articoli e pubblicazioni tutela dei consumatori
Danno non patrimoniale da vacanza rovinata
11-05-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Risarcibile in base alla gravità del pregiudizio subito
Due sposi novelli, per la loro “luna di miele” scelgono un pacchetto vacanza tutto incluso. Ma, la vacanza si rivela diversa da quanto prospettato dal tour operator. I coniugi vanno incontro a notevoli disagi, per questo chiedono il risarcimento dei danni non patrimoniali da vacanza rovinata. Il Giudice di Pace di Roma condannava il tour operator al pagamento della somma di Euro 738,00, oltre accessori e spese processuali. Il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava, in solido, il tour operator e la società organizzatrice del viaggio al pagamento in favore dei coniugi della somma di Euro 697,00, oltre accessori. Avverso tale pronuncia, i due coniugi hanno promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte si è pronunciata con la Sentenza n. 7256/2012 facendo il punto sulla questione della risarcibilità del danno da vacanza rovinata.
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Acquistano un appartamento poi scoprono vizi e difetti di costruzione
10-05-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Se gli acquirenti hanno preso conoscenza dei vizi a seguito dell’intervento del Consulente Tecnico ovvero in corso di causa non scatta il termine decadenziale
Gli acquirenti di un appartamento scoprono che l’abitazione presenta gravi vizi e difetti costruttivi con riferimento ai sottofondi e ai parquet di listoncini i quali, inoltre, erano difformi rispetto alle caratteristiche enunciate nel preliminare di vendita. Siccome il venditore aveva prestato anche la garanzia del costruttore, chiedevano, che il medesimo fosse condannato al rifacimento del massetto e dei pavimenti o, in subordine, al risarcimento in relazione al diminuito valore dell’appartamento e, in ogni caso al risarcimento dei danni. Espletata Ctu, il Tribunale di Venezia condannava il convenuto al pagamento della somma di euro 8.621,28 oltre interessi dalla data della domanda a titolo di risarcimento del danno, oltre spese di causa. La pronuncia viene confermata in sede di appello.
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Condominio
10-05-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
L’ amministratore può aprire un conto corrente intestato al condominio senza l’autorizzazione dell’assemblea
L’amministratore condominiale può aprire un conto corrente contenente i contributi alle spese condominiali. È vero che l’amministratore rappresenta il condominio nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. Egli ha l’obbligo, ai sensi del primo comma, n. 3, di erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni. Nell’ambito di tali poteri, l’amministratore gode di ampia autonomia, e può sicuramente anticipare fondi per effettuare pagamenti a favore di terzi. Egli sarebbe ritenuto responsabile se non richiedesse in tempo i contributi ai condomini e da ciò derivasse un danno al condominio.
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Omessa dichiarazione dei redditi
08-05-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Anche se la contabilità è affidata a un commercialista il responsabile è sempre il cliente
L’affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. Lo ricorda la Cassazione con la Sentenza n. 16958/2012. Quindi attenzione contribuenti, controllate l’operato del commercialista a cui avete affidato la vostra contabilità, poiché anche se è il commercialista a sbagliare, la responsabilità ricade sul contribuente.
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Veduta illegittima
04-05-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Rimozione e risarcimento danni
Due proprietari di un immobile convengono in giudizio la vicina con domanda volta ad accertare l’illegittimità delle opere eseguite dalla convenuta sul lastrico solare del proprio appartamento, confinante al lato ovest con l’immobile degli istanti, in quanto realizzavano una veduta illegittima, e alla loro eliminazione. Il Tribunale dichiarava improponibile la domanda perché coperta da giudicato mentre, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 25.500, oltre ulteriori Euro 1.500 annui dalla decisione alla effettiva rimozione della veduta. La Corte di Appello di Napoli riformava in parte la decisione impugnata, condannando la convenuta al pagamento della minor somma di euro 16.000, comprensiva della rivalutazione e degli interessi legali.
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Vende un’autovettura ma sulla carta di circolazione manca l’indicazione dell’omologazione del gancio di traino montato sulla vettura
04-05-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
No alla risoluzione del contratto
La mancanza del gancio di traino, ovvero il montaggio dello stesso che, tuttavia non risulta omologato sul libretto di circolazione non incide sull’uso per il quale l’auto è era destinata. Lo ha precisato la Cassazione con la Sentenza n. 6777/2011. Il caso. L’acquirente di un autoveicolo conviene il giudizio il venditore chiedendo la risoluzione del contratto di vendita dell’autovettura, assumendo che la stessa era stata fornita di gancio di traino ma che la relativa carta di circolazione mancava della indicazione dell’omologazione di tale accessorio, montato a cura della convenuta, che aveva venduto l’autoveicolo all’esponente. Il tribunale adito respinge la domanda e la Corte di Appello di Legge conferma la pronuncia di primo grado.
