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Corte di Cassazione – Sentenza n. 23677/2009

Novembre 9, 2009 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari 

 

Il messo comunale non notifica ritualmente gli avvisi di accertamento Iva - Deve pagare i danni al fisco

 

Corte di Cassazione Sez. Unite Civ. - Sentenza del 09.11.2009, n. 23677

 

Svolgimento del processo

 

Con atto 24 febbraio 2002 la Procura Regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania ha convenuto in giudizio (…) chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 300.000,00 oltre interessi.

Ha esposto parte attrice che il (…) aveva cagionato un danno alla Amministrazione Finanziaria dello Stato (danno costituito dall’omesso introito di imposte sul valore aggiunto e sanzioni iscritte a ruolo a carico di (…) poiché il (…) - all’epoca dei fatti messo notificatore del Comune di S. Angelo dei Lombardi - non aveva ritualmente notificato al (…) due avvisi di rettifica redatti dall’Ufficio IVA di Avellino.

In particolare il (…) aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino avverso le cartelle esattoriali emesse sulla base di detti avvisi e l’adita Commissione aveva accolto l’opposizione annullando le cartelle con decisione confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regione Campania.

Il P.M ha fatto presente - altresì - che anche il Tribunale di Napoli, adito dal (…) con querela di falso, aveva riconosciuto che il (…) aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi fiscali predetti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l’atto mentre, in realtà, era stato non il (…) ma il di lui figlio a rifiutare l’atto stesso.

Nell’ambito del procedimento penale scaturito da tali fatti - ha riferito, ancora, il P.M. - il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Angelo dei lombardi aveva assolto il (…) con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo la mancanza di dolo dell’imputato.

Costituitosi in giudizio (….) ha eccepito, da un lato, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali, dall’altro, la prescrizione della azione di risarcimento del presunto danno erariale mancanza di responsabilità sulla base del giudicato penale assolutorio del GIP presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, da ultimo, che il giorno in cui le notificazioni venivano effettuate non era nemmeno in servizio e che le notificazioni erano state materialmente redatte da (…), Vigile Urbano del Comune di S. Angelo dei Lombardi, mentre esso (…) era limitato ad accompagarlo ad effettuare le notificazioni.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adita Sezione, affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto la responsabilità del (…) in termini di colpa grave e - rigettata l’eccezione di prescrizione - ha affermato dimostrati sia il nesso di causalità sia la responsabilità del (…), con riguardo a uno degli avvisi - concernente l’anno di imposta 1991 - ed ha, quindi, condannato il (…) al pagamento in favore dell’Erario della somma di 50 mila, oltre interessi legali (e ciò valutando la incidenza rivestita dall’operato di altri soggetti nonché facendo applicazione del potere ridutttivo.

Gravata tale pronunzia dal (…) che ha insistito per le difese già svolte in primo grado la Corte dei Conti, Tersa Sezione Giurisdizionale di Appello, con sentenza 14 novembre 2007 - 12 febbraio 2008 ha rigettato il gravame, con condanna del (…) al pagamento delle spese del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, (…).

Resistei con controricorso il Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando “art. 360 n. 1 c.p.c. difetto di giurisdizione della corte dei conti in favore dell’ago”.

Si assume, infatti, che dalla circostanza, incontestata, che l’Ufficio IVA di Avellino ebbe a richiedere al Comune di S. Angelo dei Lombardi di provvedere alla notificazione nei confronti di (…), discende che il rapporto si è instaurato tra il predetto Ufficio ed il predetto Ente e da ciò consegue ulteriormente che solo il Comune di S. Angelo dei Lombardi poteva essere chiamato a rispondere del danno addebitabile al messo notificatore, salvo rivalsa, e la relativa controversia rientrerebbe, perciò, nella giurisdizione dell’Ago.

2. Il ricorso é infondato.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

2. 1. Giusta la testuale previsione dell’art. 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come risultante per effetto dell’art. 3, comma 1, lett. c/bis del decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge_639_1996) la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici, diversi da quelli di appartenenza, per i fatti connessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione -con modifiche - del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996 e - giusta la puntuale previsione contenuta all’art. 1, comma. 4, della stessa è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, il 22 dicembre 1996.

