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articoli e pubblicazioni diritto comunitario

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Registrazione di un marchio e annullamento

10-05-2012 di Studio Legale Law info@studiolegalelaw.net

 

Vanno annullati i marchi contrastanti con un marchio anteriore e dotato di rinomanza

 

Due rinomate ditte di cosmetici Elena Rubinstein e l’Oreal hanno chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea che ha respinto il loro ricorso avverso l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativa al procedimento di annullamento tra l’Allergan e la Helena Rubinstein e L’Oréal. La Helena Rubinstein aveva presentato all’UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, una domanda di registrazione quale marchio comunitario del segno denominativo «BOTOLIST». L’Oréal aveva presentato un’analoga domanda riguardo al segno denominativo «BOTOCYL».

 

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Clausole abusive

26-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

 

Tutela dei consumatori

 

L’Ufficio nazionale ungherese per la tutela dei consumatori censura, nell’ambito di un ricorso collettivo, la prassi dell’Invitel, compagnia telefonica, consistente nel richiedere, nei contratti di durata determinata, i cosiddetti «contratti di fedeltà»e successivamente alla stipulazione degli stessi, che il consumatore sopporti costi non inizialmente convenuti dalle parti. Come risulta dal fascicolo di causa, l’Invitel, quale operatore di telefonia fissa, ha introdotto nelle condizioni generali dei contratti una clausola che prevede «spese di vaglia», ovvero costi applicati in caso di pagamento delle fatture attraverso vaglia postale. Ai sensi di tale clausola, «se l’abbonato effettua il pagamento della fattura a mezzo di vaglia postale, il prestatore di servizi ha il diritto di fatturare le spese ulteriori che ne derivano, quali le spese postali.

 

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Compensazione per negato imbarco

19-04-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Il negato imbarco non può essere ragionevolmente giustificato invocando circostanze eccezionali

 

Un vettore aereo non può invocare circostanze eccezionali che abbiano influito su un volo per essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione a vantaggio del passeggero cui sia stato negato l’imbarco su un volo successivo qualora giustifichi il diniego con la riorganizzazione dello stesso volo a seguito di tali circostanze eccezionali. Questa la Conclusione dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea tratte con riferimento alla controversia tra un cittadino e una Compagnia Aerea. Il cittadino aveva prenotato un posto sul volo delle ore 11.40 in partenza da Barcellona per Helsinki il giorno 30 luglio. A seguito di uno sciopero verificatosi all’aeroporto di Barcellona il 28 luglio, la Finnair aveva deciso di riorganizzare i propri voli previsti per i giorni 28, 29 e 30 luglio e aveva negato l’imbarco al sig. Lassooy, dando precedenza, sul volo che egli avrebbe dovuto prendere, ai passeggeri che non avevano potuto imbarcarsi sul volo di linea del 29 luglio in conseguenza del suddetto sciopero.

 

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Aiuti a favore dell’industria alberghiera in Sardegna

30-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Nuova condanna per l’Italia

 

 

 

La Commissione europea ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutti i provvedimenti necessari per sopprimere il regime di aiuti dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/854/CE ha mancato di adempiere agli obblighi sulla stessa incombenti in forza del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e degli articoli 2 e 4 della decisione citata.

 

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Battaglia aerea nei cieli d’Europa Ryanair contro Alitalia

28-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Nessun vincitore

 

 

La Compagnia Aerea Ryanair si è rivolta al Tribunale della Corte di Giustizia Europea lamentando di aver subito un pregiudizio a seguito degli aiuti di Stato concessi dall’Italia alla Compagnia di Bandiera Alitalia. Ben 300 milioni di euro. Vero, dichiara il Tribunale che l’aiuto di Stato concesso a Alitalia è stato illegittimo, ma vero anche che Ryanair , da questo non ha subito alcun pregiudizio. Il Tribunale della Corte Europea, con la Sentenza 28.03.2012 T 123/09�ricostruisce tutte le vicende che hanno interessato la nostra compagnia di bandiera a far data dal 2006 al 2008. I primi falliti tentativi di vendita della quota (46%) della partecipazione statale del capitale della società, alla nomina di una banca quale consulente finanziario per individuare eventuali partner di Alitalia stessa, al fallito tentativo di acquisizione da parte di Air France, all’offerta di acquisto di alcuni beni di Alitalia da parte della Compagnia Aerea Italiana SpA.

