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Corte di Cassazione – Sentenza n. 42465/2010

Dicembre 1, 2010 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari 

 

Infortunio mortale sul lavoro - Colui che incarica un lavoratore di eseguire attività edili nella propria abitazione è responsabile di omicidio colposo nel caso in cui si verifichi un infortunio e il lavoratore decede anche se si tratta di un lavoratore autonomo

Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. Sent. del 01.12.2010, n. 42465
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Anna Maria De Sandro la quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio
Considerata la memoria delle parti civili (…) sottoscritta dalle parti stesse:
Udito l’Avvocato T. C. B. che ha concluso per I’accoglimento del ricorso

RILEVATO IN FATTO

La corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Brindisi Sezione di Fasano che ha ritenuto (…) responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p e ritenute le concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. - All’udienza pubblica del 9/7/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

RITENUTO IN DIRITTO

La contestazione addebitata al (…) di aver cagionato per colpa la morte di (…) perché, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, consentiva al (…) da lui incaricato, di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto
(le indagini avevano individuato lo svolgimento di attività lavorativa ad altezza superiore ai metri due), sicché il (…), in occasione del lavoro assunto, precipitando da una impalcatura non munita di parapetti con le cautele di cui all’art. 27 DPR 27/4/1955 n. 547 e non essendo provveduto di cintura di sicurezza, veniva a morte il 31/7/2001.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per:

1. Nullità della sentenza ai primo grado ex artt. 521 522 c.p. per mancata correlazione tra colpa contestata sotto il profilo omissivo improprio, riferita al DPR 547/1955 e 164/1956, e quella ritenuta in definitiva sotto il profilo di colpa specifica per affermata responsabilità anche in relazione alle norme di cui al D. Lgs. 626/94 e 494/96 e all’elemento di riferimento dei relativi obblighi in capo all’imputato.
1b) Nullità della sentenza di appello ex artt. 597, 521, 522 c.p.p. per ulteriore mancata correlazione ex se tra colpa specifica contestata e quella ritenuta in definitiva in relazione a diversi nuovi profili dei decreti legislativi citati.
2. Inosservanza della legge penale. Erronea e mancata applicazione delle altre norme giuridiche rilevanti ( art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 40 e 42 c.p; e all’art. 7 D.Lgs. 626/94 e al D.Lgs. 494/96 nonché all’art. 27 DPR 547/ 955 con conseguente violazione dell’art. 530 co. 2 c.p.p. e 533 co. 1 c.p.p.;
2 b) manifesta illogicità della motivazione relativa alla ritenuta caduta del lavoratore dall’impalcatura con conseguente violazione dell’art. 530 cc. 2 e 533 co. 1.
3 Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ( con riferimento agli artt. 606 lett b) c.p.p., 40 e 42 c.p., 27 DPR 647/55 e conseguente violazione degli artt. 530 co. 2 e 533 co. 1 c.p.p.
4 Subordinata assenza di motivazione e comunque manifesta illogicità di quella eventualmente ravvisabile in ordine alla ritenuta mancanza di verifica dell’idoneità tecnica del lavoratore autonomo ( art. 606 lett e c.p.p., con violazione degli artt. 530 co. 2 e 533 co. 1 c.p.
5 Inosservanza dell’art. 40 c.p. in ordine al nesso di causalità tra l’eventuale ritenuta inidoneità e l’evento per come correttamente ricostruibile con conseguente violazione degli artt. 530 co. 2 e 533 co. 1 c.p.p.
6 Manifesta illogicità della motivazione relativa alla ritenuta caduta del lavoratore dalla impalcatura ( art. 606 lett e) con conseguente violazione degli artt. 530 co. 2 e 533 co. 1 c.p.p.)
In subordine il ricorrente denunzia:
a) illogicità manifesta della motivazione relativa alla applicata equivalenza delle circostanze
b) lnosservanza ed erronea applicazione degli artt. 539 e 2697 c.c., 606 lett b) c.p.p.
mancanza di motivazione;
c) Illogicità manifesta della motivazione per apparenza della stessa (606 lett e) c.p.p.

