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articoli e pubblicazioni mobbing

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Risarcimento del danno da demansionamento

20-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Legittimo il risarcimento in via equitativa

 

Il dipendente di una società aeroportuale è stato costretto a chiamare in giudizio la società datrice di lavoro per ben tre volte, in quanto aveva ottenuto già due volte la condanna della datrice di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro, per licenziamento illegittimo e per il risarcimento del danno biologico e da dequalificazione professionale, ma la società era rimasta inottemperante all’ordine giudiziale. Successivamente aveva dovuto di nuovo convenire in giudizio la datrice di lavoro per conseguire una pronunzia dichiarativa dell’illegittimità della sua assegnazione a mansioni dequalificanti e di condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 206.582,76, oltre che alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato.

 

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Continue vessazioni nei confronti della lavoratrice invalida

03-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

No al reato di maltrattamenti in famiglia ma si al reato di violenza privata

 

La dipendente di una piccola azienda lamenta di subire continue vessazioni da parte di padre e figlio titolati dell’impresa datrice di lavoro. Il Tribunale di Lecce/Casarano con sentenza condannava i due per il delitto di cui all’art. 572 c.p, in danno della lavoratrice. La norma “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli ” punisce chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. La Corte di Appello di Lecce conferma la pronuncia di primo grado. I titolari della ditta promuovono ricorso per Cassazione. Con la Sentenza n. 12517/2012, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

 

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Demansionamento

29-02-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Sussiste il demansionamento e vanno risarciti al dipendente i danni non patrimoniali se viene spostato a un ufficio con qualifica inferiore

Troppo vecchio per continuare a operare in una banca con mansioni di funzionario di 4° livello ? Costa caro alla banca spostare il dipendente in un ufficio che non prevede la medesima qualifica. Infatti, il lavoratore agisce in giudizio, per veder riconosciuto il proprio demansionamento e ottiene ragione dalla Corte di appello di Firenze, che, accertato il demansionamento, condanna la società datrice di lavoro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, di euro 4500,00 e, a titolo di un ulteriore danno non patrimoniale, di euro 20.000.00. La banca si era difesa negando discriminazione e demansionamento e ribadiva che lo spostamento del dipendente a un’altra filiale dipendeva dal fatto che alla stessa banca era stato assegnato un organico di 7 addetti con conseguente preposizione da parte di Quadro direttivo di 2° livello, mentre all’Azienda dei Presti, dove era stato trasferito il dipendente, era preposto un Quadro di 3° livello.

 

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Da caporeparto a semplice commesso

16-02-2012 di Studio Legale Law info@studiolegalelaw.net
 

E’ demansionamento e va risarcito il danno da dequalificazione professionale

 

Lavora per anni nel supermercato di una società della grande distribuzione con la qualifica di responsabile di reparto di macelleria. Ma, è un dipendente “scomodo” fruisce dei permessi di cui allalegge n. 104/1992. Così, quando chiede di essere trasferito nel supermercato della città in cui risiede, nell’erroneo convincimento che quest’ultimo appartenesse alla medesima società, questa approfitta dell’occasione e interpreta la domanda quale domanda di dimissioni. Un’altra società lo invitata a prendere servizio presso il supermercato sito nel luogo di residenza del lavoratore, che, in via cautelativa prende servizio, impugnando, tuttavia, il licenziamento comunicatogli dalla prima società, non avendo egli giammai presentato le dimissioni.

 

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Funzionario di banca si dimette poi chiede la reintegra denunciando mobbing e dequalificazione

10-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Deve fornire la prova delle vessazioni e dei danni subiti

 

 

Lo abbiamo già rilevato che nella giurisprudenza c’è stata una stretta sul mobbing. Lo conferma la Sentenza n. 87/2012, emessa dalla Corte di Cassazione. Il caso. Il funzionario di una banca si dimette, poi chiede di essere reintegrato nel posto di lavoro, previo annullamento delle dimissioni rassegnate, il risarcimento del danno per il mobbing che il lavoratore assume di aver subito e il risarcimento del danno per l’allegata dequalificazione. La Corte di Appello di L’Aquila, confermando la pronuncia di primo grado, rigetta la domanda. Il giudice di appello esclude che le dimissioni rassegnate dal lavoratore fossero viziate da incapacità, il lavoratore non ha fornito la prova.

