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Infortunio sul lavoro del dipendente di un subappaltatore

11-05-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Operatività della polizza infortuni dell’appaltatore

 

In occasione dell’esecuzione dei lavori di manutenzione della copertura di un capannone industriale, un operaio è vittima di un infortunio mortale. La ditta appaltatrice dei lavori aveva subappaltato i lavori e l’operaio era dipendente della subappaltatrice. L’amministratore unico della società appaltatrice e la stessa società convengono in giudizio la compagnia assicuratrice per esserne tenuti indenni da quanto l’amministratore era stato condannato a pagare a seguito della morte dell’operaio. All’infortunio aveva fatto seguito un processo penale che si era svolto a carico sia del subappaltare che dell’appaltatore e si era concluso con sentenza della Corte di Appello di Brescia, che aveva condannato il subappaltore per omicidio colposo ed aveva ritenuto l’amministratore della ditta appaltatrice responsabile civile per il sinistro, condannandolo in solido con il subappaltatore al risarcimento dei danni, avendo ravvisato nel contratto di subappalto una fattispecie di appalto di manodopera, vietato dall’art. 1 della legge 1369/1960, ritenendo quindi la committente e per la stessa il suo amministratore corresponsabile della gestione della sicurezza nel cantiere.

 

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Infortunio sul lavoro

04-05-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

 

Anche a fronte della condotta abnorme del lavoratore il datore di lavoro è sempre responsabile

 

È nota e pacifica la giurisprudenza di legittimità secondo cui la eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso di causalità allorché l’incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l’inadeguatezza delle misure di prevenzione. È evidente, infatti, che la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorché chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligentemente impedito l’evento lesivo, che è conseguito, nella specie, dall’avere la vittima operato in condizioni di rischio note all’azienda e non eliminate da chi rivestiva la posizione di garanzia. Chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. In altri termini, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l’evento, imputabile a colpa altrui, quando si è nella possibilità di impedirlo.

 

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Lungo periodo di assenza dal lavoro ingiustificato

04-05-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Legittimo il licenziamento

 

 

E’ legittima la sanzione del licenziamento inflitta al dipendente della Regione che rimane assente dal lavoro per oltre un anno, a causa di una sindrome ansioso depressiva seguita a un lutto in famiglia e che non giustifica le assenze, poiché va escluso che il dipendente per tutto il lungo periodo di assenza non si sia trovato nella possibilità di comunicare il suo stato di salute all’Amministrazione e di chiedere il relativo congedo. E’ quanto ha stabilito la Cassazione con la Sentenza n. 6737/2012. Un dipendente della Regione perde la madre e, a seguito di tale lutto, cade in un profondo stato di depressione, per cui si assenta dal lavoro. Ma non comunica all’Amministrazione il suo stato di malattia, chiedendo il relativo congedo.

 

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Lavoratori socialmente utili

03-05-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

 

Per le ore di lavoro eccedenti le 20 l’importo da corrispondere al lavoratore va calcolato con riferimento alla retribuzione iniziale

Anche alla luce della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 81/2000, poiché l’art. 8 del decreto legislativo n. 468/97 non è stato abrogato, né risulta incompatibile con le innovazioni introdotte, il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore eccedenti mediante un importo integrativo, non liberamente determinato, ma corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe. Così la Cassazione con la Sentenza n. 6670/2012.

 

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Pensione di inabilità civile

02-05-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Prova del requisiti reddituali

 

 

L’onere della prova in merito al possesso del requisito reddituale, che integra, al pari del requisito sanitario e di quello della incollocazione al lavoro, uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di inabilità civile, grava sulla parte che agisce per ottenerne il riconoscimento. L’inottemperanza a tale onere, tuttavia, comporta la soccombenza della parte, che ne sia gravata, solo se il possesso dello stesso requisito reddituale, nonostante la contestazione specifica di controparte, non risulti dalle prove acquisite al processo. Infatti i prospettati principi generali sul riparto dell’onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito, nonché pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo.

 

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Svolge attività lavorativa incompatibile con lo status di pubblico dipendente

27-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

 

Il licenziamento è legittimo

 

Un dipendente dell’Agenzia del Territorio Regionale del Lazio viene licenziato per aver svolto altro lavoro incompatibile con lo status di pubblico dipendente. Il dipendente impugna il licenziamento, ma, la Corte di Appello di Roma conferma la pronuncia di prime cure, che aveva rigettato la domanda, proposta dal dipendente nei confronti dell’Agenzia del Territorio Regionale del Lazio, avente ad oggetto la declaratoria di legittimità del licenziamento intimatogli dall’Agenzia suddetta. Il giudice di appello premetteva in fatto che il lavoratore, dipendente a tempo determinato dell’Agenzia, era stato licenziato in relazione alle seguenti contestazioni : l’aver consegnato a una persona estranea all’ufficio la copia di una visura estratta per uso ufficio omettendo di incamerare, a favore dell’amministrazione, i diritti concernenti la suddetta attività e l’aver richiesto alla persona stessa il pagamento a suo favore della somma di € 20; l’aver utilizzato e portato fuori dall’ufficio, per fini privati, la pratica relativa alla voltura di un immobile; l’aver violato il divieto di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, divieto previsto per i dipendenti pubblici dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

