Risarcimento per danni conseguenti a errore medico
La cartella clinica del paziente redatta in maniera lacunosa costituisce una prova presuntiva della responsabilità del medico
Ribaditi dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1538/2010, i principi secondo i quali, in tema di responsabilità professionale da contratto sociale del medico, al fine del riparto dell’onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto e l’aggravamento della patologia
o l’insorgenza di una affezione e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Inoltre, le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia quale figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, sia quale nesso eziologico presunto, stante che l’imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria. Il Caso esaminato dalla Corte riguarda uno dei tanti casi della così detta “mala sanità”. I congiunti di un paziente, interdetto a seguito delle gravissime lesioni e invalidità riportate per effetto degli interventi di chirurgia vascolare praticatigli da un medico chirurgo in una struttura ospedaliera, convenivano in giudizio, il medico, la struttura sanitaria e la Compagnia assicuratrice, al fine di sentir dichiarare il loro diritto al risarcimento per i danni subiti dagli stessi e dal loro congiunto. Infatti, quest’ultimo era stato sottoposto a tromboendoarterioctomia carotidea, nel corso della quale erano insorte complicazioni. Dopo il risveglio, presentando sintomi significativi di trombosi in atto, subito confermata dalla effettuazione di eco doppler, il paziente era stato sottoposto a un nuovo intervento con esito infausto, non riuscendo il chirurgo a ripristinare il circolo sanguigno della carotide. Ma, il Tribunale rigettava la domanda. La Corte di Appello di Bologna confermava il giudizio di primo grado. Avverso la sentenza di appello, i congiunti del paziente hanno promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha duramente criticato la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso. Ci preme sottolineare i termini usati dalla Corte con riferimento alla sentenza di appello, ovvero all’operato del giudice del merito : … motivazione a dir poco perplessa, … il giudice ha sbrigativamente richiamato il parere di altri specialisti e non ha neppure avuto cura di riportare il risultato della c.t.u. …, … ignorando le articolate censure formulate nei motivi di gravame, il giudice ha in maniera puramente assertiva definito necessitata l’applicazione di un innesto con materiale sintetico, … il giudice ha apoditticamente escluso, nel suo confuso e oscuro argomentare …, …il giudice del merito, con argomentazioni, oltre che contraddittorie, illogiche e in vari punti puramente assertive… Con ciò, vorremmo osservare che, quando si affronta il tema della Giustizia, non ci si può limitare a rilevare solo la lentezza dei processi. Tornando al caso in esame, la Corte ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In primo luogo che, qualificata quale contrattuale la responsabilità e della struttura e del medico nei confronti del paziente per danni derivati dall’esercizio di attività di carattere sanitario, sono stati risolti i problemi connessi al riparto dell’onere della prova. Ovvero, rimasta inadempiuta una obbligazione, il creditore, il quale agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, è tenuto solo provare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ulteriormente precisandosi, in tale prospettiva, che eguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, stante che, in tale ipotesi, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, mentre graverà sempre sul debitore l’onere di dimostrare il contrario. Una volta dimostrato il contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, con l’allegazione di inadempienze specifiche, idonee a provocarli, grava sulla controparte dimostrare o che l’inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur essendovi stato, non ha determinato il danno lamentato. In contesti, quale quello del caso di specie, lo sforzo probatorio del ricorrente può non spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi quali causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. La Corte ha anche ribadito che la medesima, chiamata a occuparsi di casi in cui la ricostruzione delle modalità e della tempistica della condotta del medico non poteva giovarsi delle annotazioni contenute nella cartella clinica, a causa della lacunosa redazione della stessa, ne ha costantemente addossato al professionista gli effetti, vuoi attribuendo alle omissioni nella compilazione della cartella il valore di nesso eziologico presunto, vuoi ravvisandovi una figura sintomatica di inesatto adempimento, essendo obbligo del medico e esplicazione della particolare diligenza richiesta nell’esecuzione delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale, controllare la completezza e l’esattezza delle cartelle cliniche e dei referti allegati. In proposito è stato precisato che la difettosa tenuta della cartella non solo non vale a escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa dei medici e patologia accertata, ma consente il ricorso alle presunzioni, secondo quanto avviene in tutti i casi in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell’onere della prova e al rilievo che assume a tal fine il già richiamato criterio della vicinanza della prova, ovvero la effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla.
Anna Teresa Paciotti
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