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Corte di Cassazione – Sentenza n. 784/2012

Gennaio 20, 2012 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari 

 

Genitori separati e il figlio minore rifiuta i contatti - Legittimo l’affidamento al Comune

 

Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 20.01.2012, n. 784

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28-9-2007, il tribunale di Catania pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi P. S. e L. F., rigettava le domande di reciproco addebito, affidava al padre il figlio minore G., disponeva che la P. contribuisse al mantenimento di questo per un importo di Euro 150,00 mensili; condannava il L. a corrispondere alla moglie assegno di mantenimento di Euro 150,00.
Proponeva appello la P. Costituitosi il contraddittorio, il L. chiedeva rigettarsi l’appello. Con sentenza 4-27/1/2010, la Corte di Appello di Catania accoglieva parzialmente l’appello, affidando il figlio delle parti al Comune di Acireale, elevando l’assegno di mantenimento per la moglie a carico del L. ad Euro 300,00 e confermando nel resto la sentenza impugnata.
ricorre per cassazione il L., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la P.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., e vizio di motivazione, in punto affidamento del figlio minore delle parti ai servizi sociali del comune di Acireale.
Il motivo appare infondato.
L’art. 155 c.c., nella formulazione previgente, prevedeva l’ipotesi di inidoneità di entrambi i genitori all’affidamento del figlio. Nulla dice al riguardo la norma novellata. La disciplina era sufficientemente articolata: ove non fosse opportuno che il figlio rimanesse con l’uno o l’altro genitore, per “gravi motivi” il giudice poteva “collocare” (non affidare) il minore presso una terza persona (un parente, ma non necessariamente) ovvero (quando non vi fossero parenti o altre persone idonee disposte ad occuparsi del minore) in istituto di educazione (la legge sul divorzio prevede che, in caso di temporanea impossibilità di affidamento ai genitori, il giudice possa disporre affidamento familiare, ex. art. 2 n. 184 del 1983, e la norma non ha subito variazioni).
In ogni caso il giudice della separazione doveva provvedere sulle modalità e misura del mantenimento dei figli da parte dei genitori, sulle visite, i periodi di permanenza presso l’uno o l’altro di essi e sui limiti all’esercizio della potestà.
È da ritenere tuttavia che, nonostante l’assenza, nella disciplina vigente, di una previsione specifica, il richiamo, ancorché generico, contenuto nell’art. 155, comma 2, c.c., ai provvedimenti che il giudice assuma per i figli “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essi”, ma pure quello, più particolare, alle modalità con cui ciascun coniuge contribuisce alla “cura” e alla “educazione” dei figli, oltre che al loro mantenimento ed istruzione, indica la possibilità di collocare il figlio presso terzi, in caso di inidoneità genitoriale (al riguardo, conformemente, Cass. n. 19065 del 2008).
La legge sul divorzio precisa del resto, come si è detto (anche dopo la riforma del 2006), che può disporsi affidamento familiare ex art. 2 n. 184 del 1983, in caso di temporanea impossibilità di affidamento ai genitori (in stretto contatto, evidentemente, con l’azione del servizio sociale); tale previsione è sicuramente applicabile in via analogica alla separazione.
Ne deriva che quando entrambi i genitori non sono idonei all’affidamento (dovrebbe trattarsi appunto di una situazione assai grave) o quando essi stessi lo rifiutano, si deve provvedere al collocamento, possibilmente presso parenti.
Se non vi sono parenti oppure questi non sono idonei, sussiste la possibilità, come ipotesi del tutto residuale, onde evitare che il fanciullo si trovi in una situazione non dissimile da quella di abbandono, che costituisce il presupposto dell’adozione legittimante di collocamento del minore presso una terza persona e in un istituto di educazione, quale tipico intervento assistenziale.
Non sussistono pertanto, nella specie, per quanto si è detto, violazione alcuna di legge, né si ravvisa vizio di motivazione.
La sentenza impugnata, infatti, con motivazione adeguata e non illogica, fa proprie le risultanze della consulenza tecnica espletata nel grado: l’affidamento al padre ha comportato la totale interruzione dei rapporti con la madre ed ha provocato difficoltà di inserimento e rendimento scolastico del minore, la struttura della personalità di G. ha raggiunto i contorni di un disturbo psicopatologico. Il padre - continua il giudice a quo - si è sottratto ad un percorso psicoterapeutico nell’interesse del minore. Né, allo stato, appare praticabile un affidamento alla madre, stante l’atteggiamento di rifiuto da parte del figlio, cui sicuramente non è estranea la condotta del padre: così la sentenza impugnata. La soluzione ottimale, idonea a salvaguardare l’interesse del minore, con una normalizzazione delle sue relazioni con entrambi i genitori è -secondo il giudice a quo - l’allontanamento dai genitori del minore stesso e il suo inserimento temporaneo in idonea struttura, tramite intervento del Comune di Acireale.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 156 c.c. e vizio di motivazione, in punto assegno di mantenimento per la moglie.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
L’odierno ricorrente non aveva impugnato la sentenza di primo grado circa il diritto all’assegno da parte della P. Avrebbe dovuto circoscrivere la sua censura al capo della pronuncia del giudice d’appello che ha elevato l’importo dell’assegno stesso. Al riguardo egli nulla dice, limitandosi ad affermare genericamente che la moglie non ha diritto all’assegno.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
A norma dell’art. 52 D.Lgs. 196703, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

