contrario la violazione di legge contestata con il secondo motivo di ricorso attinente alla valutazione delle prove, che sulla base delle argomentazioni esposte nella pronuncia impugnata, non risultano illegittimamente valutate, né risultano ignorati illegittimamente i documenti cui la difesa fa richiamo, poiché nel giudizio d’appello non risulta disposta la rinnovazione del dibattimento, strumento essenziale per eseguire un ampliamento del tema di indagine nel corso del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bolzano.

 Depositata in Cancelleria il 23.04.2012

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Validità di una scrittura di vendita

Aprile 19, 2012 · Categoria Articoli e Pubblicazioni · Comment 

 

Gli eredi possono far dichiarare nulla la scrittura con cui si conferisce la procura a vendere originariamente sottoscritta dal de cuius

In materia di disconoscimento di scrittura privata non si richiedono formule sacramentali, essendo sufficiente che venga contestata l’autenticità della scrittura nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione. Lo ha ribadito la Cassazione con la Sentenza n. 6138/2012. Il caso in esame riguarda una eredità. Alcuni eredi convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Chiavari, il presunto acquirente di alcuni immobili, facenti parte dell’eredità, chiedendo che fosse dichiarata la proprietà in capo agli stessi di tali immobili, essendo essi eredi del de cuius, nonché che fosse dichiarata nulla la scrittura privata in virtù della quale il presunto acquirente affermava di avere acquistato i suddetti beni in forza di procura.

 

Corte di Cassazione – Sentenza n. 6138/2012

Aprile 19, 2012 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari · Comment 

 

Validità di una scrittura di vendita - Gli eredi possono far dichiarare nulla la scrittura con cui si conferisce la procura a vendere originariamente sottoscritta dal de cuius

 

Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. Sent. del 19.04.2012, n. 6138

Presidente Oddo - Relatore Nuzzo

Svolgimento del processo

Con citazione del 18.12.97 C.M.G. , C.A. nonché, nella qualità di eredi di C.G. , P.H.T. , Ce.Al. , C.O. , C.I. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Chiavari, B.R. chiedendo che: a) fosse dichiarata la proprietà in capo ad essi attori degli immobili in (…) , essendo essi eredi della defunta B.A. , a sua volta unica erede di B.D.N. , deceduto in (…) il (…) e proprietario di detti beni;
b) fosse dichiarata nulla la scrittura privata 1.11.75 in virtù della quale il R. affermava di avere acquistato i suddetti beni da Co.Gi. , procuratore del B. in forza di procura 25,7.75, prodotta in giudizio dagli attori.
Il R. , costituitosi, in via riconvenzionale, chiedeva che, accertata la validità della scrittura di vendita 1.11.75, fosse emessa sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., di trasferimento, in proprio favore, di detti immobili, offrendo in pagamento il residuo prezzo. Con sentenza 15.7.1999 il Tribunale di Chiavari, ritenuta invalida, per indeterminatezza dell’oggetto, la procura 25.7.75, accoglieva la domanda degli attori dichiarandoli proprietari dei beni del de cuius:
Tale sentenza, appellata dal R. , veniva riformata dalla Corte di Appello di Genova che, ritenuta la validità sia di detta procura che della vendita, con sentenza 10.8.02, dichiarava il R. proprietario degli immobili oggetto di causa e condannava gli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Contro la sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione cui resisteva il R.
La Corte di Cassazione, con decisione n. 11391/2006, accogliendo i primi due motivi di ricorso e dichiarato assorbito il terzo, cassava la sentenza di appello rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Genova anche per le spese del giudizio di cassazione.
La Corte di legittimità rilevava che il giudice di appello, con la sentenza annullata si era limitato ad affermare apoditticamente che la procura proveniva sicuramente dal B. , omettendo di esaminare la questione relativa alla idoneità della scrittura privata, in quanto non autenticata, “a provare il conferimento al C. di un valido mandato a vendere i beni del B. “.
Riassunto il giudizio innanzi alla Corte territoriale, con sentenza depositata il 21.1.2010, la Corte d’Appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, accoglieva la domanda di C.M.G. ed altri, confermando la sentenza di primo grado e dichiarando gli attori proprietari, per quote indivise, degli immobili in questione, siti in (…); condannava il R. al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di appello concluso con la sentenza cassata, al giudizio di cassazione ed al giudizio di rinvio.
Rilevavano i giudici di rinvio “l’incertezza in relazione ai beni per i quali venivano conferiti al C. i poteri, quindi, la indeterminabilità dell’oggetto, che inficia la validità della procura sia generale, sia, evidentemente speciale, ove si potesse prospettare tale natura; alla indeterminabilità dell’oggetto ben aderisce la stessa indicazione contenuta nella scrittura “Stando la procura generale a suo nome in Tramite” che ulteriormente chiarisce la posizione del C. , di soggetto incaricato in una fase prodromica ed in vista di una successiva compiuta formalizzazione dei poteri rappresentativi”. Per la cassazione di tale sentenza il R. propone ricorso affidato a tre motivi illustrati da successiva memoria.
Resistono con controricorso C.M.G. , C.A. e, nella qualità di eredi di C.G. , P.H.T. , Ce.Al. , C.O. , C.I. .