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La modifica della falda del tetto comporta danni per una condomina
30-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Paga i danni il condomino che ha chiesto e ottenuto il condono edilizio
Una condomina conviene in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna un altro condomino, lamentando che alcuni lavori eseguiti da questi per modificare la falda del tetto dell’edificio condominiale le avesse arrecato danni, innanzitutto aveva causato una riduzione del della luce e comportato un danno per il costo dell’inferriata mobile non più utilizzabile date le minori dimensioni dell’apertura. Il Tribunale rigetta la domanda che, tuttavia viene accolta in sede di appello. Il giudice di appello ricavava la responsabilità del condomino dal fatto che questi aveva chiesto e ottenuto il condono edilizio delle opere che, modificando l’andamento delle falde del tetto, avevano cagionato il danno alla proprietà della condomina, osservando che la riduzione del 10% della luce, mentre non arrecava alcun pregiudizio all’illuminazione del vano cui serviva, comportava, tuttavia, un danno per il costo dell’inferriata mobile non più utilizzabile date le minori dimensioni dell’apertura, danno che quantificava nell’importo di € 1.976,50.
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Fioriere in cemento armato poste a coronamento e copertura del cordolo posto sulla sommità delle murature perimetrali dell’edificio
30-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Se non sono di particolare pregio architettonico non sono di proprietà comune
Solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale fanno parte dei beni comuni condominiali, ma devono inserisi nel prospetto dell’edificio contribuendo a renderlo esteticamente gradevole. Le fioriere che sono che comuni vasconi prefabbricati in calcestruzzo, privi di particolare pregio, non possono avere alcuna valenza architettonica. Secondo la giurisprudenza di legittimità nel condominio degli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 6624/2012.
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Trasforma il cortile in parcheggio ad uso personale
27-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Un regolamento di condominio non può costituire un diritto di servitù su di un bene comune in favore di un bene di proprietà esclusiva di uno dei condomini
E’ escluso che un regolamento di condominio, per sua natura finalizzato a disciplinare l’uso dei beni comuni da parte dei condomini, possa costituire un diritto di servitù su di un bene comune in favore di un bene di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Se, infatti, il regolamento di condominio, nel disciplinare l’utilizzazione delle cose comuni, può limitare il godimento sulle stesse da parte di uno o più condomini, non può peraltro restringere tale uso fino a svuotarlo di qualsiasi contenuto. Tale conclusione è confermata dal rilievo che l’invocato diritto di servitù d’uso a carico della corte comune e in favore dell’appartamento al piano terreno del fabbricato, consistente nel divieto imposto agli altri condomini dell’uso del cortile antistante l’appartamento al piano terreno, uso riservato in via esclusiva al proprietario di tale immobile, comporterebbe inammissibilmente non già un semplice peso imposto al fondo servente , ma un totale annullamento di ogni facoltà di suo godimento da parte dei comproprietari.
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Compravendita di un immobile
26-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
La mancanza del certificato di abitabilità di alcune parti dell’edificio comporta la diminuzione del prezzo di vendita
L’acquirente di un immobile con annesso terreno conviene in giudizio i venditori lamentando che, al momento della stipulazione del contratto definitivo, erano emerse varie difformità riguardanti, tra l’altro, il difetto di abitabilità di alcune parti dell’immobile. Chiedeva, pertanto, sentenza costitutiva di trasferimento dei beni, a un prezzo ridotto rispetto a quello pattuito nonché il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’esecuzione del preliminare. Il Tribunale, espletata Ctu, disponeva il trasferimento in favore dell’acquirente, della proprietà dell’immobile oggetto del contratto preliminare, per il prezzo di euro 281.500,00, così ridotto rispetto quello pattuito, pari ad euro 294.000,00, detratta la caparra di euro 90.000,00.
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Aprono una porta sul muro comune e trasformano la cantina in box auto
24-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Se non è alterata la destinazione del bene e è consentito il pari uso non necessita il consenso di tutti i condomini
Per l’apertura di una porta sul muro comune, al fine di trasformare la cantina in box auto, il consenso dei comproprietari non è necessario laddove l’opera sia compiuta comportando solo una modificazione della cosa comune eseguita dal comproprietario al fine di farne un uso particolare e la modifica dello stato dei luoghi non implichi un’alterazione della consistenza e della destinazione della cosa comune né la preclusione del pari uso dei restanti comproprietari, se “il muro comune continua perfettamente a svolgere la sua funzione e non risulta alcun pregiudizio alla statica dello stesso e alle strutture portanti dell’edificio. In sintesi, è la conclusione raggiunta dalla Cassazione con la Sentenza n. 6483/2012.
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Il telespettatore crede di partecipare a un telequiz ma si tratta di una televendita di loghi e suonerie
23-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Sanzione per pubblicità ingannevole
Con il ricorso promosso innanzi al Tar del Lazio, una società ha impugnato il provvedimento assunto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel procedimento relativo ai messaggi pubblicitari diffusi dalla società stessa, messaggi rappresentati da telequiz a premi, tra cui uno denominato “Quizzone”, caratterizzato dalla partecipazione tramite contatto telefonico a sovrapprezzo con prefisso 899. Il provvedimento è stato impugnato nella parte in cui delibera che il messaggio pubblicitario relativo al “Quizzone” costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole e irroga alla società una sanzione pecuniaria pari a euro 41.100. Il Tar adito ha respinto il ricorso.
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