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Infortunio mortale sul lavoro

Dicembre 1, 2010 · Categoria Articoli e Pubblicazioni 

 

Colui che incarica un lavoratore di eseguire attività edili nella propria abitazione è responsabile di omicidio colposo nel caso in cui si verifica un infortunio e il lavoratore decede anche se si tratta di un lavoratore autonomo

 

“Morti bianche” non solo nei cantieri edili, ma anche nelle civili abitazioni. Tuttavia, il proprietario dell’abitazione che ha incaricato un lavoratore di eseguire opere edili nella propria abitazione è tenuto, al pari dei datori di lavoro di imprese edili, a apprestare gli strumenti, posti dalla legge, atti a garantire la tutela dei lavoratori e se non si attiene alle norme antinfortunistiche, nel caso di un infortunio mortale subito dal lavoratore impiegato per la realizzazione delle opere suddette, il committente risponde del reato di omicidio colposo.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 42465/2010. Il caso in esame riguarda il proprietario di una abitazione, il quale commissionava a un operaio lo svolgimento di lavori edili nella suddetta abitazione e consentiva al medesimo di eseguire tali lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto. In occasione del lavoro assunto, l’operaio, precipitando da una impalcatura non munita di parapetti e non essendo provveduto di cintura di sicurezza, veniva a morte. Il Tribunale di Brindisi, ritenuto il proprietario colpevole del reato di omicidio colposo, condannava lo stesso alla pena di mesi otto di reclusione. La Corte di Appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato ha promosso ricorso per Cassazione, deducendo tutta una serie di censure che la Corte ha ritenuto infondate. Infatti, la Corte ha premesso che la sentenza impugnata ha accertato motivatamente una caduta del lavoratore, in occasione e a causa di lavori svolti, da una altezza di “non inferiore ai m. 3,50, a fronte di una qualità accertata quale autonoma della prestazione resa dal lavoratore, che la sentenza di appello ha definito lavoratore subordinato di altro datore di lavoro. La sentenza ha accertato la mancanza di cinture di sicurezza, di casco e di impalcature, queste ultime sostituite da alcune tavole inchiodate senza parapetto raggiungibili per mezzo di una scala di ferro, nonché la mancanza di qualsiasi altro presidio di sicurezza. Ancora la sentenza ha ritenuto che l’imputato avesse svolto i lavori in economia senza avere preventivamente verificato la idoneità del lavoratore non iscritto in alcun albo artigiano a alcuna lista della Camera di commercio, senza nominare un direttore dei lavori e, pertanto, assumendosi interamente il maggior rischio di una tale organizzazione. Il testo della sentenza impugnata, ha aggiunto la Corte, ha individuato esplicitamente le norme che identificavano la posizione di garanzia del committente in quelle che imponevano l’utilizzo di impalcature e l’uso di casco e cintura per le lavorazioni in altezza. La doverosità delle condotte omesse è stata riassunta nella assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto, qualificata ulteriormente quale violazione delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoro sia nella forma di lavoro subordinato che nella forma di lavoro autonomo. E’ errata, ha aggiunto la Corte, la tesi secondo la quale in caso di prestazione autonoma d’opera il lavoratore autonomo sia l’unico responsabile della sua sicurezza. La sentenza impugnata risulta costruita attraverso le regole della logica sillogistica giudiziaria. La motivazione ha legato la scelta dei lavori in economia al dato della mancata nomina di un direttore dei lavori o di un responsabile tecnico all’altro dato dell’utilizzo di un lavoratore non iscritto in alcun elenco professionale per concludere che l’insieme di tali opzioni, in uno con la mancanza di qualsiasi verifica di idoneità del lavoratore era la prova della assenza di verifica di idoneità professionale del lavoratore autonomo scelto.

 

Anna Teresa Paciotti


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News - 17 / 02 / 2012

Il Condominio appalta i lavori per porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo

 

Per errori di esecuzioni dei lavori alcuni condomini subiscono danni al loro appartamento risponde solo la ditta appaltatrice

In materia di appalto, l’appaltatore esplica l’attività che conduce al compimento dell’ opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò, in linea di principio, non solo esclude la configurabilità di un rapporto institorio tra committente e appaltatore, ma implica anche che solo l’appaItatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati a terzi nella dall’ esecuzione dell’opera. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con la Sentenza n. 2363/2012.

Alcune persone si contendono la proprietà di un cortile

 

A chi appartiene stante che le risultanze catastali né gli atti di vendita sono univoci ?

