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articoli e pubblicazioni diritto tributario

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Contributo unificato

17-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Ha natura tributaria quindi le controversie in materia sono devolute al giudice tributario

 

L’opposizione con cui si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito a iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall’art. 9 d.p.r. 115/2002, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, in quanto il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria e  il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurante questi atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario. Lo hanno ribadito le Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza n. 5994/2012.

 

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Ipoteche

12-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

 

Equitalia non può iscrivere ipoteche se il debito è minore di € 8.000

 

L’ipoteca è preordinata alla realizzazione del credito. Infatti, l’ipoteca, al pari del fermo amministrativo, risulta preordinata all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito. Se ne ricava che le controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria. Allo stesso modo le controversie in tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni solo nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d’imposte o tasse.

 

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Dichiarazione infedele

12-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

 

Per la configurazione del reato non è necessaria la verifica del conseguimento di un profitto da parte del contribuente

 

Per quanto attiene al delitto di dichiarazione infedele, il reato è commesso quando, al fine di evadere le imposte, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte siano stati indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, sempre che l’imposta evasa superi i limiti e la percentuale prevista nell’art. 4 del d.lgs n. 74/2000. Infatti la giurisprudenza ha chiarito che per la configurazione del delitto è sufficiente che la dichiarazione presentata ai fini IVA contenga elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi e che sussistano le altre condizioni previste in relazione all’ammontare dell’imposta evasa e degli elementi attivi sottratti alla imposizione, fatto che assicura che la condotta infedele accertata sia qualitativamente tale da arrecare all’amministrazione finanziaria un nocumento sostanziale e non solo formale, seppure non è richiesto necessariamente per il perfezionamento del reato l’evento di danno.

 

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Società impiega collaboratori “in nero”

11-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

 

Si all’accertamento induttivo

 

 

In tema di accertamento delle imposte, l’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 fa salva la possibilità di desumere l’esistenza di attività non dichiarate, facendo ricorso a presunzioni semplici. Ne consegue l’ammissibilità dell’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente e essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con l’accertamento della presenza di “forza lavoro” non dichiarata. Così la Cassazione con l’ Ordinanza n. 5731/2012.

 

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Ha la residenza a Montecarlo ma la sede principale dei suoi affari e interessi economici è in Italia

04-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Paga l’Irpef

 

Montecarlo paradiso fiscale ? No se l’imprenditore vi ha solo la residenza ma il centro dei suoi affari è in Italia. Ai fini del prelievo Irpef, infatti, rileva il luogo dove il contribuente ha i suoi interessi economici e morali. Lo ha ribadito la Cassazione con la Sentenza n. 5382/2012. Promuove ricorso per Cassazione, dopo essere stato raggiunto da un avviso di accertamento Irpef, avverso la pronuncia con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva rigettato il suo appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo, limitandosi a ridurre il reddito imponibile.

 

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Nella dichiarazione dei redditi indica un codice attività errato

04-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

L’accertamento basato sugli studi di settore è nullo

 

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.

 

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Medico che usa beni strumentali sofisticati e tecnologicamenre avanzati e si avvale del supporto di

03-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

Paga l’Irap

 

 

E’ nota l’interpretazione costituzionalmente orientata per cui, quanto all’Irap, il presupposto dell’imposta è costituito da una attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito e è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, sussiste quando il contribuente che esercita attività di lavoro autonomo è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non è quindi inserito in strutture organizzative riferibili a altrui responsabilità e interesse, nonché quando il responsabile dell’organizzazione impiega beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’ “id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

 

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Consistente credito Iva derivante da operazioni inesistenti

29-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Legittimo il sequestro preventivo per equivalente del fondo comune d’investimento di proprietà degli indagati

 

La vicenda sottoposta all’esame della Cassazione e risolta con la Sentenza n. 11917/2012, secondo l’ipotesi accusatoria contestata in atti e posta a base del decreto di sequestro preventivo per equivalente del fondo comune d’investimento di proprietà di due coniugi indagati, trae origine dalla dichiarazione dei redditi presentata telematicamente da un’impresa con sede in San Giuseppe Vesuviano, in cui era esposto un credito per un anno di imposta, fondato su acquisti mai avvenuti per un importo di euro 730.000.000,00, cui corrispondeva un credito fittizio per Iva pari ad Euro 146.000.000,00.

 

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Mancato pagamento dell’Irap

22-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Non è reato poiché l’Irap non è un’imposta sui redditi in senso tecnico

 

 

La legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive, non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico e, le dichiarazioni costituenti l’oggetto materiale del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, sono solo le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali Iva, al riguardo si veda la Circolare n. 154/2000 del Ministero delle Finanze, che motiva l’esclusione della dichiarazione Irap con la natura reale di tale imposta, che, pertanto si considera non incidente sul reddito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11147/2012.