Il ricorso è infondato nella sua interezza e deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Si deve premettere che la sentenza impugnata accerta motivatamente una caduta del lavoratore, avvenuta il 19/4/200, in occasione e a causa di lavori svolti, da una altezza di “non meno di m. 3,50″ e comunque a “due metri”, a fronte di una qualità accertata come autonoma della prestazione resa dal lavoratore, che la sentenza di appello definisce lavoratore subordinato di altro datore di lavoro. La sentenza accerta la mancanza di cinture di sicurezza, di casco e di impalcature, queste ultime sostituite invece da “alcune tavole inchiodate”"senza parapetto” raggiungibili per mezzo di “una scala di ferro” nonché, e infine, la mancanza di qualsiasi altro presidio di sicurezza. Ancora la sentenza ritiene che (…) abbia svolto i lavori in economia senza avere preventivamente verificato la idoneità del lavoratore non iscritto in alcun albo artigiano ad alcuna lista della Camera di commercio, senza nominare un direttore dei lavori e dunque assumendosi interamente il maggior rischio di una così fatta organizzazione. Tanto premesso, la prima censura deve essere rigettata. Già la sentenza del Tribunale ha richiamato gli obblighi di cui al D. Lgs. 494/96 e D.Lgs. 626/94 e già l’imputato aveva proposto in appello censura per mancata correlazione tra colpa contestata e colpa diversa ritenuta. La motivazione di appello ha illustrato per più profili la assenza di qualsiasi violazione dell’art. 522 c.p.p., ponendo a base del percorso motivazionale la certa persistenza della identità tra fatti contestati e fatti ritenuti, la piena, esplicazione dei diritti di difesa rispetto alla chiara certezza dei fatti contestati, la corrispondenza della espressione “in qualità di committente” contenuta in rubrica, alla regolazione di cui al D.Lgs. 626/94 e 494/96 che di quella qualità espressamente si occupano, la comprensività della contestazione ” in assenza di qualsivoglia cautela” alle specifiche violazioni cautelari dettagliate in sentenza la irrilevanza della eventuale aggiunta di un profilo di colpa a quelli tutti contestati; il testo della sentenza impugnata individua esplicitamente le norme che identificavano la posizione di garanzia (…) in quelle che imponevano l’utilizzo di impalcature e l’uso di casco e cintura per le lavorazioni in altezza ed altrettanto esplicitamente menziona il D.Lgs. 626/94 nonché il D.Lgs. 494/96. La corrispondenza tra norme indicate in contestazione e norme assunte a perimetrare la colpa addebitata, non può essere negata come invece fa il ricorso. La corrispondenza tra concatenazione causale produttiva della morte individuata in rubrica e concatenazione causale produttiva della morte individuata in motivazione è piena ed egualmente innegabile. La doverosità delle condotte omesse è riassunta, nell’uno e nell’altro testo, nella assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto (considerata la doverosità di cautele per lavori ad altezza superiore ai metri uno e cinquanta disciplinata dall’art .27 DPR 27/4/1955 n. 547 o quella di cautele necessarie solo per lavori ad altezze maggiori ritenuta da norme sostanzialmente più favorevoli all’imputato di cui all’art. 34 D.Lgs. 626/94) qualificata ulteriormente come violazione delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoro sia nella forma di lavoro subordinato che nella forma di lavoro autonomo. Il richiamo di altra normativa utile a confermare la ricorrenza della colpa contestata e ritenuta ( DPR 547/55 nonché D.Lgs 626/94 e D. Lgs. 494/96) costituisce ridondanza motivazionale e non anche violazione dell’art. 522 c.p.p. Il nucleo decisivo della motivazione impugnata accerta la omissione di cautele, suggerite anche solo dal buon senso dalla parametrazione delle misure essenziali previste per la prevenzione degli infortuni nell’edilizia e per il lavoro subordinata fino al 1996 con quelle concretamente omesse nel caso che ne occupa.
Anche la censura sopra indicata come1 b) deve essere rigettata.
Ribadita la separazione poco sopra operata tra nucleo centrale della motivazione e argomenti ridondanti, separazione che impone di escludere ogni utilizzo diretto dei D. Lgs 626/94 e 494/96, resta la coincidenza tra fatti e titoli di delimitazione delle condotte doverose operata in rubrica con fatti e titoli di delimitazione delle condotte doverose operata in motivazione. Per completezza resta da rilevare che la unitaria tutela del diritto alla salute indivisibilmente operata agli artt. 32. Cost.