 

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Abuso di posizione dominante

27-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Non configura abuso di posizione dominante praticare prezzi inferiori nei confronti di determinati ex clienti di un concorrente

 

Un’agenzia di servizi postali, la Post Danmark , per la distribuzione della posta non indirizzata, pubblicità, elenchi telefonici, guide, giornali locali e regionali etc. pratica prezzi inferiori rispetto a quelli praticati da un’altra importante agenzia, la Forbruger-Kontakt, a tre ex clienti di quest’ultima impresa concorrente. Quest’ultima denuncia la Post Danmark di aver abusato della propria posizione dominante sul mercato danese della distribuzione della posta non indirizzata. A seguito della denuncia il consiglio della concorrenza conclude che la Post Danmark aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato danese della distribuzione della posta non indirizzata, praticando una politica di sconti mirata e diretta a fidelizzare la clientela, da un lato, non ponendo i propri clienti su una base di uguaglianza per quanto riguarda le tariffe e gli sconti, comportamento qualificato dal consiglio discriminazione accessoria tramite i prezzi e, dall’altro, applicando tariffe differenti ai suoi clienti e agli ex clienti della Forbruger-Kontakt, senza riuscire a giustificare in termini di costi dette significative diversità in materia di tariffe e di sconti, pratica qualificata dal consiglio «iscriminazione principale tramite i prezzi.

 

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Lavoratori socialmente utili

15-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Possono essere retribuiti in misura minore rispetto ai lavoratori con contratto a termine

 

Un lavoratore è stato assunto da un Comune, in qualità di lavoratore socialmente utile e è stato assegnato al servizio di stato civile del Comune. L’indennità percepita dal medesimo per le attività svolte in tale servizio era inferiore all’importo della retribuzione dei lavoratori dipendenti assunti dallo stesso Comune, che svolgevano le medesime attività e avevano la sua stessa anzianità lavorativa. In seguito , il lavoratore è stato integrato nei servizi del Comune a seguito di una procedura di stabilizzazione. Tuttavia, il lavoratore ha promosso ricorso avverso il Comune, lamentando la diversità tra l’importo delle indennità che egli ha percepito nella sua qualità di lavoratore socialmente utile e quello della retribuzione cui ritiene di avere diritto in relazione al periodo in cui ha lavorato in tale qualità.

 

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Politica estera e di sicurezza comune

13-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare

 

Al fine di impedire la proliferazioni di armi atomiche nella Repubblica Islamica dell’Iran, La Comunità europea ha adottato varie misure di sicurezza, disponendo nei confronti di tale Paese un embargo integrale di tutte le forniture di materiali connessi, in qualche modo, con il settore nucleare. Oltre a ciò, con la Risoluzione 1737/2006/ONU, è stato previsto che tutti gli Stati dovranno congelare i fondi, le risorse finanziarie e economiche ubicati nel loro territorio alla data di adozione della risoluzione o in un momento successivo, che siano di proprietà o sotto il controllo delle persone o entità di cui all’allegato, nonché quelli di altre persone o entità che il Consiglio di sicurezza o il Comitato considerano coinvolte, direttamente associate o che sostengono attività nucleari dell’Iran che presentano un rischio di proliferazione e lo sviluppo di sistemi di lancio per armi nucleari, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da loro detenute o controllate, anche con mezzi illeciti è stato previsto il congelamento di fondi.

