articoli e pubblicazioni diritto di famiglia
Il suocero da in comodato la casa coniugale ai futuri sposi
14-02-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Con la separazione e la mancata assegnazione alla moglie della casa coniugale cessa il comodato
L’articolo 1810 cod. civ. regola il “Comodato senza determinazione di durata” e stabilisce che, se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Applicando tale norma, il Tribunale di Vasto accoglie la domanda di un suocero nei confronti della nuora separata, condannando la stessa al rilascio immediato dall’abitazione, concessa in comodato, occupata sine titulo dalla nuora. Infatti, il suocero aveva concesso in comodato la casa perché la comodataria era in procinto di diventare sua nuora, ma, dopo quindici anni e intervenuta la separazione dal coniuge, il suocero aveva inutilmente comunicato alla stessa le proprie necessità di rientrare nella disponibilità della casa che la nuora continuava a abitare l’immobile sine titulo, infatti i coniugi si erano separati e alla nuora non era stato concessi il diritto di abitazione nella casa coniugale.
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Comportamenti aggressivi della madre nei confronti dei figli per impedire i contatti con il Padre
10-02-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Si può configurare il reato di lesioni personali
L’articolo 610 cod. pen. “Violenza privata” punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa. La Corte di Appello di Catanzaro confermava l’assoluzione di una madre dai delitti di maltrattamenti e violenza privata a lei ascritti, escludendo l’abitualità di maltrattamenti e il dolo del reato, essendo risultato che le condotte aggressive della madre nei confronti dei figli erano limitate all’occasione in cui questi sentivano per telefono o incontravano il padre dal quale la donna si era separata e che tali condotte costituivano conseguenza del disagio psichico creato alla stessa per effetto della separazione. Questa è nuova. Disagio psichico della madre a causa della separazione, ritorsioni nei confronti dei figli.
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Separazione con addebito alla moglie
08-02-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Affido condiviso del figlio minore e no all’assegnazione alla moglie della casa coniugale
Anche se il giudice, nell’interesse del minore, decide per l’affido condiviso con collocazione presso la madre, a questa può non essere assegnata la casa coniugale, laddove il minore stesso, ascoltato, dichiara di trovarsi bene nella casa del nuovo compagno della madre. L’affido condiviso può essere disposto anche se il minore mostra una sorta di rifiuto nei confronti del padre. Così la Cassazione, con la Sentenza n. 1787/2012, conferma la pronuncia di appello, rigettando il ricorso, promosso dalla madre avverso la stessa pronuncia.
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Accordi patrimoniali sottoscritti dalle parti in sede di separazione
25-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Invalidi per illiceità della causa gli accordi con i quali i coniugi hanno fissato in sede di separazione il regime giuridico patrimoniale in vista del futuro divorzio
Bene o male, è il giudice che decide. Devono considerarsi invalidi per illiceità della causa gli accordi con i quali i coniugi hanno fissato, in sede di separazione, il regime giuridico patrimoniale in vista del futuro divorzio e, in ogni caso, le precedenti determinazioni anche convenzionali dell’assegno di mantenimento in sede di separazione non vincolano il giudice del divorzio nell’esercizio del suo potere discrezionale in merito all’attribuzione e alla quantificazione dell’assegno. In breve, la volontà delle parti non fa testo. Accadde in Italia. Due coniugi, all’epoca della separazione avevano convenuto di definire ogni rapporto patrimoniale sorto in pendenza di matrimonio, anche con riferimento alla divisione di beni e partecipazioni a qualsiasi titolo in comune tra i coniugi, mediante il trasferimento della proprietà della casa coniugale a favore della moglie e il versamento da parte del marito di una somma di denaro complessiva una tantum. Secondo gli accordi, tale pattuizione doveva essere osservata anche in sede di divorzio. Ma, la moglie ci ripensa e, in sede di divorzio, chiede l’assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno mensile rivalutabile di € 2.582,28.
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Genitori separati e il figlio minore rifiuta i contatti
20-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Legittimo l’affidamento al Comune
Separazione tra due coniugi che si rimpallano reciprocamente l’addebito. Tutto normale, se non ci fosse di mezzo il figlio minore costretto a subire la situazione. Il tribunale di Catania pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi, rigettando le domande di reciproco addebito, affida al padre il figlio minore, questa è una novità, dispone che la madre contribuisca al mantenimento di questo per un importo di Euro 150,00 mensili e condanna il marito a corrispondere alla moglie assegno di mantenimento di Euro 150,00. Pari e patta. La madre non si rassegna e propone appello.
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Mantenimento diretto dei figli
20-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Non è la conseguenza immediata della legge sull’affido condiviso
La legge n. 54/2006 ha introdotto la disciplina dell’affidamento condiviso. Già la scelta del termine è significativa, rispetto all’espressione tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, “affidamento congiunto”: non solo affidamento a entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé. L’assunto secondo il quale con la riforma del 2006 il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori costituirebbe la regola, quale conseguenza diretta dell’affido condiviso, non può essere accolto.