2087c.c , co. 1 L. 23/1271978 art. 833 impone la utilizzazione dei parametri di sicurezza stabiliti espressamente per il lavoratori subordinati nell’impresa, per ogni altro ‘tipo di lavoro. Tale indivisibilità delle tutele è evidente nella loro progressiva estensione a forme di lavoro equiparate e a situazioni di istruzione ( art. 3 co. 2 DPR 547/1955) e nella progressiva amplificazione del campo di applicazione delle norme antinfortunistiche anche oltre la organizzazione di impresa (artt. 1 e 2 D.Lvo. 19/9/94n. 626) fino all’esercizio dell’artigianato (artt. 1 e 4 del DPR 30/6/1965 n. 1124 come inciso da Corte Cost. 26/7/1988 n. 880) agli associati in partecipazione ( art. 4 sopra menzionato come inciso da Corte Cost. 15/7/1 992 n. 332).
In una lettura diacronica della legislazione alluvionale in tema di tutela della salute (e dunque di perimetrazione delle posizioni di garanzia identificabili nel sistema delle leggi) questa Corte ( Cass. Peni Sez IV ud 10/11/2009 Gazzotti e altri imp) ha già affermato. che le misure apprestate dal D. Lvo 19/9/1994 n. 626 a tutela della salute per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici, costituiscono il sistema di protezione più ampio che la strumentazione giuridica attraverso i suoi metodi definitori possa realizzare. Invero il D.Lvo 626/1994 appresta protezione per il diritto alla salute e per la sicurezza dei lavoratori dipendenti di un imprenditore che svolgono attività di lavoro nell’ambito della sua organizzazione di impresa, per i lavoratori impiegati da imprese appaltatrici che lavorino all’interno di una azienda o di una unità produttiva, per i lavoratori autonomi affidatari di lavori all’interno di una azienda o di una sua unità produttiva ex art. 7 D .Lvo 626/1994. La legge penale modula dunque la figura del datore di lavoro e la assunzione di obbligazioni di garanzia coerenti alle tutele di legge, su una pluralità di modelli di lavoro in settori pubblici e privati, di lavoro subordinato direttamente utilizzato e di lavoro subordinato contrattato con terzi, di lavoro subordinato e di lavoro autonomo. certamente eccedente la sola figura del lavoro subordinato come è fatto chiaro dalla lettera dell’art. 7 del D. Lvo 626/1994 e come, a livello di assetto di sistema, consegue alla moltiplicazione delle forme di lavoro introdotta con la legislazione dei primi anni 2000 ( a partire dai Decreti Legislativi del settembre 2003). La formula utilizzata dal D.Lgs. 626/1994 supera la ristrettezza della definizione della rubrica dell’art. 3 del DPR 27/4/1955 n. 547 che, peraltro, nella combinazione ( art. 3 co 1 e co 2 dello stesso DPR) tra definizione di lavoratore subordinato e lavoratore equiparato al lavoratore subordinato agli effetti della applicazione della normativa antinfortunistica, già dal 1955 evidenziata l’erroneità della tesi di diritto secondo la quaIe l’ ordinamento positivo italiano appresta la tutela della salute per i soli lavoratori subordinati.
In ogni caso la costante giurisprudenza di questa Corte ha tenuto ben fermo che per chiunque gestisce imprese,opifici, cantieri, oltre alla obbligazione di garanzia relativa ai lavoratori dipendenti dell’imprenditore o comunque presenti nei luoghi di lavoro per causa di lavoro, si aggiunge una ulteriore obbligazione di garanzia verso chiunque acceda a quegli impianti, obbligazione correlata agli obblighi specifici di sicurezza che cautelano le attività organizzate ma anche agli obblighi generali di non esporre alcuno a rischi generici o ambientali ( Cass 14/7/2006 n 30587 citata dallo stesso ricorrente), derivati dalla attività del soggetto gravato per legge per contratto o per assunzione di fatto, dalla obbligazione di garanzia.
Il secondo motivo di censura deve essere rigettato con il richiamo delle considerazioni sopra già svolte in punto di regole cautelari specifiche e generiche applicabili, e delle considerazioni in tema dì individuazione della posizione di garanzia del proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta, a fronte di lavorazioni, in quota superiore ai metri due. Le considerazioni svolte configurano come errata la tesi in diritto secondo la quale in caso di prestazione autonoma (d’opera) il lavoratore autonomo sia comunque l’unico responsabile della sua sicurezza. Contro le tesi di ricorso deve aggiungersi che l’evidenza del rischio a cui il lavoratore fu concretamente esposto ( assenza di qualsiasi presidio di sicurezza per lavori in quota superiore a metri 2) delinea al meglio le omissioni addebitate e puntualmente accertate a carico del proprietario committente.