 

Depositata in Cancelleria il 20.01.2012

 

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News - 17 / 02 / 2012

Il Condominio appalta i lavori per porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo

 

Per errori di esecuzioni dei lavori alcuni condomini subiscono danni al loro appartamento risponde solo la ditta appaltatrice

In materia di appalto, l’appaltatore esplica l’attività che conduce al compimento dell’ opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò, in linea di principio, non solo esclude la configurabilità di un rapporto institorio tra committente e appaltatore, ma implica anche che solo l’appaItatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati a terzi nella dall’ esecuzione dell’opera. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con la Sentenza n. 2363/2012.

Alcune persone si contendono la proprietà di un cortile

 

A chi appartiene stante che le risultanze catastali né gli atti di vendita sono univoci ?

 

L’affermazione di principio, secondo cui le risultanze catastali devono cedere a quelle dei titoli, può essere corretta e dirimente solo nel caso in cui queste ultime siano univoche e non si prestino a incertezze intepretative, nel qual caso, invece, i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati negli stessi non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell’immobile trasferito, possono valere a integrare il contenuto del negozio e a individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti. Questa la regola enunciata dalla Cassazione con la Sentenza n. 2369/2012. Il caso è complesso. Alcune persone si contendono un cortile chiuso da un portone avente accesso attraverso un portico, con numero civico.

Lavoratore licenziato per aver scritto una missiva di protesta al datore di lavoro

 

Il licenziamento è illegittimo in quanto sproporzionato ma non ritorsivo

 

Una lettera, destinata a conoscenza interna, quand’anche contenga un’elencazione di fatti non provati, può non essere considerata talmente grave, in riferimento al contenuto oggettivamente non denigratorio dei fatti, da comportare il recesso dal rapporto, poiché le esigenze di tutela della struttura gerarchica aziendale devono essere contemperate con il diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e in particolare con il diritto di critica, nel quadro della valutazione di tutte le circostanze del caso, così escludendosi, non solo la giusta causa tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, ma anche il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali che integra il giustificato motivo soggettivo. Pertanto, il licenziamento intimato a seguito della missiva di una lavoratrice che contesta l’operato del datore di lavoro è illegittimo in quanto sproporzionato, ma che sia di natura ritorsiva deve essere fornita la prova da parte della lavoratrice.