2.2. Non controverso, in diritto, quanto precede si osserva che nel caso di specie la condotta causativa 4el danno per cui si procede è stata posta in essere dal (…) non prima del 31 dicembre 1996 (cfr. al riguardo, accertamento in fatto, contenuto a pagina 6 della sentenza ora oggetto di ricorso, in alcun modo contestato dalla difesa del ricorrente) e, quindi, nel vigore della disposizione sopra trascritta.

E’ palese, di conseguenza, che è totalmente irrilevante - al fine dà esclude la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia - la circostanza che il danno reclamato (e per cui è stato promosso il presente giudizio) sia stato patito dall’erario dello Stato (e per esso dell’Ufficio iva di Avellino) mentre il (…) non era - all’epoca - dipendente di detto Ufficio, ma del Comune di S. Angelo dei Lombardi.

Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 20 del 1994 (sopra trascritto), infatti, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè in epoca successiva al 22 dicembre 1996 (come puntualmente nella specie) la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa dei… dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.

2.3. In alcun modo pertinente, al fine del decidere, è - quindi - l’insegnamento contenuto in Cass., Sez. un., 7 novembre 1997, n. 10929 resa con riguardo a fattispecie verificatasi nel vigore di un diverso quadro normativo, atteso che nella specie - come risulta dalla parte espositiva della ricordata pronunzia Cass., sez. un., n, 10929 del 1997, l’Ufficio distrettuale delle II.DD. di Livorno aveva richiesto a un Comune di far notificare ad un contribuente un avviso di accertamento dei redditi IRPEF ed ILOR per il 1982 nel novembre 1988.

3. Risultato infondato, il proposto ricorso - come anticipato - deve rigettarsi.

Nulla sulle spese di questo giudizio di Cassazione, stante la qualità di parte unicamente formale del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso;

Nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria
il 09.11.2009

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News - 26 / 01 / 2012

Falso dentista causa lesioni a un paziente con postumi invalidanti

 

Si può configurare il reato di lesioni dolose

 

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Una grande azienda farmaceutica cede un ramo d’azienda. Un gruppo di lavoratori, oggetto dell’operazione traslativa, non ci sta e promuove ricorso volto a far dichiarare l’illegittimità della cessione, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro occupato nella cedente e risarcimento dei danni da dequalificazione professionale. Il Tribunale adito rigetta la domanda e la Corte di appello conferma. Il giudice di appello rilevava che l’operazione traslativa era tale da configurare l’ipotesi delineata dal nuovo comma 5 dell’art. 2112 cc (art. 32 d. lgs. 276/2003), sganciata nella sua formulazione dalla nozione commercialistica di cui all’art. 2555 cod. civ e idonea a ricomprendere nel suo ambito la traslazione di una mera attività, nello specifico rappresentata dalla VII rete di informatori medico-scientifici, denominata gastro-cardiovascolare destinata a prodotti specialistici e locali, realizzata attraverso l’utilizzazione di un insieme organizzato di lavoratori, purché non risolventesi in una semplice sommatoria di prestazioni lavorative individuali, fattispecie in linea con la recente giurisprudenza comunitaria.

News - 25 / 01 / 2012

Bombolette spray al peperoncino

 

Non è un’arma ma è punibile con l’ammenda

 

 

Ebbene signore, la Cassazione afferma che nessuna difesa preventiva ci è concessa. Le armi atte a offendere le possono detenere sono coloro che intendono servirsene per delinquere. Le donne, spesso scippate o peggio, molto peggio, non hanno diritto di difendersi. Neppure portandosi dietro un’ innocua bomboletta spray al peperoncino. Il cui solo effetto è un’irritazione, ma tanto basta per scoraggiare eventuali aggressori. Si possono tenere in casa, ma non portare fuori casa senza giustificato motivo. Non comprendiamo quale motivo sia giustificato se non la difesa personale.

Circola con il ciclomotore privo di assicurazione per evitare il sequestro del veicolo offre 5 euro agli agenti

 

E’ oltraggio a pubblico ufficiale

 

 

5 euro sono una cifra irrisoria, offerta a due agenti della polizia per evitare il sequestro del ciclomotore su cui viaggia tranquillamente, ma che è sprovvisto dei documenti assicurativi. Che dire, il ciclomotorista ci ha provato e, con evidenza, in base alle sue possibilità economiche. Tuttavia, la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta prevalente l’attenuante prevista per il fatto di particolare tenuità, sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di istigazione alla corruzione a mesi undici di reclusione. Avverso la pronuncia di appello, l’imputato ha promosso ricorso per Cassazione, prospettando che l’offerta della complessiva somma di 5 € ai due agenti operanti, al fine di consentire l’omissione del sequestro amministrativo del ciclomotore, sprovvisto dei documenti assicurativi, non era idonea a ottenere alcun risultato, in quanto incapace di causare un turbamento psichico nell’agente, funzionale all’omissione dell’atto dovuto, del pubblico ufficiale.

