Custodia cautelare in carcere
Le condizioni della misura devono sussistere non solo all’atto della applicazione del provvedimento cautelare ma anche per tutta la durata della relativa applicazione
La misura della custodia cautelare in carcere può essere applicata tenendo conto del duplice e concorrente canone della adeguatezza, in forza del quale il giudice deve parametrare la specifica idoneità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel caso concreto, secondo il paradigma di gradualità, nel senso che la misura restrittiva costituisce l’extrema ratio e il criterio di proporzionalità, per il quale ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. Si deve rifuggire da qualsiasi elemento che introduca al suo interno fattori che ne compromettano la flessibilità, attraverso automatismi o presunzioni.
Si esige, invece, che le condizioni e i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piana individualizzazione della coercizione cautelare. E’ del tutto evidente che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l’intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni “bidirezionali”, nel senso di precludere tendenzialmente qualsiasi automatismo, che inibisca la verifica del caso concreto, non solo in chiave, per così dire, repressiva, ma anche sul versante “liberatorio”. La vicenda cautelare, anzitutto, presuppone una visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l’ordinamento subordina l’applicabilità di una determinata misura devono sussistere non solo all’atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione. Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura non solo nella fase genetica, ma per l’intero arco della sua “vita” nel processo, poiché, ove cosi non fosse, si assisterebbe a una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che la stessa deve soddisfare, con evidente compromissione del quadro costituzionale. Questi alcuni dei principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2937/2012. Il caso in esame riguarda un indagato per associazione finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Tribunale per il riesame di Catanzaro, accogliendo l’appello del P.G. avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro con cui era stata disposta, nei confronti di dell’ingato, la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, ripristinava la misura cautelare custodiale. Avverso tale ordinanza l’indagato ha promosso ricorso per Cassazione, deducendo l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato dolendosi che il Tribunale si fosse limitato a una motivazione apparente, limitata all’argomento del decorso del tempo, senza prendere in considerazione la radicale rivisitazione dei fatti addebitati all’imputato, che aveva portato il giudice di appello a revocare la misura per carenza di pericolosità concreta. La Suprema Corte ha accolto il ricorso. In effetti, il Tribunale del riesame non si è attenuto ai principi dettati dalla direttiva 59 della Legge Delega n. 81/1987 secondo cui si sancisce la previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, qualora l’ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, sia perché in contrasto con la logica del minor sacrificio possibile per la libertà personale, che informa non solo la statica del sistema cautelare, ma anche la relativa dinamica. In altri termini, è sproporzionata la previsione di una misura che, in rapporto alla detenzione già subita e alla pena che dovrebbe essere comminata, consente al giudice solo di affievolire l’incidenza sulla libertà, sostituendola con altra di minor gravità o disponendo l’applicazione con modalità meno gravose, ma non di rimuoverla in toto. D’altra parte, se è indubitabile che, ove nel corso del procedimento muti in senso sfavorevole all’imputato il giudizio prognostico circa il quantum di pena irrogabile in caso di condanna, sia senz’altro consentita l’applicazione ex novo di una misura cautelare, non v’è ragione alcuna per ritenere preclusa l’ipotesi reciproca, ammettendo la revocabilità di qualsiasi misura, ove lo scrutinio del caso conduca a ritenere funzionalmente superfluo il perdurare della cautela, in rapporto al “tipo” di condanna che si prevede verrà pronunciata.
Anna Teresa Paciotti
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