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1324 - 1362 co. 1 e 2 - 1363 - 1365 e 1369 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 4 e 3 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.;
il giudice di rinvio, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, aveva affermato, contraddittoriamente, che la qualificazione della scrittura 25.7.75, come “procura generale”, facesse parte del thema decidendum, non considerando che né parte attrice né il R. , nel giudizio di primo grado, avevano contestato detta qualifica, riguardando il punto controverso fra le parti la validità della procura stessa per difetto della forma prescritta; 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1324 c.c., dell’art. 1362, comma 1 e 2 c.c.; artt. 1363, 1365, 1367 e 1369 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; la sentenza rescindente aveva demandato al giudice di rinvio di decidere se la scrittura 25.7.75 integrasse una “procura generale” ovvero una “procura speciale”, sancendo incontestabilmente che tale scrittura costituisse una procura; la Corte di rinvio aveva,invece, messo in dubbio tale qualificazione ed, incorrendo nel vizio di omessa motivazione, si era limitata ad escludere, con motivazione apparente, la qualificazione della scrittura come procura generale sulla base del “collegamento che la S.C. ha messo in evidenza tra la previsione di una successiva procura generale ed il riferimento agli interessi economici in Italia”; in particolare, il giudice di rinvio aveva considerato il C. “un soggetto incaricato di una fase prodromica ed in vista di una successiva compiuta formalizzazione dei poteri rappresentativi”, omettendo di ricorrere al criterio interpretativo letterale e poi a quello di cui all’art. 1367 c.c. (secondo cui “nel dubbio il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”), ritenendo, immotivatamente, che la indeterminabilità dell’oggetto inficiava la validità sia della procura generale che “eventualmente, speciale, ove si potesse prospettare tale natura”;
3) in via subordinata a detti motivi, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398 e 1367 c.c.; degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, non avendo il giudice di rinvio considerato la ricorrenza, nel caso in esame, sulla base delle prove documentali, di “un’ipotesi di rappresentanza senza potere, per la quale gli effetti del negozio stipulato non possono non ricadere sol soggetto apparentemente rappresentato”; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed, inoltre, degli artt. 214 e 215 c.p.c., avendo il giudice di rinvio aveva violato le norme generali in materia di riconoscimento/disconoscimento di scrittura privata; sarebbe spettato al convenuto R. disconoscere la procura, scrittura a firma B.D. prodotta dagli attori C. , dovendosi ritenere che gli stessi, con la produzione della procura, avessero abdicato alla facoltà disconoscerla; peraltro,l’accertamento della data certa della procura, ex art. 2704 c.c., valeva nei confronti dei terzi ma non, come nel caso in esame, nei confronti delle parti e/o dei loro eredi.
Il ricorso è infondato.
La prima censura è infondata, posto che la S.C., con la sentenza n. 11391/2006, ha cassato la sentenza di appello 10.8.2002, non avendo la stessa indicato alcuna effettiva ragione a sostegno del convincimento che la procura proveniva “sicuramente” dal B. ed il giudice di rinvio ha correttamente affermato che la sentenza della cassazione rendeva inammissibili od irrilevanti le deduzioni fatte valere dal convenuto sul mancato disconoscimento della sottoscrizione della procura e che la deduzione, da parte degli attori, in ordine all’incertezza conseguente alla mancata autenticazione della procura, soddisfaceva le condizioni dell’art. 214, 2 co. c.p.c. (pg. 7 sent. imp.). Tale motivazione è aderente alla giurisprudenza della S.C. che, in materia di disconoscimento di scrittura privata, ha affermato che non si richiedono formule sacramentali, essendo sufficiente che venga contestata l’autenticità della scrittura nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione (Cass. n. 9543/2002).
La seconda doglianza è pure infondata in quanto attiene ad un apprezzamento insindacabile relativo agli argomenti evidenziati dalla Corte di cassazione e, quanto alla ritenuta indeterminatezza dell’oggetto della procura, attinge a valutazioni di merito (la sentenza ha affermato che l’incertezza in relazione ai beni per i quali venivano conferiti i poteri rappresentativi comportava una inde-terminabilità dell’oggetto che inficiava la validità sia di una procura generale che di una procura speciale); in realtà, applicando l’art. 1708 c.c., la procura generale non è nulla per indeterminabilità dell’oggetto, ma implica che la stessa non si estende agli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione non espressamente indicati (Cfr. Cass. n. 461/1964). L’art. 1708 cpv. c.c. dispone che “Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente”, intendendo con il termine “espressamente” non già che occorre una indicazione speciale degli atti compresi nel mandato, ma che è sufficiente che sia espressamente attribuita al mandatario la potestà di compiere gli atti del mandato designati nella loro natura, non compresi nei limiti di un’ordinaria amministrazione, per cui basta la menzione, nel mandato generale, del tipo di negozio che il mandatario è autorizzato a concludere, senza necessità di ulteriore specificazione (V. Cass. n. 1011/61; n. 64/461; n. 2800/50). Quanto al motivo sub 3) è sufficiente osservare che trattasi di questione nuova, non prospettata in appello e, come tale, inammissibile.
In relazione alla doglianza sub 4) valgono le ragioni per le quali è stata rilevata l’infondatezza del motivo sub 1). Per le considerazioni svolte il ricorso va rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 19.04.2012

