Canederli “allo stafilococco”
Responsabili il cuoco e il proprietario del ristorante
Anche in questo caso, è ovvio, non si tratta di una nuova ricetta, ma del famoso piatto tipico della cucina tirolese, con una variante di non poco conto, la presenza di batteri di stafilococco, rilevata in alcune persone che avevano mangiato il piatto cucinato dal cuoco di un ristorante. Ritenuti responsabili e condannati dal Tribunale di Bolzano il capocuoco e il proprietario del ristorante. I due imputati promuovono ricorso per Cassazione, rigettato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 2686/2012. Ad avviso dei ricorrenti, mancherebbe la prova della colpa, perché la vaniglia, usata per la preparazione dei canederli, era conservata in frigorifero e era impossibile un controllo chimico preventivo degli ingredienti con cui era preparata.
Inoltre, al titolare era impossibile impedire l’evento, che peraltro non aveva l’obbligo giuridico di impedire, in quanto lo stesso si era verificato per ragioni indipendenti dalla salsa di vaniglia. Era infatti probabile che lo stafilococco fosse stato trasmesso alla salsa da alcuni avventori del ristorante. Infine, i ricorrenti deducono che la salsa era stata conservata nel rispetto della normativa sull’igiene alimentare, in un vassoio di vetro coperto in frigorifero, nell’ambito di un locale pulito e a temperatura regolare; vi erano 14 persone appartenenti a un gruppo, di cui solo 7 avevano mangiato al ristorante in questione, mentre in 10 erano stati sottoposti a esami medici, che avevano dato esito positivo allo stafilococco, con la conseguenza che lo stafilococco stesso non poteva provenire da ristorante; le persone del gruppo appartenevano un gruppo di 53 persone che alloggiava in una pensione e anche una dipendente della stessa pensione era stata colpita dallo stafilococco; anche due dipendenti del ristorante erano stati colpiti dallo stafilococco e lo stesso giorno erano stati preparate e vendute 60 porzioni della salsa di vaniglia e nessuno, all’infuori dei componenti del gruppo tedesco, aveva manifestato malori. l motivi di doglianza sono inammissibili, perché sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di primo grado. La sentenza impugnata contiene una motivazione analitica e logicamente corretta su tutti i profili oggetto di contestazione da parte degli imputati e, in particolare, è stato accertato che un gruppo di vacanzieri aveva mangiato presso il ristorante e presentava, a seguito delle analisi eseguite, il batterio sopra descritto; dalla dichiarazione dell’ispettore sanitario risulta che dovrebbero aver mangiato presso il ristorante tra le 5 e le 10 persone, mentre presso la pensione dove il gruppo dei 53 turisti alloggiava non erano stati prelevati campioni di alimenti, con la conseguenza che la provenienza dello stafilococco dal ristorante stesso risultava incontestabile; la salsa era stata preparata dal capocuoco e conteneva effettivamente lo stafilococco, con la conseguenza che sia questo sia il titolare della licenza dovevano essere chiamati a rispondere del reato; quest’ultimo, infatti, non aveva adempiuto all’obbligo di vigilanza in qualità di preposto e avendo scelto un capocuoco inidoneo.
Anna Teresa Paciotti
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