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Corte di Cassazione – Sentenza n. 23677/2009

Novembre 9, 2009 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari 

 

Il messo comunale non notifica ritualmente gli avvisi di accertamento Iva - Deve pagare i danni al fisco

 

Corte di Cassazione Sez. Unite Civ. - Sentenza del 09.11.2009, n. 23677

 

Svolgimento del processo

 

Con atto 24 febbraio 2002 la Procura Regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania ha convenuto in giudizio (…) chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 300.000,00 oltre interessi.

Ha esposto parte attrice che il (…) aveva cagionato un danno alla Amministrazione Finanziaria dello Stato (danno costituito dall’omesso introito di imposte sul valore aggiunto e sanzioni iscritte a ruolo a carico di (…) poiché il (…) - all’epoca dei fatti messo notificatore del Comune di S. Angelo dei Lombardi - non aveva ritualmente notificato al (…) due avvisi di rettifica redatti dall’Ufficio IVA di Avellino.

In particolare il (…) aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino avverso le cartelle esattoriali emesse sulla base di detti avvisi e l’adita Commissione aveva accolto l’opposizione annullando le cartelle con decisione confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regione Campania.

Il P.M ha fatto presente - altresì - che anche il Tribunale di Napoli, adito dal (…) con querela di falso, aveva riconosciuto che il (…) aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi fiscali predetti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l’atto mentre, in realtà, era stato non il (…) ma il di lui figlio a rifiutare l’atto stesso.

Nell’ambito del procedimento penale scaturito da tali fatti - ha riferito, ancora, il P.M. - il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Angelo dei lombardi aveva assolto il (…) con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo la mancanza di dolo dell’imputato.

Costituitosi in giudizio (….) ha eccepito, da un lato, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali, dall’altro, la prescrizione della azione di risarcimento del presunto danno erariale mancanza di responsabilità sulla base del giudicato penale assolutorio del GIP presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, da ultimo, che il giorno in cui le notificazioni venivano effettuate non era nemmeno in servizio e che le notificazioni erano state materialmente redatte da (…), Vigile Urbano del Comune di S. Angelo dei Lombardi, mentre esso (…) era limitato ad accompagarlo ad effettuare le notificazioni.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adita Sezione, affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto la responsabilità del (…) in termini di colpa grave e - rigettata l’eccezione di prescrizione - ha affermato dimostrati sia il nesso di causalità sia la responsabilità del (…), con riguardo a uno degli avvisi - concernente l’anno di imposta 1991 - ed ha, quindi, condannato il (…) al pagamento in favore dell’Erario della somma di 50 mila, oltre interessi legali (e ciò valutando la incidenza rivestita dall’operato di altri soggetti nonché facendo applicazione del potere ridutttivo.

Gravata tale pronunzia dal (…) che ha insistito per le difese già svolte in primo grado la Corte dei Conti, Tersa Sezione Giurisdizionale di Appello, con sentenza 14 novembre 2007 - 12 febbraio 2008 ha rigettato il gravame, con condanna del (…) al pagamento delle spese del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, (…).

Resistei con controricorso il Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando “art. 360 n. 1 c.p.c. difetto di giurisdizione della corte dei conti in favore dell’ago”.

Si assume, infatti, che dalla circostanza, incontestata, che l’Ufficio IVA di Avellino ebbe a richiedere al Comune di S. Angelo dei Lombardi di provvedere alla notificazione nei confronti di (…), discende che il rapporto si è instaurato tra il predetto Ufficio ed il predetto Ente e da ciò consegue ulteriormente che solo il Comune di S. Angelo dei Lombardi poteva essere chiamato a rispondere del danno addebitabile al messo notificatore, salvo rivalsa, e la relativa controversia rientrerebbe, perciò, nella giurisdizione dell’Ago.

2. Il ricorso é infondato.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

2. 1. Giusta la testuale previsione dell’art. 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come risultante per effetto dell’art. 3, comma 1, lett. c/bis del decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge_639_1996) la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici, diversi da quelli di appartenenza, per i fatti connessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione -con modifiche - del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996 e - giusta la puntuale previsione contenuta all’art. 1, comma. 4, della stessa è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, il 22 dicembre 1996.