 

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Infortunio mortale sul lavoro

24-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

 

Il lavoratore è stato imprudente ma ciò non esclude la colpa concorrente del datore di lavoro

 

Il lavoratore nell’utilizzare, in cantiere, la betoniera collegata per il suo funzionamento con l’energia elettrica, rimaneva folgorato nel tentativo di operare un collegamento diretto tra la betoniera e il cavo di alimentazione con la corrente in tensione, mentre regole di prudenza avrebbero imposto di disattivarla. Tuttavia, sia in primo che in secondo grado veniva ritenuta la responsabilità concorrente del datore di lavoro. Infatti, a carico del datore di lavoro, venivano rilevate gravi violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni, per il pessimo stato della betoniera, che si spegneva continuamente per difetti all’interruttore di protezione che duravano da tempo, privo dell’interruttore differenziale salvavita.

 

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Recesso del lavoratore a tempo determinato

23-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

 

E’ valido anche in assenza di una giusta causa

 

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato il dipendente non può legittimamente rassegnare le dimissioni prima della scadenza del termine se non per giusta causa, ma il difetto di giusta causa delle dimissioni non determina la nullità o l’inefficacia del recesso, con il conseguente diritto alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni fino alla scadenza del contratto, dando viceversa alla controparte il diritto al risarcimento del danno qualora sia in grado di provare che la brusca e immotivata cessazione del rapporto abbia compromesso l’attività aziendale. Solo in caso di recesso ante tempus per giusta causa, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno pari all’ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista, ma nell’ipotesi di valida manifestazione della volontà di recesso del lavoratore senza giusta causa, il rapporto non può che rimanere definitivamente risolto, senza conseguenze risarcitorie e ripristinatorie.

 

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Risarcimento del danno da demansionamento

19-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

 

Il danno alla professionalità deve essere specificamente allegato

 

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava un Istituto di Credito al pagamento in favore di un dipendente della ulteriore somma di euro 184.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a seguito di accertato demansionamento. Infatti, il dipendente era stato trasferito dal settore delle relazioni sindacali al dipartimento fondo pensioni, settore per nulla aderente alla sua pregressa competenza e professionalità e in cui, peraltro, era stato lasciato del tutto inoperativo. Per la cassazione della pronuncia, l’Istituto di credito ha promosso ricorso per Cassazione e, il dipendente, ricorso incidentale.

 

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Lavoratrice con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato

18-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

L’azienda può recedere anzitempo dal contratto solo se dimostra gravi inadempimenti della lavoratrice

Tutela delle co.co.co. Non si può rescindere il contratto, prima della scadenza naturale, se l’azienda che ha assunto la collaboratrice non dimostra la sussistenza di gravi inadempimenti e il rapporto di proporzionalità tra l’inadempimento e il recesso. Principio ribadito dalla Cassazione con la Sentenza n. 6039/2012. Il caso. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, emessa il dal Tribunale di Roma, la Corte di Appello condannava la società, che aveva assunto una lavoratrice con contratto di lavoro a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa, a pagare alla lavotratrice la complessiva somma di euro 348.096,48 a titolo di mensilità che l’attrice avrebbe dovuto ricevere in virtù del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato intercorso tra le parti e risolto ante tempus dalla società con recesso ritenuto ingiustificato dai giudici di appello per mancanza di adeguata allegazione, prima che di prova, dell’asserito inadempimento, da parte della lavoratrice, delle condizioni previste dall’art. 4 del contratto, non avendo specificato quali procedure operative e tariffe o direttive aziendali avesse disatteso, cosa non avrebbe riferito della propria attività al direttore operativo dell’ufficio di Milano o di quali negligenze e carenze di professionalità si sarebbe resa responsabile.

 

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Infortunio sul lavoro

17-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Non risarcibile se il lavoratore ha travalicato i limiti della normale prestazione lavorativa richiesta

Nell’ambito dell’infortunistica sul lavoro vanno tenuti distinti il rischio professionale e l’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro prevista dall’art. 2087 cod. civ., che riguarda la tutela delle condizioni di lavoro e obbliga il datore di lavoro a adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Se è richiesto al datore di adottare, non solo le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività svolta, ma ogni altra misura che, alla luce dell’evoluzione tecnica e scientifica, sia dettata dalla specifica situazione di rischio, ciò non vale a negare qualsiasi diversità tra rischio professionale e responsabilità per colpa, tra protezione indennitaria e tutela risarcitoria.