Bancarotta distrattiva

 

Configura il reato dismettere parte del patrimonio aziendale

 

Nella bancarotta per distrazione, il dolo assume carattere di dolo generico, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede il dolo specifico e si perfeziona con il dolo generico, ovvero la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Sulla base di tale principio, con la Sentenza n. 6491/2012, la Cassazione ha rigettato, il ricorso, promosso da un imprenditore, avverso la pronuncia di appello che, confermando quanto deciso in primo grado, lo aveva condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta distrattiva, qualificato bancarotta preferenziale e dichiarato inabilitato dall’ esercizio di imprese commerciali e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per lo durata di anni 10.

Infortunio sul lavoro decesso di un operaio

 

La responsabilità è del datore di lavoro

 

In caso di infortunio sul lavoro che causa il decesso di un operaio, la responsabilità è ascrivibile al datore di lavoro laddove questi ha omesso di rispettare l’obbligo di farsi carico della sicurezza dei propri dipendenti, fornendo agli stessi precise informazioni sui rischi esistenti e sulle misure concordate e istruzioni sulle modalità delle operazioni, ciò, anche quando l’infortunio si verifica nell’ambito di un lavoro eseguito sulla base di un impegno di fatto e in assenza di un vero e proprio appalto stipulato con il committente.

Le dichiarazioni dei redditi dei ministri

 

Pubblicate on line

 

 

Sono stati pubblicati e quindi possiamo prendere visione, on line, nei siti internet dei vari ministeri i redditi_dei_ministri dell’attuale governo. C’è una sezione, dedicata al ministro e denominata “scheda di trasparenza” che ci dice quanto ha dichiarato di percepire un ministro. Attenzione, quanto ha dichiarato al fisco, non quanto percepisce effettivamente. Ci fidiamo ? Beh, che male c’è, tanto siamo già alla frutta, quindi apprendere cha anche un ministro del Governo è un evasore, non ci scandalizza. Anche perché, poi, è difficile da apprendere. Sta a vedere che la finanza mette mano a controllare i redditi dei ministri.

News - 16 / 02 / 2012

Risarcimento del danno patrimoniale

 

La cassazione continua a ribadire che il risarcimento va personalizzato anche se liquidato in via equitativa

 

In tema di liquidazione dei diversi aspetti o voci di cui l’unitaria categoria del danno non patrimoniale si compendia l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne, sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento. A tal fine i criteri di liquidazione adottati dal giudice debbono essere pertanto idonei a garantire la così detta personalizzazione del danno. E’ già stato affermato, dalla costante giurisprudenza di legittimità, che le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della loro “vocazione nazionale” in quanto maggiormente testate statisticamente, idonee a essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari e opportuni correttivi ai fini della personalizzazione del ristoro, consente di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione, nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti, sul territorio nazionale.

Condominio opere di manutenzione straordinaria del cortile comune

 

La ripartizione delle spese dipende dalle opere da realizzare

I proprietari di unità immobiliari comprese in un condominio  hanno domandato, al Tribunale di Milano, di accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare, nella parte in cui aveva ripartito tra i condomini, in base ai millesimi di proprietà, la spesa per le opere di manutenzione straordinaria del cortile comune. Essendo il cortile destinato a servire i comproprietari in misura diversa, fungendo anche da copertura delle sottostanti autorimesse di proprietà individuale, il criterio di ripartizione delle spesa avrebbe dovuto conformarsi alla diversa regola di cui all’art. 1123, secondo comma, cod. civ. ai sensi del quale, in materia di ripartizione delle spese condominiale, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Duello a armi non pari in discoteca per una ragazza

 

Si tratta di tentato omicidio ?

 

Mentre sta ballando in una discoteca con un ragazza, viene aggredito dall’ex della ragazza, che usando un coltello lo ferisce in modo grave. L’aggressore è tratto in arresto con l’imputazione di tentato omicidio. Il Tribunale riteneva che il compendio indiziario, che fondava l’addebito mosso a carico dell’indagato, era rappresentato dal contenuto della denuncia presentata dalla persona offesa; dalle dichiarazioni dello stesso indagato; dalle sommarie informazioni testimoniali rese da un amico della vittima, presente ai fatti, dal barman e dall’addetto alla clientela della discoteca; dalle dichiarazioni rese dalla ragazza contesa.