Acquistano un appartamento ma non è sufficientemente insonorizzato

 

Riduzione del prezzo di acquisto con riferimento al costo degli eventuali lavori di messa a norma dell’immobile

 

In materia di vendita e di minor prezzo è possibile il ricorso al criterio equitativo e al prudente apprezzamento del giudice. Nelle offerte immobiliari con i consueti canali commerciali non viene divulgata l’ esistenza dei difetti degli immobili, né la riduzione eventualmente accordata in relazione agli stessi. Una volta individuato il difetto, la correzione del prezzo è variabile in relazione a fattori peculiari di ogni singola contrattazione, quale l’interesse dell’aspirante acquirente di acquisire l’immobile in funzione di ubicazione, esposizione, dimensioni, etc, il bisogno del venditore di realizzare il prezzo e quindi la disponibilità a sopportare maggiore o minore abbattimento di costi. Laddove tali fattori non sono verificabili in concreto per l’impossibilità di fornire la prova del minor valore di mercato dell’alloggio, si può assumere a criterio il parametro di riferimento del costo degli eventuali lavori di messa a norma dell’immobile.

Il preavviso collocato sul parabrezza dall’ausiliario del traffico indica in maniera generica che il veicolo è parcheggiato in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica

 

Il verbale notificato è diverso e descrive in dettaglio la situazione la multa si paga

 

Contraddizioni tra il preavviso collocato sul parabrezza e il verbale di contestazione. Il buon senso porterebbe a concludere che la multa sia nulla. La diversità di indicazione avrebbe potuto far pensare a diverse tipologie di infrazione, generando incertezza che da sola determina l’assenza di volontà colpevole del contravventore. Invece no. La Cassazione non giudica secondo il “buon senso” e, con l’ Ordinanza n. 1067/2012, respinge il ricorso, promosso dall’automobilista avverso il rigetto dell’opposizione al verbale, da parte del giudice di pace di Arona, prima, quindi dal Tribunale di Verbania. Il verbale della Polizia Municipale di Arona sanzionava l’automobilista per aver lasciato il veicolo in sosta o fermata, omettendo di collocarlo vicino al margine destro della carreggiata, parallelamente allo stesso e secondo il senso di marcia.

Avvocato sottrae atti da un fascicolo processuale

 

Perquisito e sequestrato lo studio

 

 

Può essere disposta perquisizione locale quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo di reato o cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo. La perquisizione nell’ufficio del difensore è consentita solo quando lo stesso o altre persone che svolgono stabilmente attività nell’ufficio sono imputati, inoltre l’autorità giudiziaria deve dare avviso dell’atto da compiere, a pena di nullità, al Consiglio dell’ordine forense del luogo al fine di consentire al presidente o un consigliere da questo delegato di assistere alle operazioni. Lo ha ribadito la Cassazione con la Sentenza n. 3126/2012. Il caso in esame riguarda un avvocato, indagato dalla Procura della Repubblica di Pordenone per i delitti di furto aggravato e di occultamento di due documenti sottratti da un fascicolo processuale che aveva chiesto di esaminare, in qualità di imputato, al fine di proporre opposizione a un decreto penale di condanna nei suoi confronti, emesso dal Gip del Tribunale di Pordenone per il delitto di sostituzione di persona.

Il verbale notificato è effettuato da un agente diverso dal verbalizzante

 

Fa fede fino a querela di falso

 

 

Un vigile, transita a bordo di un’autovettura di servizio e nota un veicolo in sosta sulle strisce pedonali, annota in numero di targa, ma non procede alla contestazione immediata e l’accertamento è effettuato da un altro agente. L’atto pubblico è efficace e coperto da fede privilegiata, se non è impugnato con querela di falso. Lo ha ribadito la Cassazione con la Sentenza n. 1069/2012. Il caso. Il tribunale di Lanciano ha respinto l’appello proposto da una automobilista volto a impugnare la sentenza del locale giudice di pace, con cui era stata respinta l’opposizione alla sanzione amministrativa irrogatale dal Comune per un’infrazione relativa alla sosta su un attraversamento pedonale.