La censura di cui al punto sopra indicato come 2 b) deve pure essere rigettata. La censura propone una ricostruzione in fatto alternativa a quella motivatamente assunta dalla sentenza impugnata che con corretto governo delle regole dell’argomentazione e con critica valutazione di tutti i dati raccolti ( valutazione operata anche con compiuta e non contraddittoria considerazione delle altezze di tutte le piattaforme utilizzate) e delle pur dissonanti valutazioni peritali acquisite al processo, ha concluso che il lavoratore subì una precipitazione da altezza superiore a due metri con un accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità.
La censura indicata come n. 2 è egualmente da rigettare perché erroneamente- secondo quanto si è fin qui affermato- nega che il committente avesse l’obbligazione, al tempo del fatto contestato (19/4/2001), in ordine alla salute e alla sicurezza del lavoratore autonomo incaricato di opera dall’imputato.
Anche la censura di cui al n. 3 relativa alla erronea applicazione degli artt. 40, 42 c.p., 27 DPR 647/55 e conseguente violazione dell’art. 530 co. 2 e 533 c.c. 1 c.p.p. deve essere rigettata. Invero la sentenza impugnata ha accertato con ragionevole certezza la altezza del punto di precipitazione e la identificazione della catena causale che lega la morte conseguente a precipitazione alla assenza di presidi anticaduta nonché, ad un tempo, la causalità della colpa che consente di attribuire alle omissioni addebitate - nei limiti che sopra si è detto- al committente che non onorò le obbligazioni rivenienti dalla sua posizione di garanzia già sopra identificata.
La censura di cui al n. 4 è infondata perché ampia, costruita attraverso le regole della logica sillogistica giudiziaria, è la motivazione che lega la scelta dei lavori in economia al dato della mancata nomina di un direttore dei lavori o di un responsabile tecnico all’altro dato dell’utilizzo di lavoratore non iscritto in alcun elenco professionale ( artigianato o camera di commercio) per concludere che l’insieme di tali opzioni, in una alla mancanza di qualsiasi verifica di idoneità del lavoratore (meramente sostituita dall’invio di costui su richiesta del committente e su indicazione di un geometra) è prova della assenza di verifica di idoneità professionale del lavoratore autonomo scelto. La quinta censura è da rigettare perché la adeguata motivazione sulla omessa verifica della professionalità del dipendente è solo un episodio proprio dell’insieme di omissioni tutte accomunate nel giudizio di assenza della adozione a cura del committente di qualsiasi presidio antinfortunistico. Tale episodio è utilizzato, dalla sentenza impugnata in punto di ricostruzione del contesto omissivo nel quale maturò l’infortunio mortale. Peraltro ancora una volta la censura proposta contro l’accertamento del fatto ritenuto in sentenza, al di là della formula usata per qualificarla, si pone come una proposta di riesame del merito certamente non ammissibile in sede di legittimità.
La sesta censura è pure da rigettare perché, ancora una volta si sollecita la rivalutazione di un accertamento correttamente operato dal giudice del merito così da escludere qualsiasi possibilità dì utilizzare gli artt. 530 co. 2 e 533 co. 1 c.p.p. Avendo la ricostruzione di sentenza superato qualsiasi contraddizione e attinto una compiuta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
Le censura subordinate sono egualmente da rigettare.
La censura in ordine alla motivazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze è aspecifica.
La censura in ordine alta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 539 c.p.p. e 2697 c.c., è egualmente da rigettare. La discutibile distinzione tra danno evento e danno conseguenza inappropriata a fronte della violazione di una norma giuridica posta a tutela della vita degli individui non è adeguata a cancellare la esistenza certa di un danno monetizzabile e risarcibile ( salva la verifica del suo ammontare) in ogni caso di morte cagionata per inosservanza di norme ordinamentali, sicché il fatto principale da provare non richiede l’applicazione del criterio di riparto dell’onere della prova certamente indispensabile in ordine ai fatti (secondari) derivati da quella morte. E’ infine infondata la censura relativa al carattere apparente della motivazione
che, al di là del dissenso del ricorrente, ha fornito ampia dimostrazione delle ragioni poste a base della statuizione adottata. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 01.12.2010