 

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Tarsu

14-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

La deve pagare anche l’Università Pontificia

 

 

Una Università Pontificia contesta la cartella di pagamento della tassa sui rifiuti, invocando il famigerato Concordata tra la Chiesa Cattolica e lo Stato Italiano, di cui poco si parla, ma che andrebbe rivisitato, anzi, andrebbe abolito. Vero che con L’Unità d’Italia sono stati tolti alla Chiesa tutti i beni e le proprietà, vero anche che alla Chiesa è stato restituito il mal tolto in misura maggiore di quanto possedeva. Ma, poi la Chiesa Cattolica Italiana, ovvero lo Stato Vaticano non è una vera e propria holding ? Che altro vuole.

 

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Immobile inagibile

13-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Ici al 50%

 

In tema di Ici e, nell’ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento e, pertanto, va pur sempre corrisposta, sia pure in misura dimidiata, ai sensi dell’art. 8, co. 1, del decreto legislativo n. 504/1992, per il tempo in cui l’immobile è inagibile. Lo ha affermato la Cassazione con l’ Ordinanza n. 4004/2012.

 

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Locazione dello Stadio comunale

07-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Il Comune non può detrarre l’Iva

 

Il Comune di Perugia detrae l’Iva con riguardo alla costruzione e manutenzione di parcheggi, anche tramite una società di servizi a partecipazione comunale, nonché allo stadio comunale e alla locazione dello stadio alla società calcistica cittadina. L’ufficio tributario notifica al Comune una rettifica, relativa all’Iva.

 

News - 15 / 05 / 2012

Il medico fa un certificato di proroga della prognosi sulla base di una telefonata della paziente

 

Si configura il reato di falso in atto pubblico

 

Un medico visita una paziente, poi, a distanza di quattro giorni dalla visita, la paziente con una telefonata chiede al medico di prorogare la prognosi e il medico acconsente senza peraltro procedere a nuova visita. Il medico viene accusato del reato previsto dall’art. 480 cod. pen. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative” e la paziente del reato di cui all’art. 489 cod. pen “Uso di atto falso”. La Corte di Appello di Milano ribalta la pronuncia di primo grado, che aveva assolto entrambi gli imputati rispettivamente per difetto dell’elemento soggettivo e per insufficienza della prova di colpevolezza. Entrambi gli imputati hanno promosso ricorso per Cassazione, ma, con la Sentenza n. 18687/2012, la Corte ha rigettato ambedue i ricorsi.

Dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale torna a casa e uccide la madre

 

Nessuna responsabilità dei sanitari

 

Due medici sono imputati di concorso in omissione in atti del proprio ufficio, per avere, l’uno, quale dirigente di servizio di diagnosi e cura e, l’altro, quale dirigente medico di un ospedale, indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio consistito nell’avere omesso di procrastinare il ricovero di un paziente, nonostante le sollecitazioni dei genitori, i quali avevano a segnalare la pericolosità del figlio, che già in una occasione aveva aggredito la madre. L’evento di pericolo poi si verica con l’omicidio della madre commesso dal figlio dopo le dimissioni dall’ospedale. I

Reato di bancarotta

 

E’ bancarotta documentale semplice se la tenuta delle scritture contabili è stata affidata a un professionista inadempiente

La mancata tenuta delle scritture contabili o la loro tenuta irregolare, ove non sia provato il dolo richiesto dall’articolo 216 della legge fallimentare, non può che configurare la più lieve fattispecie di cui all’articolo 217, ovvero bancarotta semplice. In particolare, l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, laddove appunto non sia dimostrato il dolo “qualificato” di cui all’art. 216, che non può essere presunto, non può che rilevare a titolo di colpa, sotto il profilo o della scelta inadeguata del professionista incaricato, o del mancato controllo. Così la Cassazione con la Sentenza n. 18697/2012.

Sanzione dell’avvertimento nei confronti di due avvocati

 

Hanno usato espressioni sconvenienti nei confronti di una collega

 

Innanzi al Tribunale di Padova si svolge un giudizio, instaurato da una avvocato, per la modifica delle condizioni di separazione personale nei confronti dalla moglie. I due avvocati difensori della moglie si lasciano andare all’uso di un’espressione “infelice” nei confronti di una collega, non parte in causa nel giudizio, definendola “amante” dell’avvocato ricorrente. Per tale motivo, ai due avvocati viene inflitta, dal Consiglio dell’Ordine, la sanzione dell’avvertimento, per violazione dei doveri di lealtà e correttezza nonché di quello relativo al divieto di espressioni sconvenienti e offensive contro un collega. La sanzione è confermata dal Consiglio Nazionale Forense.

Licenziamento per crisi aziendale

 

A carico del lavoratore la prova del repèchage

 

Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo il quale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice, che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repèchage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.

Risarcimento del danno da incidente stradale

 

Termini di prescrizione

 

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge quale reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, stante che la chiara lettera dell’art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, ciò non consente la diversa interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.

Responsabilità medica

 

Nessuna responsabilità se la paziente non ha osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali

 

I congiunti di una donna deceduta convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano una Azienda sanitaria per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, per il decesso della congiunta avvenuto dopo due visite domiciliari della guardia medica, nelle persone di due dottori che, ad avviso dei ricorrenti, avevano sottovalutato le gravi condizioni della paziente, senza provvedere al ricovero ospedaliero. La paziente decedeva il giorno successivo alla seconda visita per complicazioni respiratorie da infezione polmonare.