Il bar si “allarga” occupando con tavoli il cortile condominiale
Lo può fare se non limita il pari uso degli altri condomini
L’assemblea del condominio concede, alla proprietaria di un locale concesso in locazione a uso bar, di occupare una porzione del cortile comune con tavolini da bar, poi la stessa assemblea revoca il permesso e con una nuova delibera conferma la revoca. La proprietaria del locale impugna la delibera di revoca, con ricorso promosso innanzi al Giudice di Pace di Desio. Il giudice respinge l’impugnazione. Ma, il Tribunale di Monza, in riforma della decisione di primo grado, dichiara illegittima la delibera in questione. Il condominio non ci sta e promuove ricorso per Cassazione, rigettato dalla Corte con la Sentenza n. 869/2012. Il condominio ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la competenza, in ordine alla domanda proposta dalla proprietaria del locale, spettasse al giudice di pace, così confermando il rigetto della relativa eccezione, che già era stata sollevata e disattesa in primo grado.
La doglianza non è fondata, poiché la materia del contendere dedotta in giudizio dalla titolare del locale concerne le modalità di uso di una cosa comune, quale l’area condominiale oggetto della causa, in ordine a cui si discute tra le parti, se possa essere utilizzata per la collocazione di tavolini. Si verte dunque nell’ipotesi di cui all’art. 7, 3° comma, n. 2 c.p.c., ai sensi del quale il giudice di pace è competente per le cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case. Il ricorrente contesta anche la legittimazione della proprietaria del locale avendo dato in locazione a un terzo il proprio locale. Ma, la Corte ribadisce che il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari. Il condominio ricorrente censura la sentenza impugnata anche perché il giudice di secondo grado avrebbe ingiustificatamente avallato un comportamento consistito nell’approvazione di un’area comune per fini di utilità esclusiva. La Corte osserva che nella sentenza impugnata sono stati esposti i numerosi elementi che hanno indotto il Tribunale a escludere che la collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza dello spazio e del tempo dell’occupazione, costituisca un uso improprio della cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da menomarne la possibilità di fruizione da parte degli altri condomini.
Anna Teresa Paciotti
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