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News - 17 / 02 / 2012

Il Condominio appalta i lavori per porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo

 

Per errori di esecuzioni dei lavori alcuni condomini subiscono danni al loro appartamento risponde solo la ditta appaltatrice

In materia di appalto, l’appaltatore esplica l’attività che conduce al compimento dell’ opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò, in linea di principio, non solo esclude la configurabilità di un rapporto institorio tra committente e appaltatore, ma implica anche che solo l’appaItatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati a terzi nella dall’ esecuzione dell’opera. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con la Sentenza n. 2363/2012.

Alcune persone si contendono la proprietà di un cortile

 

A chi appartiene stante che le risultanze catastali né gli atti di vendita sono univoci ?

 

L’affermazione di principio, secondo cui le risultanze catastali devono cedere a quelle dei titoli, può essere corretta e dirimente solo nel caso in cui queste ultime siano univoche e non si prestino a incertezze intepretative, nel qual caso, invece, i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati negli stessi non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell’immobile trasferito, possono valere a integrare il contenuto del negozio e a individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti. Questa la regola enunciata dalla Cassazione con la Sentenza n. 2369/2012. Il caso è complesso. Alcune persone si contendono un cortile chiuso da un portone avente accesso attraverso un portico, con numero civico.

Lavoratore licenziato per aver scritto una missiva di protesta al datore di lavoro

 

Il licenziamento è illegittimo in quanto sproporzionato ma non ritorsivo

 

Una lettera, destinata a conoscenza interna, quand’anche contenga un’elencazione di fatti non provati, può non essere considerata talmente grave, in riferimento al contenuto oggettivamente non denigratorio dei fatti, da comportare il recesso dal rapporto, poiché le esigenze di tutela della struttura gerarchica aziendale devono essere contemperate con il diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e in particolare con il diritto di critica, nel quadro della valutazione di tutte le circostanze del caso, così escludendosi, non solo la giusta causa tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, ma anche il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali che integra il giustificato motivo soggettivo. Pertanto, il licenziamento intimato a seguito della missiva di una lavoratrice che contesta l’operato del datore di lavoro è illegittimo in quanto sproporzionato, ma che sia di natura ritorsiva deve essere fornita la prova da parte della lavoratrice.