 

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Trasferimento illegittimo del dipendente

10-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

No al risarcimento dei danni non patrimoniali da mobbing si al risarcimento dei danni patrimoniali

 

Sarà una nostra impressione, ma pare che la giurisprudenza di legittimità e amministrativa abbiano dato una “stretta” sul mobbing. Le recenti sentenze, infatti si rivelano orientate, sulla base di un concetto di mobbing, che forse sarebbe opportuno rivedere, a chiedere, a chi denuncia situazioni di mobbing e chiede il risarcimento dei danni subiti, prove e controprove. Con la Sentenza n. 6/2012, il Tar della Basilicata ricorda che, per ” mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

 

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Dipendente sanzionato e sostituito

27-12-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Non si configura il mobbing

 

 

Niente da fare. La Cassazione è ferma sulla definizione di mobbing con cui si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta bel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e del complesso della sua personalità.

 

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Lamenta demansionamento e mobbing

23-11-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Necessitano le prove

 

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non sussiste automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può non richiedere una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dall’esistenza di un pregiudizio, di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.

 

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Il risvolto penale del mobbing

22-11-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

In assenza di una legislazione ad hoc il mobbing nell’ambito lavorativo rende configurabile il reato solo ove tra il datore di lavoro e il lavoratore si instauri un rapporto para-familiare

 

Tragica vicenda. Un dipendente comunale, operatore ecologico, sottoposto a continue vessazioni e maltrattamenti, non regge e si suicida. Il responsabile delle condotte che hanno portato il lavoratore al suicidio, ovvero il Sindaco di un piccolo Comune è penalmente responsabile ? Con la Sentenza n. 43100/2011, la Cassazione risponde in senso negativo. Perché si configuri il reato di maltrattamenti, punito ex art. 572 cod. pen., è necessario un rapporto tra soggetto agente e soggetti passivi caratterizzato da un potere autoritativo esercitato, di fatto o di diritto, dal primo sui secondi, i quali, specularmente, versano in una condizione di soggezione, situazione tradizionalmente confinata nell’ambito familiare, specie in relazione alla posizione preminente del marito rispetto alla moglie o dei genitori rispetto ai figli e, successivamente estesa a rapporti educativi, di istruzione, di cura, di vigilanza, di custodia o a quelli che si instaurano nell’ambito di un rapporto di lavoro.

 

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Nuovo incarico conferito a una dipendente della Regione

07-10-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Sorpresa il nuovo incarico consiste nel non fare nulla

 

La Corte di Appello di Torino conferma la sentenza del Tribunale di Aosta che ha condannato la Regione Autonoma Valle d’Aosta al pagamento in favore di una dipendente di una indennità a titolo di risarcimento del danno da demansionamento. Il giudice di appello ritiene fondata la pretesa risarcitoria fondata sulla lesione del diritto all’espletamento dell’incarico attribuito. Infatti, alla dipendente era stata attribuita la qualifica di addetta al servizio controllo di gestione, ma a tale Ufficio non erano stati assegnati né personale né risorse finanziarie. Inattività totale.

 

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Licenziata per superamento del periodo di comporto lamenta di essere stata oggetto di comportamenti di mobbing

17-09-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

La Cassazione sconfessa le pronunce di primo e secondo grado che hanno rilevato la sussistenza del mobbing mancano le prove

 

Il Tribunale di Milano accoglie, ritenendola fondata, la domanda presentata dalla dipendente di un supermarket, in merito al riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento intimatole dall’azienda per superamento del periodo di comporto, nonché in merito al risarcimento del danno subito a causa del comportamento vessatorio tenuto dal datore di lavoro e, segnatamente, dal direttore della filiale in cui la dipendente operava. Il Giudice di primo grado afferma che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, era ravvisabile la sussistenza del mobbing, stante la ripetitività, la pretestuosità e la permanenza, per un considerevole periodo di tempo di atti vessatori, inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e tali da creare un clima ostile, di conseguenza, si doveva riconoscere la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’obbligo di sicurezza e protezione dei dipendenti.