 

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Consulente o lavoratore subordinato ?

16-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

 

La subordinazione va dimostrata

 

Il dipendente di una società lavora per la stessa fino alla liquidazione dell’azienda, proseguendo poi il rapporto di lavoro con una seconda società, a seguito di trasferimento di ramo di azienda, risultando, solo formalmente amministratore unico, fino alla risoluzione verbale del rapporto di lavoro. Il lavoratore conveniva in giudizio le due società, allegando che le mansioni svolte avevano natura dirigenziale e chiedeva, accertata l’ingiustificatezza del licenziamento, la condanna, in via solidale delle due società convenute, al pagamento delle disuguaglianza retributive, anche per Tfr, dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità supplementare.

 

News - 15 / 05 / 2012

Il medico fa un certificato di proroga della prognosi sulla base di una telefonata della paziente

 

Si configura il reato di falso in atto pubblico

 

Un medico visita una paziente, poi, a distanza di quattro giorni dalla visita, la paziente con una telefonata chiede al medico di prorogare la prognosi e il medico acconsente senza peraltro procedere a nuova visita. Il medico viene accusato del reato previsto dall’art. 480 cod. pen. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative” e la paziente del reato di cui all’art. 489 cod. pen “Uso di atto falso”. La Corte di Appello di Milano ribalta la pronuncia di primo grado, che aveva assolto entrambi gli imputati rispettivamente per difetto dell’elemento soggettivo e per insufficienza della prova di colpevolezza. Entrambi gli imputati hanno promosso ricorso per Cassazione, ma, con la Sentenza n. 18687/2012, la Corte ha rigettato ambedue i ricorsi.

Dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale torna a casa e uccide la madre

 

Nessuna responsabilità dei sanitari

 

Due medici sono imputati di concorso in omissione in atti del proprio ufficio, per avere, l’uno, quale dirigente di servizio di diagnosi e cura e, l’altro, quale dirigente medico di un ospedale, indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio consistito nell’avere omesso di procrastinare il ricovero di un paziente, nonostante le sollecitazioni dei genitori, i quali avevano a segnalare la pericolosità del figlio, che già in una occasione aveva aggredito la madre. L’evento di pericolo poi si verica con l’omicidio della madre commesso dal figlio dopo le dimissioni dall’ospedale. I

Reato di bancarotta

 

E’ bancarotta documentale semplice se la tenuta delle scritture contabili è stata affidata a un professionista inadempiente

La mancata tenuta delle scritture contabili o la loro tenuta irregolare, ove non sia provato il dolo richiesto dall’articolo 216 della legge fallimentare, non può che configurare la più lieve fattispecie di cui all’articolo 217, ovvero bancarotta semplice. In particolare, l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, laddove appunto non sia dimostrato il dolo “qualificato” di cui all’art. 216, che non può essere presunto, non può che rilevare a titolo di colpa, sotto il profilo o della scelta inadeguata del professionista incaricato, o del mancato controllo. Così la Cassazione con la Sentenza n. 18697/2012.

Sanzione dell’avvertimento nei confronti di due avvocati

 

Hanno usato espressioni sconvenienti nei confronti di una collega

 

Innanzi al Tribunale di Padova si svolge un giudizio, instaurato da una avvocato, per la modifica delle condizioni di separazione personale nei confronti dalla moglie. I due avvocati difensori della moglie si lasciano andare all’uso di un’espressione “infelice” nei confronti di una collega, non parte in causa nel giudizio, definendola “amante” dell’avvocato ricorrente. Per tale motivo, ai due avvocati viene inflitta, dal Consiglio dell’Ordine, la sanzione dell’avvertimento, per violazione dei doveri di lealtà e correttezza nonché di quello relativo al divieto di espressioni sconvenienti e offensive contro un collega. La sanzione è confermata dal Consiglio Nazionale Forense.

Licenziamento per crisi aziendale

 

A carico del lavoratore la prova del repèchage

 

Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo il quale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice, che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repèchage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.

Risarcimento del danno da incidente stradale

 

Termini di prescrizione

 

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge quale reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, stante che la chiara lettera dell’art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, ciò non consente la diversa interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.

Responsabilità medica

 

Nessuna responsabilità se la paziente non ha osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali

 

I congiunti di una donna deceduta convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano una Azienda sanitaria per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, per il decesso della congiunta avvenuto dopo due visite domiciliari della guardia medica, nelle persone di due dottori che, ad avviso dei ricorrenti, avevano sottovalutato le gravi condizioni della paziente, senza provvedere al ricovero ospedaliero. La paziente decedeva il giorno successivo alla seconda visita per complicazioni respiratorie da infezione polmonare.