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La figlia maggiorenne e laureata rifiuta di lavorare nell’azienda del padre
17-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Legittima la revoca dell’assegno di mantenimento
La figlia maggiorenne rifiuta di lavorare nell’azienda paterna, dove lavorano i fratelli. Stop all’assegno di mantenimento. La ex lamenta danni psico fisici dovuti all’infedeltà del marito. Richiesta respinta. Per il resto tutto uguale. La moglie ha diritto a godere del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Questa regola assurda continua a prevalere. Nel caso di specie, la moglie percepisce un reddito di 2.000 euro al mese. Non le bastano. Ma non è uno sputo in faccia a chi con un reddito di molto inferiore deve “tirare a campare” ? La ex promuove ricorso per Cassazione avverso la pronuncia con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto ad euro 1.600,00 mensili l’assegno già imposto, per euro 5.000,00 mensili al ex coniuge per il mantenimento della moglie, ha inoltre revocato l’assegnazione a quest’ultima della casa coniugale.
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A seguito di una terapia medica subisce una riduzione della fertilità
13-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Il matrimonio è annullabile se la moglie era all’oscuro della vicenda
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto tra due coniugi per vizio del consenso della moglie. Infatti, risultava che durante un ricovero ospedaliero per curare una grave affezione nefritica, il coniuge aveva subito un trattamento con in farmaco, tra i cui possibili effetti collaterali figura la azoospermia, con conseguente compromissione della capacità di generare; che tale evento si era di fatto verificato, avendo il consulente tecnico d’ufficio concluso che il marito, al momento del matrimonio, era affetto da una grave e significativa riduzione della capacità fecondante, ancorché potenzialmente reversibile; che il marito aveva taciuto alla moglie i riflessi sulla fertilità che la cura farmacologica praticatagli poteva avere; che entrambi desideravano la nascita di figli.
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Divorzio
13-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Il giudice che dichiara il divorzio deve tener conto degli accordi intercorsi tra i coniugi ins sede di separazione
In sede di separazione, i coniugi stabiliscono che l’immobile, adibito a casa coniugale verrà posto in vendita a terzi con modalità che i coniugi stessi stabiliranno di comune accordo, quando i figli trasferiranno altrove la loro residenza e quindi tale abitazione non sarà di loro necessità. Il giudice che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra i due coniugi, accerta l’insussistenza di alcun obbligo di mantenimento in favore della moglie e dei due figli e la mancanza del diritto all’assegnazione della casa coniugale, riconosciuto loro in sede di separazione consensuale. La ex non si oppone alla richiesta accessoria di cessazione dell’assegno di mantenimento del figlio divenuto autosufficiente, ma chiede invece, in via riconvenzionale, un assegno di mantenimento in favore dell’altra figlia e un assegno divorzile per se stessa, oltre all’assegnazione della casa coniugale. Il giudice pone a carico dell’ex marito l’obbligo di versare all’ex moglie la somma mensile di euro 200,00 per il mantenimento della figlia convivente, rigettando ogni altra domanda.
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Madre giovane e immatura
12-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Non sufficienti a far dichiarare lo stato di abbandono e l’adottabilità
Oggi è un giorno memorabile. Che il nuovo anno sia iniziato bene con riguardo al diritto di famiglia ? La Sentenza n. 322/2012 ha negato a una moglie la pretesa di entrare nel possesso di un immobile acquistato dal marito in vista della separazione. Ora, la Sentenza n. 330/2012, dichiara che l’immaturità psicologica di una giovane madre non giustifica l’adottabilità del figlio minore. Il Tribunale per i Minorenni di Roma dichiara lo stato di adottabilità del minore riconosciuto solo dalla giovane madre. Ma, la Corte di Appello, ribalta la pronuncia, dichiarando l’insussistenza dello stato di abbandono del minore, revocando la sospensione della potestà della madre e la nomina del tutore provvisorio, nonché l’affidamento del minore al servizio sociale e la sua collocazione in casa famiglia. Tutto bene ? No, ci si mette di mezzo il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma che promuove ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, ma, la Suprema Corte rigetta il ricorso.
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Immobile acquistato dal marito poco prima della separazione
12-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Non entra nella comunione dei beni
La moglie è in agguato, ma questa volta le va male. Stanno per separarsi e il marito acquista, con soldi propri, un immobile per andarvi a abitare dopo la separazione. La moglie pare consenziente. La nuova casa è solo del marito. Ma, poi ci ripensa. Il marito l’ha acquistata prima della separazione, quindi entra nella comunione legale. Il Tribunale di Trieste respinge, con addebito di spese processuali, la domanda svolta dalla moglie per sentir accertare la comunione legale su tale immobile. Il Tribunale rileva che, nell’atto pubblico di acquisto, figura la dichiarazione di assenso della moglie alla esclusione dell’immobile dal regime di comunione legale. La Corte di Appello di Trieste conferma la natura strettamente personale dell’immobile, destinato a abitazione del marito dopo la separazione in fieri, risultante dalla conforme dichiarazione della moglie intervenuta in sede di rogito. Quest’ultima non ci sta e promuove ricorso per Cassazione.
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Assegni familiari all’ex coniuge
12-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Non costituiscono causa di riduzione dell’assegno di mantenimento
Gli assegni familiari, corrisposti direttamente dal datore di lavoro, non hanno natura giuridica omogenea alla retribuzione del soggetto onerato dell’assegno di mantenimento. Questi vanno, infatti, corrisposti ex lege al coniuge affidatario della prole e non debbono essere conteggiati in sede di liquidazione dell’assegno di mantenimento, ai sensi dell’ art. 211, della Legge 19 maggio 1975, n. 151, il quale dispone che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che agli stessi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che degli stessi sia titolare l’altro coniuge”.
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