 

L’affermazione di principio, secondo cui le risultanze catastali devono cedere a quelle dei titoli, può essere corretta e dirimente solo nel caso in cui queste ultime siano univoche e non si prestino a incertezze intepretative, nel qual caso, invece, i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati negli stessi non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell’immobile trasferito, possono valere a integrare il contenuto del negozio e a individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti. Questa la regola enunciata dalla Cassazione con la Sentenza n. 2369/2012. Il caso è complesso. Alcune persone si contendono un cortile chiuso da un portone avente accesso attraverso un portico, con numero civico.

Lavoratore licenziato per aver scritto una missiva di protesta al datore di lavoro

 

Il licenziamento è illegittimo in quanto sproporzionato ma non ritorsivo

 

Una lettera, destinata a conoscenza interna, quand’anche contenga un’elencazione di fatti non provati, può non essere considerata talmente grave, in riferimento al contenuto oggettivamente non denigratorio dei fatti, da comportare il recesso dal rapporto, poiché le esigenze di tutela della struttura gerarchica aziendale devono essere contemperate con il diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e in particolare con il diritto di critica, nel quadro della valutazione di tutte le circostanze del caso, così escludendosi, non solo la giusta causa tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, ma anche il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali che integra il giustificato motivo soggettivo. Pertanto, il licenziamento intimato a seguito della missiva di una lavoratrice che contesta l’operato del datore di lavoro è illegittimo in quanto sproporzionato, ma che sia di natura ritorsiva deve essere fornita la prova da parte della lavoratrice.

Bancarotta distrattiva

 

Configura il reato dismettere parte del patrimonio aziendale

 

Nella bancarotta per distrazione, il dolo assume carattere di dolo generico, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede il dolo specifico e si perfeziona con il dolo generico, ovvero la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Sulla base di tale principio, con la Sentenza n. 6491/2012, la Cassazione ha rigettato, il ricorso, promosso da un imprenditore, avverso la pronuncia di appello che, confermando quanto deciso in primo grado, lo aveva condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta distrattiva, qualificato bancarotta preferenziale e dichiarato inabilitato dall’ esercizio di imprese commerciali e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per lo durata di anni 10.

Infortunio sul lavoro decesso di un operaio

 

La responsabilità è del datore di lavoro

 

In caso di infortunio sul lavoro che causa il decesso di un operaio, la responsabilità è ascrivibile al datore di lavoro laddove questi ha omesso di rispettare l’obbligo di farsi carico della sicurezza dei propri dipendenti, fornendo agli stessi precise informazioni sui rischi esistenti e sulle misure concordate e istruzioni sulle modalità delle operazioni, ciò, anche quando l’infortunio si verifica nell’ambito di un lavoro eseguito sulla base di un impegno di fatto e in assenza di un vero e proprio appalto stipulato con il committente.

Le dichiarazioni dei redditi dei ministri

 

Pubblicate on line

 

 

Sono stati pubblicati e quindi possiamo prendere visione, on line, nei siti internet dei vari ministeri i redditi_dei_ministri dell’attuale governo. C’è una sezione, dedicata al ministro e denominata “scheda di trasparenza” che ci dice quanto ha dichiarato di percepire un ministro. Attenzione, quanto ha dichiarato al fisco, non quanto percepisce effettivamente. Ci fidiamo ? Beh, che male c’è, tanto siamo già alla frutta, quindi apprendere cha anche un ministro del Governo è un evasore, non ci scandalizza. Anche perché, poi, è difficile da apprendere. Sta a vedere che la finanza mette mano a controllare i redditi dei ministri.

News - 16 / 02 / 2012

Risarcimento del danno patrimoniale

 

La cassazione continua a ribadire che il risarcimento va personalizzato anche se liquidato in via equitativa

 

In tema di liquidazione dei diversi aspetti o voci di cui l’unitaria categoria del danno non patrimoniale si compendia l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne, sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento. A tal fine i criteri di liquidazione adottati dal giudice debbono essere pertanto idonei a garantire la così detta personalizzazione del danno. E’ già stato affermato, dalla costante giurisprudenza di legittimità, che le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della loro “vocazione nazionale” in quanto maggiormente testate statisticamente, idonee a essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari e opportuni correttivi ai fini della personalizzazione del ristoro, consente di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione, nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti, sul territorio nazionale.

Condominio opere di manutenzione straordinaria del cortile comune

 

La ripartizione delle spese dipende dalle opere da realizzare

I proprietari di unità immobiliari comprese in un condominio  hanno domandato, al Tribunale di Milano, di accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare, nella parte in cui aveva ripartito tra i condomini, in base ai millesimi di proprietà, la spesa per le opere di manutenzione straordinaria del cortile comune. Essendo il cortile destinato a servire i comproprietari in misura diversa, fungendo anche da copertura delle sottostanti autorimesse di proprietà individuale, il criterio di ripartizione delle spesa avrebbe dovuto conformarsi alla diversa regola di cui all’art. 1123, secondo comma, cod. civ. ai sensi del quale, in materia di ripartizione delle spese condominiale, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Duello a armi non pari in discoteca per una ragazza

 

Si tratta di tentato omicidio ?