Bancarotta distrattiva

 

Configura il reato dismettere parte del patrimonio aziendale

 

Nella bancarotta per distrazione, il dolo assume carattere di dolo generico, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede il dolo specifico e si perfeziona con il dolo generico, ovvero la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Sulla base di tale principio, con la Sentenza n. 6491/2012, la Cassazione ha rigettato, il ricorso, promosso da un imprenditore, avverso la pronuncia di appello che, confermando quanto deciso in primo grado, lo aveva condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta distrattiva, qualificato bancarotta preferenziale e dichiarato inabilitato dall’ esercizio di imprese commerciali e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per lo durata di anni 10.

Infortunio sul lavoro decesso di un operaio

 

La responsabilità è del datore di lavoro

 

In caso di infortunio sul lavoro che causa il decesso di un operaio, la responsabilità è ascrivibile al datore di lavoro laddove questi ha omesso di rispettare l’obbligo di farsi carico della sicurezza dei propri dipendenti, fornendo agli stessi precise informazioni sui rischi esistenti e sulle misure concordate e istruzioni sulle modalità delle operazioni, ciò, anche quando l’infortunio si verifica nell’ambito di un lavoro eseguito sulla base di un impegno di fatto e in assenza di un vero e proprio appalto stipulato con il committente.

Le dichiarazioni dei redditi dei ministri

 

Pubblicate on line

 

 

Sono stati pubblicati e quindi possiamo prendere visione, on line, nei siti internet dei vari ministeri i redditi_dei_ministri dell’attuale governo. C’è una sezione, dedicata al ministro e denominata “scheda di trasparenza” che ci dice quanto ha dichiarato di percepire un ministro. Attenzione, quanto ha dichiarato al fisco, non quanto percepisce effettivamente. Ci fidiamo ? Beh, che male c’è, tanto siamo già alla frutta, quindi apprendere cha anche un ministro del Governo è un evasore, non ci scandalizza. Anche perché, poi, è difficile da apprendere. Sta a vedere che la finanza mette mano a controllare i redditi dei ministri.

News - 16 / 02 / 2012

Risarcimento del danno patrimoniale

 

La cassazione continua a ribadire che il risarcimento va personalizzato anche se liquidato in via equitativa

 

In tema di liquidazione dei diversi aspetti o voci di cui l’unitaria categoria del danno non patrimoniale si compendia l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne, sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento. A tal fine i criteri di liquidazione adottati dal giudice debbono essere pertanto idonei a garantire la così detta personalizzazione del danno. E’ già stato affermato, dalla costante giurisprudenza di legittimità, che le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della loro “vocazione nazionale” in quanto maggiormente testate statisticamente, idonee a essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari e opportuni correttivi ai fini della personalizzazione del ristoro, consente di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione, nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti, sul territorio nazionale.

Condominio opere di manutenzione straordinaria del cortile comune

 

La ripartizione delle spese dipende dalle opere da realizzare

I proprietari di unità immobiliari comprese in un condominio  hanno domandato, al Tribunale di Milano, di accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare, nella parte in cui aveva ripartito tra i condomini, in base ai millesimi di proprietà, la spesa per le opere di manutenzione straordinaria del cortile comune. Essendo il cortile destinato a servire i comproprietari in misura diversa, fungendo anche da copertura delle sottostanti autorimesse di proprietà individuale, il criterio di ripartizione delle spesa avrebbe dovuto conformarsi alla diversa regola di cui all’art. 1123, secondo comma, cod. civ. ai sensi del quale, in materia di ripartizione delle spese condominiale, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Duello a armi non pari in discoteca per una ragazza

 

Si tratta di tentato omicidio ?

 

Mentre sta ballando in una discoteca con un ragazza, viene aggredito dall’ex della ragazza, che usando un coltello lo ferisce in modo grave. L’aggressore è tratto in arresto con l’imputazione di tentato omicidio. Il Tribunale riteneva che il compendio indiziario, che fondava l’addebito mosso a carico dell’indagato, era rappresentato dal contenuto della denuncia presentata dalla persona offesa; dalle dichiarazioni dello stesso indagato; dalle sommarie informazioni testimoniali rese da un amico della vittima, presente ai fatti, dal barman e dall’addetto alla clientela della discoteca; dalle dichiarazioni rese dalla ragazza contesa.