 

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Il mobbing rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro

20-06-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Legittimo il risarcimento del danno biologico per violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori mentre per il danno esistenziale non può farsi ricorso alla prova presuntiva

 

L’articolo 2087 del codice Civile “Tutela delle condizioni di lavoro” dispone che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Ora, l’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e finalizzata all’emarginazione del dipendente così detto mobbing , rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dalla norma citata.

 

News - 15 / 05 / 2012

Il medico fa un certificato di proroga della prognosi sulla base di una telefonata della paziente

 

Si configura il reato di falso in atto pubblico

 

Un medico visita una paziente, poi, a distanza di quattro giorni dalla visita, la paziente con una telefonata chiede al medico di prorogare la prognosi e il medico acconsente senza peraltro procedere a nuova visita. Il medico viene accusato del reato previsto dall’art. 480 cod. pen. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative” e la paziente del reato di cui all’art. 489 cod. pen “Uso di atto falso”. La Corte di Appello di Milano ribalta la pronuncia di primo grado, che aveva assolto entrambi gli imputati rispettivamente per difetto dell’elemento soggettivo e per insufficienza della prova di colpevolezza. Entrambi gli imputati hanno promosso ricorso per Cassazione, ma, con la Sentenza n. 18687/2012, la Corte ha rigettato ambedue i ricorsi.

Dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale torna a casa e uccide la madre

 

Nessuna responsabilità dei sanitari

 

Due medici sono imputati di concorso in omissione in atti del proprio ufficio, per avere, l’uno, quale dirigente di servizio di diagnosi e cura e, l’altro, quale dirigente medico di un ospedale, indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio consistito nell’avere omesso di procrastinare il ricovero di un paziente, nonostante le sollecitazioni dei genitori, i quali avevano a segnalare la pericolosità del figlio, che già in una occasione aveva aggredito la madre. L’evento di pericolo poi si verica con l’omicidio della madre commesso dal figlio dopo le dimissioni dall’ospedale. I

Reato di bancarotta

 

E’ bancarotta documentale semplice se la tenuta delle scritture contabili è stata affidata a un professionista inadempiente

La mancata tenuta delle scritture contabili o la loro tenuta irregolare, ove non sia provato il dolo richiesto dall’articolo 216 della legge fallimentare, non può che configurare la più lieve fattispecie di cui all’articolo 217, ovvero bancarotta semplice. In particolare, l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, laddove appunto non sia dimostrato il dolo “qualificato” di cui all’art. 216, che non può essere presunto, non può che rilevare a titolo di colpa, sotto il profilo o della scelta inadeguata del professionista incaricato, o del mancato controllo. Così la Cassazione con la Sentenza n. 18697/2012.

Sanzione dell’avvertimento nei confronti di due avvocati

 

Hanno usato espressioni sconvenienti nei confronti di una collega

 

Innanzi al Tribunale di Padova si svolge un giudizio, instaurato da una avvocato, per la modifica delle condizioni di separazione personale nei confronti dalla moglie. I due avvocati difensori della moglie si lasciano andare all’uso di un’espressione “infelice” nei confronti di una collega, non parte in causa nel giudizio, definendola “amante” dell’avvocato ricorrente. Per tale motivo, ai due avvocati viene inflitta, dal Consiglio dell’Ordine, la sanzione dell’avvertimento, per violazione dei doveri di lealtà e correttezza nonché di quello relativo al divieto di espressioni sconvenienti e offensive contro un collega. La sanzione è confermata dal Consiglio Nazionale Forense.

Licenziamento per crisi aziendale

 

A carico del lavoratore la prova del repèchage

 

Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo il quale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice, che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repèchage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.

Risarcimento del danno da incidente stradale

 

Termini di prescrizione

 

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge quale reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, stante che la chiara lettera dell’art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, ciò non consente la diversa interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.

Responsabilità medica

 

Nessuna responsabilità se la paziente non ha osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali

 

I congiunti di una donna deceduta convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano una Azienda sanitaria per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, per il decesso della congiunta avvenuto dopo due visite domiciliari della guardia medica, nelle persone di due dottori che, ad avviso dei ricorrenti, avevano sottovalutato le gravi condizioni della paziente, senza provvedere al ricovero ospedaliero. La paziente decedeva il giorno successivo alla seconda visita per complicazioni respiratorie da infezione polmonare.