Incidente stradale
Responsabilità solidale del conducente e della società di cui il conducente è un dipendente e l’auto è in leasing
Non ci facciamo caso. Incidente automobilistico risalente al 1987, la Cassazione, con la Sentenza n. 947/2012chiude il contenzioso. 25 anni. A seguito di un incidente stradale, il terzo trasportato subisce lesioni gravi, lesione irreversibile al midollo spinale con conseguente tetraplegia. L’auto è stata presa in leasing da una società. Ovviamente la parte lesa reclama il risarcimento dei danni. Cifra consistente. La Corte di Appello di Milano, anno 2009, condanna la società proprietaria dell’auto al risarcimento, in favore della parte lesa, di oltre 900.000,00 euro. Con il conducente dell’auto e la società utilizzatrice, di cui il conducente era un dipendente, era intervenuta transazione.
La società promuove ricorso per Cassazione. Tra i motivi di censura, la società eccepisce la ritenuta non applicabilità alla concedente in locazione finanziaria dell’esenzione da responsabilità stabilita dalla legge in favore dell’usufruttuario e del venditore con riserva di proprietà, nonché in merito al mancato riconoscimento della circolazione del veicolo contro la volontà della ricorrente. La Corte osserva che il sinistro si è verificato in epoca anteriore alla riforma del codice della strada. Pertanto, secondo la disciplina normativa vigente all’epoca, obbligato in solido con il conducente, ai sensi dell’art. 2054 c.c. e responsabile per la obbligazione risarcitorie doveva considerarsi la proprietaria del veicolo. La tesi della ricorrente è incentrata essenzialmente sul disposto dell’art. 91 del Nuovo Codice della strada, norma che la giurisprudenza di legittimità ritiene di carattere innovativo non retroattivo e pertanto non utilizzabile nella fattispecie, essendo l’incidente avvenuto nel 1987, ovvero prima dell’entrata in vigore della norma, con conseguente sicura e piena applicabilità della norma codicistica, art. 2054 cod. civ. Il terzo comma dell’art. 2054 c.c. statuisce che il proprietario del veicolo, o in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. La responsabilità dei soggetti indicati nel comma terzo è alternativa e non solidale, in quanto l’obbligazione risarcitoria grava solo su colui che godendo della disponibilità giuridica del veicolo, avrebbe potuto e dovuto esercitare il divieto di farlo circolare. Sennonché l’art. 91 C.d.S., comma 2, introdotto con D.Lgs. n. 285 del 1992, ha statuito che ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3. La norma predetta è ispirata alla stessa ratio di cui all’art. 196 C.d.S., comma 1, che stabilisce che per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. La responsabilità solidale alternativa del proprietario o, in vece di lui, di uno dei soggetti di seguito indicati costituisce il riflesso di situazioni giuridiche sostanziali, trova la sua ratio nella relazione qualificata tra il soggetto e la cosa, relazione che, in caso di usufrutto, di vendita con patto di riservato dominio e di locazione finanziaria si atteggia nel senso che solo l’usufruttuario, l’acquirente o l’utilizzatore hanno il possesso del veicolo e sono in grado di controllarne la circolazione. Ne consegue, quindi, che, secondo la nuova normativa non applicabile tuttavia alla specie, in caso di concessione in leasing, è ora corresponsabile con il conducente l’utilizzatore del veicolo. Insomma, al caso di specie non è applicabile la nuova normativa, per ui è il proprietario dell’auto tenuto al risarcimento. Il ricorso è rigettato.
Anna Teresa Paciotti
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