 

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Genitori tossicodipendenti

Aprile 18, 2012 · Categoria Articoli e Pubblicazioni · Comment 

 

Si all’adottabilità della figlia

 

 

Un nuovo caso in cui i problemi dei genitori, dichiarati non risolvibili, conducono all’adottabilità della bambina nata dalla loro unione. I genitori sono tossicodipendenti e la bambina nasce con astinenza neonatale. Dopo il tentativo di un percorso di recupero, che all’inizio aveva dato risultati, i due avevano ripreso a assumere sostanze stupefacenti. Il Tribunale per i Minorenni di Torino disponeva l’apertura del procedimento finalizzato a accertare l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità della minore e contestualmente ne vietava il rientro presso i genitori. Infatti la minore era collocata in famiglia affidataria.

 

Corte di Cassazione – Sentenza n. 6052/2012

Aprile 18, 2012 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari · Comment 

 

Genitori tossicodipendenti - Si all’adottabilità della figlia

 

Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 18.04.2012, n. 6052

Presidente Luccioli - Relatore Piccininni

Svolgimento del processo

Con decreto del 7-13.6.2007 il Tribunale per i Minorenni di Torino disponeva l’apertura del procedimento finalizzato ad accertare l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità della minore A.A.S. , e contestualmente ne vietava il rientro presso i genitori (la minore era collocata in famiglia affidataria); prescriveva a questi ultimi di fare ingresso in comunità terapeutica e di accettare di sottoporsi ad un programma finalizzato al recupero dalla tossicodipendenza ed all’acquisizione di capacità genitoriali; stabiliva che i genitori potessero incontrare settimanalmente la minore in un luogo neutro.
Sospendeva la potestà, nominando per l’effetto un tutore provvisorio. In particolare il Tribunale, dopo aver rilevato che i genitori di A. (affetta da sindrome da astinenza neonatale) erano da tempo tossicodipendenti, che la madre aveva interrotto il rapporto con il Ser.T. dal mese di gennaio, che una sua precedente figlia (nata nel …) era stata dichiarata adottabile all’età di due anni, che i genitori si erano conosciuti in carcere sette anni prima, che la donna aveva ammesso di aver assunto sostanze stupefacenti durante la gravidanza, che entrambi avevano dichiarato di essere intenzionati ad intraprendere un percorso comunitario, evidenziava l’apprezzabilità della detta manifestazione di intenti, ravvisando tuttavia la necessità di mantenere la collocazione della minore in comunità, in attesa di verifica circa il buon esito del progetto riabilitativo.
All’esito dell’istruttoria il Tribunale emetteva sentenza con la quale dichiarava lo stato di adottabilità di A.S. , inserendola in famiglia avente i requisiti per una futura adozione e prevedendo incontri di cadenza quindicinale con i genitori. La decisione, impugnata da questi ultimi, veniva confermata in sede di gravame.
In proposito la Corte di Appello osservava che gli elementi acquisiti nel corso del processo potevano consentire di affermare che il percorso di affrancamento dei genitori dallo stupefacente aveva avuto una progressione positiva per circa un anno ed aveva quindi subito una forte involuzione con recidiva nell’assunzione; che la collaborazione dagli stessi prestata in funzione del buon esito del programma terapeutico non era stata costante e per di più, sul piano valutativo della personalità, sia il S. che la D.B. avrebbero manifestato una tendenza alla minimizzazione delle loro difficoltà e responsabilità; che era stata registrata una ricaduta nell’assunzione di droga, verosimilmente imputabile alla frustrazione derivante dalla insoddisfatta attesa per il ricongiungimento con la figlia; che le attitudini di S. e D.B. a prendersi cura della minore non avrebbero avuto una verifica positiva in quanto, a causa della ricaduta