Accordi patrimoniali sottoscritti dalle parti in sede di separazione

 

Invalidi per illiceità della causa gli accordi con i quali i coniugi hanno fissato in sede di separazione il regime giuridico patrimoniale in vista del futuro divorzio

 

Bene o male, è il giudice che decide. Devono considerarsi invalidi per illiceità della causa gli accordi con i quali i coniugi hanno fissato, in sede di separazione, il regime giuridico patrimoniale in vista del futuro divorzio e, in ogni caso, le precedenti determinazioni anche convenzionali dell’assegno di mantenimento in sede di separazione non vincolano il giudice del divorzio nell’esercizio del suo potere discrezionale in merito all’attribuzione e alla quantificazione dell’assegno. In breve, la volontà delle parti non fa testo. Accadde in Italia. Due coniugi, all’epoca della separazione avevano convenuto di definire ogni rapporto patrimoniale sorto in pendenza di matrimonio, anche con riferimento alla divisione di beni e partecipazioni a qualsiasi titolo in comune tra i coniugi, mediante il trasferimento della proprietà della casa coniugale a favore della moglie e il versamento da parte del marito di una somma di denaro complessiva una tantum. Secondo gli accordi, tale pattuizione doveva essere osservata anche in sede di divorzio. Ma, la moglie ci ripensa e, in sede di divorzio, chiede l’assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno mensile rivalutabile di € 2.582,28.

Ingiuria e diffamazione nei confronti dell’avvocato difensore

 

I reati non sono integrati dalla semplice comunicazione all’Ordine della mancanza di serietà dell’avvocato

 

Contata un avvocato per farsi difendere in una causa penale. L’avvocato difende anche un coindagato, inoltre, ha svolto una minima attività professionale. Infatti, prima della revoca, l’avvocato, pur avendo profuso il suo impegno per soli sette giorni, senza, peraltro, che, nel frattempo fosse celebrata alcuna udienza, chiede un compenso di € 3.000. Richiesto dal cliente di restituire gli atti che servono per la sua difesa, l’avvocato non li restituisce. Il cliente invia un esposto all’Ordine lamentando, sulla base dei fatti, di essersi reso conto della poca serietà del legale. Strano ma vero, anziché condannare l’avvocato, è il cliente a essere condannato alla pena di Euro. 800 di multa per il reato continuato ingiuria e diffamazione, a seguito dell’esposto inviato. Il cui tenore, è visibilmente non offensivo.

Reato di calunnia

 

Il dolo nel delitto di calunnia si realizza quando è provato che colui che formula la falsa accusa ha agito intenzionalmente con consapevolezza e con la certezza dell’innocenza dell’incolpato

 

Il dolo nel delitto di calunnia si realizza quando è provato che colui che formula la falsa accusa ha agito intenzionalmente con consapevolezza e con la certezza dell’innocenza dell’incolpato. Pertanto l’intenzionalità dell’incolpazione e la sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato sono due dati, che vanno tenuti concettualmente distinti e che devono entrambi sussistere ai fini dell’elemento soggettivo del reato, il quale risulta integrato solo nel caso in cui vi sia esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo. Da ciò consegue che l’accertamento del dolo deve consistere nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta, che evidenziano la cosciente volontà dell’agente e sono indicative dell’esistenza di una rappresentazione del fatto: la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l’imputato è innocente si immedesima quindi con l’accertamento delle suddette circostanze.

Responsabilità precontratuuale

 

Una banca avvia trattative con l’impiegato di un’altra banca promettendogli il ruolo di amministratore delegato per l’attivazione di rapporti connessi a operazioni finanziarie con Paesi asiatici ma l’incarico non viene formalizzato si al risarcimento del lavoratore

 

Già dipendente di una banca con l’incarico di direttore di sede, in costanza del rapporto di lavoro, viene contattato da un importante gruppo bancario che gli propone un incarico di amministratore delegato, per l’attivazione di rapporti connessi a operazioni finanziarie con Paesi asiatici. La proposta è allettante. Il dipendente si dimette e si attiva per avviare il nuovo lavoro. Nonostante le rassicurazioni in merito all’imminente formalizzazione dell’incarico, gli veniva proposto un rapporto di collaborazione quale consulente e, allo scopo veniva redatto uno schema di contratto che egli accettava e iniziava ad eseguire, indirizzando alla gruppo bancario gruppi industriali italiani intenzionati a operare nei mercati asiatici.