Regioni interessate da calamità naturali

 

Dalla Consulta no all’incremento dei tributi per le regioni interessate da calamità naturali che vanno a reintegrare le risorse del fondo Nazionale di Protezione Civile

 

Tutta da leggere la Sentenza n. 22/2012, emessa dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto legge n. 225/2010,  “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, promossi dalle Regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana.

Da caporeparto a semplice commesso

 

E’ demansionamento e va risarcito il danno da dequalificazione professionale

 

Lavora per anni nel supermercato di una società della grande distribuzione con la qualifica di responsabile di reparto di macelleria. Ma, è un dipendente “scomodo” fruisce dei permessi di cui allalegge n. 104/1992. Così, quando chiede di essere trasferito nel supermercato della città in cui risiede, nell’erroneo convincimento che quest’ultimo appartenesse alla medesima società, questa approfitta dell’occasione e interpreta la domanda quale domanda di dimissioni. Un’altra società lo invitata a prendere servizio presso il supermercato sito nel luogo di residenza del lavoratore, che, in via cautelativa prende servizio, impugnando, tuttavia, il licenziamento comunicatogli dalla prima società, non avendo egli giammai presentato le dimissioni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

 

Per escludere l’applicazione della misura cautelare va dimostrato che l’ente ha posto a disposizione dello Stato il profitto conseguito e che ha adottato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati

 

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di personalita’ giuridica, all’articolo 9, comma 2, dispone le sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che sono sono la sanzione pecuniaria; l’interdizione dall’esercizio dell’attivita’; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riconoscimento dello status di rifugiato

 

Si al clandestino che fugge dal suo paese perché perseguitato per motivi religiosi

 

Pratiche tribali che facciamo fatica a comprendere, eppure esistono tutt’ora presso alcune tribù. Quando il capo tribù muore, un parente prossimo è destinato a essere sacrificato durante i funerali per purificare al capo defunto la strada per l’al di là” e per mantenere con lo stesso un rapporto ultraterreno. Tale parente, era stato allertato sull’imminente pericolo. Rivoltosi alla polizia locale, questa si era limitata a consigliargli di fuggire perché i sacrifici umani rientrano nella tradizione di ogni singola regione e non determinano violazione deIle norme dello stato ghanese. Tuttavia, con la fuga il parente del capo sarebbe divenuto un nemico della sua famiglia e dell’intera sua etnia e rischiava lo stesso di essere ucciso anche se ormai, probabilmente, qualcun altro era stato sacrificato in sua vece durante la cerimonia funebre del capo villaggio deceduto.

Convivenza intollerabile

 

Si alla separazione dei coniugi

 

 

L’art. 151 cod. civ. dispone, al comma 1, che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole, al comma 2, che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne sussistano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. La norma è stata così novellata dalla legge n. 151/1975. Nella formulazione originaria era previsto che i comportamenti quali adulterio,abbandono, sevizie, eccessi, minacce o ingiurie gravi, fossero punibili con l’istanza di separazione per colpa.

Assegno di mantenimento

 

Signori siate pronti a pagare

 

La moglie ha difficoltà a reperire un’occupazione adeguatamente remunerativa, percependo solo una retribuzione di tre euro l’ora da un “call center”. Il marito è obbligato a corrispondere l’assegno
di mantenimento, anche se in misura ridotta. Di nuovo dalla Cassazione una pronuncia a favore della moglie. Sentenza n. 2275/2012. Già stabilito in primo e secondo grado, l’obbligo del marito a corrispondete l’assegno di mantenimento per moglie e figlio. Il marito promuove ricorso per Cassazione, ma la Corte conferma le pronunce del Tribunale e della Corte di Appello di Roma.