nell’uso di sostanza stupefacente, nella primavera del 2008 si sarebbe determinata “una impasse nel progetto terapeutico”; che in tal senso avrebbe deposto anche l’espletata consulenza tecnica; che il problema della tossicodipendenza, quindi, non sarebbe stato definitivamente risolto; che la relazione del tutore si era espressa in termini positivi sull’inserimento di A. nell’ambito della famiglia affidataria; che le personalità dei due genitori non avrebbero offerto elementi rassicuranti circa la loro idoneità ad esercitare la potestà genitoriale; che pertanto le esigenze della figlia inducevano alla conferma del provvedimento impugnato.
Avverso la decisione S. e D.B. proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva con controricorso il tutore di A.S.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza del 28.3.2011.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione i ricorrenti hanno rispettivamente denunciato:
1) violazione degli artt. 1 e 15 l. 184/1983, per il fatto che tali norme attribuirebbero al minore il diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia, sicché l’adozione rappresenterebbe uno strumento eccezionale da utilizzare quale estremo rimedio, e soltanto dopo l’esperimento di tutti i mezzi per evitarla. Nella specie tuttavia il detto esperimento non sarebbe stato posto in essere, atteso che la disponibilità a prestare assistenza alla figlia da essi manifestata, e da attuare con l’inserimento della minore in comunità in conformità di quanto aveva richiesto il P.M., non aveva avuto seguito per mancata autorizzazione da parte dei giudici, e ciò avrebbe a torto precluso le pur necessarie verifiche;
2) violazione degli artt. 1 e 8 l. 184/1983, sotto il profilo dell’affermato collegamento fra lo stato di abbandono della minore e le pretese inadeguatezze dei genitori, sostanzialmente individuate nel comune trascorso di tossicodipendenza.
Il relativo giudizio sarebbe infatti errato in ragione del carattere transitorio della situazione di abbandono, desumibile dal carattere superabile (e per l’arco di tempo antecedente alla ricaduta di fatto superata) della condizione di tossicodipendenza;
3) violazione degli artt. 18 Convenzione New York 20.11.1989 e 30, comma 2, Cost. per lesione dell’interesse primario del minore, che viceversa avrebbe dovuto essere identificato nella possibilità di crescere nella famiglia naturale, senza separazione dalla famiglia biologica;
4) vizio di motivazione in ordine all’esistenza dei presupposti per la declaratoria dello stato di adottabilità, non essendo stati adeguatamente valorizzati la positiva evoluzione della condizione personale di essi ricorrenti, il loro totale (anche se poi non definitivo) recupero, l’adeguatezza dell’abitazione, la percezione di reddito dall’attività lavorativa svolta, la continuità degli incontri genitori - figlia, proseguiti in ragione dell’implicito convincimento della loro utilità in funzione di un possibile recupero della potestà genitoriale;
5 ) violazione degli artt. 1, 8, 15 l. 1983/184, 18 della Convenzione di New York, 30, comma 2, Cost. e vizio di motivazione, per l’omesso esame dei rilievi critici sollevati dal consulente di parte nei confronti della relazione del consulente di ufficio e delle conclusioni da questi formulate. Osserva il Collegio che le censure risultano essenzialmente incentrate su tre profili, vale a dire: a) sull’eccezionalità dell’istituto dell’adozione e sull’identificazione dell’interesse del minore nella tutela della sua posizione nell’ambito della famiglia naturale (primo e terzo motivo); b) sulla fisiologica non definitività della condizione di tossicodipendenti in cui versavano essi ricorrenti (secondo motivo); c) sulla inadeguata valutazione dei dati rilevanti ai fini del giudizio circa l’esistenza dei presupposti necessari per la dichiarazione dello stato di adottabilità (quali la positiva evoluzione nel programma terapeutico, l’attenzione manifestata nei confronti della figlia, l’idoneità dell’abitazione, la sufficienza del reddito percepito), oltre che sulla mancata considerazione dei rilievi svolti dal consulente tecnico di parte (quarto e quinto motivo); e sono infondate.