Regioni interessate da calamità naturali

 

Dalla Consulta no all’incremento dei tributi per le regioni interessate da calamità naturali che vanno a reintegrare le risorse del fondo Nazionale di Protezione Civile

 

Tutta da leggere la Sentenza n. 22/2012, emessa dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto legge n. 225/2010,  “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, promossi dalle Regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana.

Da caporeparto a semplice commesso

 

E’ demansionamento e va risarcito il danno da dequalificazione professionale

 

Lavora per anni nel supermercato di una società della grande distribuzione con la qualifica di responsabile di reparto di macelleria. Ma, è un dipendente “scomodo” fruisce dei permessi di cui allalegge n. 104/1992. Così, quando chiede di essere trasferito nel supermercato della città in cui risiede, nell’erroneo convincimento che quest’ultimo appartenesse alla medesima società, questa approfitta dell’occasione e interpreta la domanda quale domanda di dimissioni. Un’altra società lo invitata a prendere servizio presso il supermercato sito nel luogo di residenza del lavoratore, che, in via cautelativa prende servizio, impugnando, tuttavia, il licenziamento comunicatogli dalla prima società, non avendo egli giammai presentato le dimissioni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

 

Per escludere l’applicazione della misura cautelare va dimostrato che l’ente ha posto a disposizione dello Stato il profitto conseguito e che ha adottato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati

 

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di personalita’ giuridica, all’articolo 9, comma 2, dispone le sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che sono sono la sanzione pecuniaria; l’interdizione dall’esercizio dell’attivita’; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riconoscimento dello status di rifugiato

 

Si al clandestino che fugge dal suo paese perché perseguitato per motivi religiosi

 

Pratiche tribali che facciamo fatica a comprendere, eppure esistono tutt’ora presso alcune tribù. Quando il capo tribù muore, un parente prossimo è destinato a essere sacrificato durante i funerali per purificare al capo defunto la strada per l’al di là” e per mantenere con lo stesso un rapporto ultraterreno. Tale parente, era stato allertato sull’imminente pericolo. Rivoltosi alla polizia locale, questa si era limitata a consigliargli di fuggire perché i sacrifici umani rientrano nella tradizione di ogni singola regione e non determinano violazione deIle norme dello stato ghanese. Tuttavia, con la fuga il parente del capo sarebbe divenuto un nemico della sua famiglia e dell’intera sua etnia e rischiava lo stesso di essere ucciso anche se ormai, probabilmente, qualcun altro era stato sacrificato in sua vece durante la cerimonia funebre del capo villaggio deceduto.

Convivenza intollerabile

 

Si alla separazione dei coniugi

 

 

L’art. 151 cod. civ. dispone, al comma 1, che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole, al comma 2, che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne sussistano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. La norma è stata così novellata dalla legge n. 151/1975. Nella formulazione originaria era previsto che i comportamenti quali adulterio,abbandono, sevizie, eccessi, minacce o ingiurie gravi, fossero punibili con l’istanza di separazione per colpa.

Assegno di mantenimento

 

Signori siate pronti a pagare

 

La moglie ha difficoltà a reperire un’occupazione adeguatamente remunerativa, percependo solo una retribuzione di tre euro l’ora da un “call center”. Il marito è obbligato a corrispondere l’assegno
di mantenimento, anche se in misura ridotta. Di nuovo dalla Cassazione una pronuncia a favore della moglie. Sentenza n. 2275/2012. Già stabilito in primo e secondo grado, l’obbligo del marito a corrispondete l’assegno di mantenimento per moglie e figlio. Il marito promuove ricorso per Cassazione, ma la Corte conferma le pronunce del Tribunale e della Corte di Appello di Roma.