Infortunio mortale sul lavoro
Colui che incarica un lavoratore di eseguire attività edili nella propria abitazione è responsabile di omicidio colposo nel caso in cui si verifica un infortunio e il lavoratore decede anche se si tratta di un lavoratore autonomo
“Morti bianche” non solo nei cantieri edili, ma anche nelle civili abitazioni. Tuttavia, il proprietario dell’abitazione che ha incaricato un lavoratore di eseguire opere edili nella propria abitazione è tenuto, al pari dei datori di lavoro di imprese edili, a apprestare gli strumenti, posti dalla legge, atti a garantire la tutela dei lavoratori e se non si attiene alle norme antinfortunistiche, nel caso di un infortunio mortale subito dal lavoratore impiegato per la realizzazione delle opere suddette, il committente risponde del reato di omicidio colposo.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 42465/2010. Il caso in esame riguarda il proprietario di una abitazione, il quale commissionava a un operaio lo svolgimento di lavori edili nella suddetta abitazione e consentiva al medesimo di eseguire tali lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto. In occasione del lavoro assunto, l’operaio, precipitando da una impalcatura non munita di parapetti e non essendo provveduto di cintura di sicurezza, veniva a morte. Il Tribunale di Brindisi, ritenuto il proprietario colpevole del reato di omicidio colposo, condannava lo stesso alla pena di mesi otto di reclusione. La Corte di Appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato ha promosso ricorso per Cassazione, deducendo tutta una serie di censure che la Corte ha ritenuto infondate. Infatti, la Corte ha premesso che la sentenza impugnata ha accertato motivatamente una caduta del lavoratore, in occasione e a causa di lavori svolti, da una altezza di “non inferiore ai m. 3,50, a fronte di una qualità accertata quale autonoma della prestazione resa dal lavoratore, che la sentenza di appello ha definito lavoratore subordinato di altro datore di lavoro. La sentenza ha accertato la mancanza di cinture di sicurezza, di casco e di impalcature, queste ultime sostituite da alcune tavole inchiodate senza parapetto raggiungibili per mezzo di una scala di ferro, nonché la mancanza di qualsiasi altro presidio di sicurezza. Ancora la sentenza ha ritenuto che l’imputato avesse svolto i lavori in economia senza avere preventivamente verificato la idoneità del lavoratore non iscritto in alcun albo artigiano a alcuna lista della Camera di commercio, senza nominare un direttore dei lavori e, pertanto, assumendosi interamente il maggior rischio di una tale organizzazione. Il testo della sentenza impugnata, ha aggiunto la Corte, ha individuato esplicitamente le norme che identificavano la posizione di garanzia del committente in quelle che imponevano l’utilizzo di impalcature e l’uso di casco e cintura per le lavorazioni in altezza. La doverosità delle condotte omesse è stata riassunta nella assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto, qualificata ulteriormente quale violazione delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoro sia nella forma di lavoro subordinato che nella forma di lavoro autonomo. E’ errata, ha aggiunto la Corte, la tesi secondo la quale in caso di prestazione autonoma d’opera il lavoratore autonomo sia l’unico responsabile della sua sicurezza. La sentenza impugnata risulta costruita attraverso le regole della logica sillogistica giudiziaria. La motivazione ha legato la scelta dei lavori in economia al dato della mancata nomina di un direttore dei lavori o di un responsabile tecnico all’altro dato dell’utilizzo di un lavoratore non iscritto in alcun elenco professionale per concludere che l’insieme di tali opzioni, in uno con la mancanza di qualsiasi verifica di idoneità del lavoratore era la prova della assenza di verifica di idoneità professionale del lavoratore autonomo scelto.
Anna Teresa Paciotti
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