 

Mentre sta ballando in una discoteca con un ragazza, viene aggredito dall’ex della ragazza, che usando un coltello lo ferisce in modo grave. L’aggressore è tratto in arresto con l’imputazione di tentato omicidio. Il Tribunale riteneva che il compendio indiziario, che fondava l’addebito mosso a carico dell’indagato, era rappresentato dal contenuto della denuncia presentata dalla persona offesa; dalle dichiarazioni dello stesso indagato; dalle sommarie informazioni testimoniali rese da un amico della vittima, presente ai fatti, dal barman e dall’addetto alla clientela della discoteca; dalle dichiarazioni rese dalla ragazza contesa.

Regioni interessate da calamità naturali

 

Dalla Consulta no all’incremento dei tributi per le regioni interessate da calamità naturali che vanno a reintegrare le risorse del fondo Nazionale di Protezione Civile

 

Tutta da leggere la Sentenza n. 22/2012, emessa dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto legge n. 225/2010,  “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, promossi dalle Regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana.

Da caporeparto a semplice commesso

 

E’ demansionamento e va risarcito il danno da dequalificazione professionale

 

Lavora per anni nel supermercato di una società della grande distribuzione con la qualifica di responsabile di reparto di macelleria. Ma, è un dipendente “scomodo” fruisce dei permessi di cui allalegge n. 104/1992. Così, quando chiede di essere trasferito nel supermercato della città in cui risiede, nell’erroneo convincimento che quest’ultimo appartenesse alla medesima società, questa approfitta dell’occasione e interpreta la domanda quale domanda di dimissioni. Un’altra società lo invitata a prendere servizio presso il supermercato sito nel luogo di residenza del lavoratore, che, in via cautelativa prende servizio, impugnando, tuttavia, il licenziamento comunicatogli dalla prima società, non avendo egli giammai presentato le dimissioni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

 

Per escludere l’applicazione della misura cautelare va dimostrato che l’ente ha posto a disposizione dello Stato il profitto conseguito e che ha adottato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati

 

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di personalita’ giuridica, all’articolo 9, comma 2, dispone le sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che sono sono la sanzione pecuniaria; l’interdizione dall’esercizio dell’attivita’; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riconoscimento dello status di rifugiato

 

Si al clandestino che fugge dal suo paese perché perseguitato per motivi religiosi

 

Pratiche tribali che facciamo fatica a comprendere, eppure esistono tutt’ora presso alcune tribù. Quando il capo tribù muore, un parente prossimo è destinato a essere sacrificato durante i funerali per purificare al capo defunto la strada per l’al di là” e per mantenere con lo stesso un rapporto ultraterreno. Tale parente, era stato allertato sull’imminente pericolo. Rivoltosi alla polizia locale, questa si era limitata a consigliargli di fuggire perché i sacrifici umani rientrano nella tradizione di ogni singola regione e non determinano violazione deIle norme dello stato ghanese. Tuttavia, con la fuga il parente del capo sarebbe divenuto un nemico della sua famiglia e dell’intera sua etnia e rischiava lo stesso di essere ucciso anche se ormai, probabilmente, qualcun altro era stato sacrificato in sua vece durante la cerimonia funebre del capo villaggio deceduto.

Convivenza intollerabile

 

Si alla separazione dei coniugi

 

 

L’art. 151 cod. civ. dispone, al comma 1, che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole, al comma 2, che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne sussistano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. La norma è stata così novellata dalla legge n. 151/1975. Nella formulazione originaria era previsto che i comportamenti quali adulterio,abbandono, sevizie, eccessi, minacce o ingiurie gravi, fossero punibili con l’istanza di separazione per colpa.

Assegno di mantenimento

 

Signori siate pronti a pagare

 

La moglie ha difficoltà a reperire un’occupazione adeguatamente remunerativa, percependo solo una retribuzione di tre euro l’ora da un “call center”. Il marito è obbligato a corrispondere l’assegno
di mantenimento, anche se in misura ridotta. Di nuovo dalla Cassazione una pronuncia a favore della moglie. Sentenza n. 2275/2012. Già stabilito in primo e secondo grado, l’obbligo del marito a corrispondete l’assegno di mantenimento per moglie e figlio. Il marito promuove ricorso per Cassazione, ma la Corte conferma le pronunce del Tribunale e della Corte di Appello di Roma.