2.2. Non controverso, in diritto, quanto precede si osserva che nel caso di specie la condotta causativa 4el danno per cui si procede è stata posta in essere dal (…) non prima del 31 dicembre 1996 (cfr. al riguardo, accertamento in fatto, contenuto a pagina 6 della sentenza ora oggetto di ricorso, in alcun modo contestato dalla difesa del ricorrente) e, quindi, nel vigore della disposizione sopra trascritta.

E’ palese, di conseguenza, che è totalmente irrilevante - al fine dà esclude la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia - la circostanza che il danno reclamato (e per cui è stato promosso il presente giudizio) sia stato patito dall’erario dello Stato (e per esso dell’Ufficio iva di Avellino) mentre il (…) non era - all’epoca - dipendente di detto Ufficio, ma del Comune di S. Angelo dei Lombardi.

Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 20 del 1994 (sopra trascritto), infatti, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè in epoca successiva al 22 dicembre 1996 (come puntualmente nella specie) la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa dei… dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.

2.3. In alcun modo pertinente, al fine del decidere, è - quindi - l’insegnamento contenuto in Cass., Sez. un., 7 novembre 1997, n. 10929 resa con riguardo a fattispecie verificatasi nel vigore di un diverso quadro normativo, atteso che nella specie - come risulta dalla parte espositiva della ricordata pronunzia Cass., sez. un., n, 10929 del 1997, l’Ufficio distrettuale delle II.DD. di Livorno aveva richiesto a un Comune di far notificare ad un contribuente un avviso di accertamento dei redditi IRPEF ed ILOR per il 1982 nel novembre 1988.

3. Risultato infondato, il proposto ricorso - come anticipato - deve rigettarsi.

Nulla sulle spese di questo giudizio di Cassazione, stante la qualità di parte unicamente formale del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso;

Nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria
il 09.11.2009

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con una diminuzione dell’88%

Occhiali 3D per la visione di spettacoli cinematografici

 

Circolare del Ministro della Salute

 

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News - 08 / 08 / 2010

Legge n. 194/1978

 

Presentata al Parlamento la relazione 2010 sull’applicazione della legge 194/1978 che regola l’interruzione volontaria di gravidanza

 
Presentata al Parlamento dal Ministro della Salute Ferruccio Fazio, la relazione_legge_194_1978 sull’applicazione della legge che regola l’aborto, contenente i dati definitivi del 2008 e provvisori del 2009. Dalla introduzione della Legge 194 si conferma il calo dell’Interruzione Volontaria della Gravidanza nel nostro Paese. Nel 2009 sono state effettuate 116.933 IVG (dato provvisorio), con un decremento del 3.6% rispetto al dato definitivo del 2008 (121.301 casi) e un decremento del 50.2% rispetto al 1982, anno in cui si è registrato il più alto ricorso all’IVG (234.801 casi). In sintesi si conferma la tendenza storica alla diminuzione dell’IVG in Italia, che diventa di maggiore evidenza se si scorporano i dati relativi alle donne italiane rispetto a quelli delle straniere.

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato irroga tre per pratiche commerciali scorrette sanzioni a una società produttrice di cosmetici

 

Il Tar annulla i provvedimenti sanzionatori per compressione delle garanzie partecipative e dell’esercizio della attività difensionale

 

Con ricorso promosso innanzi al Tar del Lazio, una nota società produttrice di cosmetici ha impugnato il provvedimento, assunto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con cui è stato deliberato che tre pratiche commerciali adottate dalla suddetta società per promuovere i propri prodotti costituirebbero pratiche commerciali scorrette, comminando alla medesima società le sanzioni amministrative pecuniarie di € 70.000,00, 120.000,00 e 50.000,00, pari a complessivi € 240.000,00.

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Quando la dichiarazione di fallimento consegua alla previa ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo si applica il principio di consecuzione delle due procedure

 

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Dall’Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni … un avviso ai naviganti

 

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