Ed infatti sul primo punto occorre evidenziare come la Corte di Appello non abbia reso alcuna affermazione di principio astrattamente confliggente con quelli sopra delineati, consistenti nella residualità del rimedio dell’adozione rispetto a soluzioni che assicurino la permanenza del minore nella famiglia naturale. Al contrario, la Corte territoriale ha ritenuto che nel concreto i “tratti di personalità di ciascuno degli interessati” non consentissero loro “né all’attualità, né in prospettiva futura di assolvere il proprio ruolo in modo adeguato e consono alle aspettative ed esigenze della figlia”, e che dunque nella valutazione complessiva dei dati acquisiti la soluzione adottata fosse quella preferibile, nell’esclusivo interesse della minore. Si tratta quindi di valutazione di merito, che risulta sorretta da adeguata motivazione e che, contrastata dai ricorrenti con una interpretazione del materiale probatorio di segno opposto - che a loro dire dovrebbe indurre ad un’affermazione di inesistenza dei presupposti per la relativa dichiarazione -, non è sindacabile in questa sede di legittimità.
In ordine al secondo aspetto sopra richiamato, l’infondatezza della doglianza si desume dall’errata interpretazione della ragione della contestata decisione.
Contrariamente infatti a quanto sostenuto dai ricorrenti, la criticità di fondo della coppia posta a base della dichiarazione di adottabilità della minore non è stata individuata nel loro stato di tossicodipendenza (in relazione al quale S. e D.B. hanno mosso le loro censure) ma, piuttosto, nei limiti di personalità ad essi riconosciuta, circostanza da cui sarebbe disceso che “si trattava di un problema strutturale e strutturato” (p. 8, 1 periodo).
La doglianza pertanto non coglie nel segno e per tale ragione la stessa risulta inammissibile. Resta infine l’ultima censura sollevata dai ricorrenti, rispetto alla quale va rilevato che la Corte di Appello ha sufficientemente motivato la propria decisione svolgendo argomentazioni non viziate sul piano logico, avendo segnatamente evidenziato, pur dando atto degli apprezzabili sforzi compiuti dai ricorrenti: che il problema della tossicodipendenza non appariva definitivamente risolto; che la personalità di ciascuno degli interessati appariva debole e non ben strutturata; che le rispettive storie personali risultavano caratterizzate dalla minimizzazione delle difficoltà; che “la figlia viene vissuta come un prolungamento di ognuno di essi e percepita come il loro salvatore e redentore”; che al contrario la bambina, pur avendo con i genitori un rapporto “improntato a piacevolezza” aveva manifestato un attaccamento sicuro con la famiglia affidataria, attaccamento non allo stesso modo ravvisabile rispetto ai genitori biologici, “insicuri e frustrati, non ancora in grado di rispondere ai suoi bisogni”. Quanto poi ai rilievi del consulente tecnico di parte, che sarebbero stati a torto ignorati, va considerato, da una parte, che gli stessi sono stati implicitamente disattesi dalla Corte di Appello, che con congrua motivazione ha ritenuto di aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio e, dall’altra, che nel motivo di impugnazione non sono indicati i rilievi che sarebbero stati a torto pretermessi, sicché la censura sul punto risulta comunque viziata sul piano dell’autosufficienza. Il ricorso conclusivamente deve essere rigettata, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della delicatezza delle questioni prospettate e del ragionevole convincimento sul piano soggettivo, da parte dei ricorrenti, della correttezza delle argomentazioni svolte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

 

Depositata in Cancelleria il 18.04.2012

 

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News - 15 / 05 / 2012

Il medico fa un certificato di proroga della prognosi sulla base di una telefonata della paziente

 

Si configura il reato di falso in atto pubblico

 

Un medico visita una paziente, poi, a distanza di quattro giorni dalla visita, la paziente con una telefonata chiede al medico di prorogare la prognosi e il medico acconsente senza peraltro procedere a nuova visita. Il medico viene accusato del reato previsto dall’art. 480 cod. pen. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative” e la paziente del reato di cui all’art. 489 cod. pen “Uso di atto falso”. La Corte di Appello di Milano ribalta la pronuncia di primo grado, che aveva assolto entrambi gli imputati rispettivamente per difetto dell’elemento soggettivo e per insufficienza della prova di colpevolezza. Entrambi gli imputati hanno promosso ricorso per Cassazione, ma, con la Sentenza n. 18687/2012, la Corte ha rigettato ambedue i ricorsi.

Dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale torna a casa e uccide la madre

 

Nessuna responsabilità dei sanitari

 

Due medici sono imputati di concorso in omissione in atti del proprio ufficio, per avere, l’uno, quale dirigente di servizio di diagnosi e cura e, l’altro, quale dirigente medico di un ospedale, indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio consistito nell’avere omesso di procrastinare il ricovero di un paziente, nonostante le sollecitazioni dei genitori, i quali avevano a segnalare la pericolosità del figlio, che già in una occasione aveva aggredito la madre. L’evento di pericolo poi si verica con l’omicidio della madre commesso dal figlio dopo le dimissioni dall’ospedale. I

Reato di bancarotta

 

E’ bancarotta documentale semplice se la tenuta delle scritture contabili è stata affidata a un professionista inadempiente

La mancata tenuta delle scritture contabili o la loro tenuta irregolare, ove non sia provato il dolo richiesto dall’articolo 216 della legge fallimentare, non può che configurare la più lieve fattispecie di cui all’articolo 217, ovvero bancarotta semplice. In particolare, l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, laddove appunto non sia dimostrato il dolo “qualificato” di cui all’art. 216, che non può essere presunto, non può che rilevare a titolo di colpa, sotto il profilo o della scelta inadeguata del professionista incaricato, o del mancato controllo. Così la Cassazione con la Sentenza n. 18697/2012.

Sanzione dell’avvertimento nei confronti di due avvocati

 

Hanno usato espressioni sconvenienti nei confronti di una collega

 

Innanzi al Tribunale di Padova si svolge un giudizio, instaurato da una avvocato, per la modifica delle condizioni di separazione personale nei confronti dalla moglie. I due avvocati difensori della moglie si lasciano andare all’uso di un’espressione “infelice” nei confronti di una collega, non parte in causa nel giudizio, definendola “amante” dell’avvocato ricorrente. Per tale motivo, ai due avvocati viene inflitta, dal Consiglio dell’Ordine, la sanzione dell’avvertimento, per violazione dei doveri di lealtà e correttezza nonché di quello relativo al divieto di espressioni sconvenienti e offensive contro un collega. La sanzione è confermata dal Consiglio Nazionale Forense.

Licenziamento per crisi aziendale

 

A carico del lavoratore la prova del repèchage

 

Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo il quale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice, che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repèchage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.

Risarcimento del danno da incidente stradale

 

Termini di prescrizione

 

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge quale reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, stante che la chiara lettera dell’art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, ciò non consente la diversa interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.

Responsabilità medica

 

Nessuna responsabilità se la paziente non ha osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali

 

I congiunti di una donna deceduta convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano una Azienda sanitaria per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, per il decesso della congiunta avvenuto dopo due visite domiciliari della guardia medica, nelle persone di due dottori che, ad avviso dei ricorrenti, avevano sottovalutato le gravi condizioni della paziente, senza provvedere al ricovero ospedaliero. La paziente decedeva il giorno successivo alla seconda visita per complicazioni respiratorie da infezione polmonare.