 

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Allontanamento di un cittadino per motivi di pubblica sicurezza

07-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

La violenza sessuale anche nei confronti di una minore non è motivo imperativo di pubblica sicurezza

 

L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea ha formulato le sue conclusioni sulla domanda pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di una città tedesca, con cui è stato chiesto alla Corte di precisare le condizioni per la concessione della protezione contro l’allontanamento di cui all’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE . Tale disposizione prevede che, nei confronti di un cittadino dell’Unione che abbia soggiornato per i precedenti dieci anni nel territorio dello Stato membro ospitante, la decisione di allontanamento possa essere adottata solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

 

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Patente di guida ottenuta in uno stato non di residenza del guidatore

01-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Diniego da parte di uno Stato membro del riconoscimento a una persona priva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida secondo la normativa dello Stato medesimo di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro

 

Un cittadino di origine tedesca è stato oggetto in varie occasioni di condanne penali per lesioni personali, guida senza patente, concorso in estorsione aggravata in banda organizzata nonché per minacce e ingiurie. All’atto di presentazione di una domanda per il rilascio di una patente di guida di classe B, gli viene comunicato che il rilascio era subordinato  alla presentazione di una perizia medico-psicologica positiva per il richiedente. Questi si sottoponeva all’esame richiesto. La perizia perveniva alla conclusione secondo cui doveva escludersi che l’interessato fosse in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per poter guidare su strada, nel rispetto dei criteri di sicurezza, un veicolo a motore, pertanto l’istanza di rilascio di una patente di guida, aveva esito negativo.

 

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Scommesse sportive

18-02-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Il diritto europeo contrasta con la normativa italiana sui giochi d’azzardo

 

 

In materia di scommesse sportive, la normativa italiana stabilisce, in sostanza, che l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse presuppone l’ottenimento di una concessione previa pubblica gara, nonché di un’autorizzazione di polizia. Qualsiasi violazione di tale normativa è passibile di sanzioni penali. Fino alle modificazioni della legislazione applicabile intervenute nel 2002, gli operatori, aventi la veste di società di capitali quotate nei mercati regolamentati, non potevano ottenere una concessione per i giochi d’azzardo. Tali operatori sono dunque rimasti esclusi dalle gare finalizzate all’attribuzione di concessioni. L’illegittimità di tale esclusione alla luce è già stata dichiarata dalla Corte UE.

 

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Opere musicali e audiovisive protette

16-02-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Al prestatore di servizi di hosting non si può imporre l’adozione di un sistema di filtraggio al fine di impedire la messa a disposizione di file che ledono i diritti d’autore

 

Le direttive 2000/31/CE “Direttiva sul commercio elettronico” 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, nonché la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale a un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate sui server di tale prestatore dagli utenti dei suoi servizi, che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti, a titolo preventivo, a spese esclusive del prestatore e senza limiti nel tempo, idoneo a identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d’autore.

 

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Dalla Cina … con amore

03-02-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Nessun dazio antidumping sulle calzature provenienti dalla Cina

 

Alla Cina non servono le armi di distruzione di massa, i cinesi hanno un’arma letale e la sanno usare alla grande. Produzione di tutto ciò che è producibile e prezzi raso terra. Quanto basta per mettere in ginocchio le imprese comunitarie che devono pagare la manodopera con un salario che non corrisponde a una ciotola di riso. Intendiamoci, non vogliamo, con ciò, lodare le nostre imprese, perché, è un dato, anche queste fanno produrre i loro prodotti in Cina. Pagano poco, vendono a molto e gli operai delle nostre industrie si ritrovano a spasso. Tuttavia, con la Sentenza C 240/10 P, la Corte di Giustizia Europea ha “condonato” alcune aziende cinesi produttrici di calzature, anzi, il Consiglio dell’Unione dovrà anche corrispondere un risarcimento a tali aziende, cui, ad avviso della Corte, non è stato concesso di provare che avevano diritto a essere escluse dai dazi antidumping.

 

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Contratti di lavoro successivi a tempo determinato

26-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

Giustificata la reiterazione dei contratti a tempo determinato in caso di sostituzione di lavoratori assenti

La normativa europea sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che l’esigenza temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale, può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva di assunzioni a tempo determinato. Il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a far ricorso a sostituzioni temporanee in modo frequente, se non addirittura permanente e che si possa provvedere a tali sostituzioni anche attraverso l’assunzione di dipendenti in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato non comporta l’assenza di una ragione obiettiva, né l’esistenza di un abuso. Tuttavia, nella valutazione della questione se il rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia giustificato da una ragione obiettiva, le autorità degli Stati membri, nell’ambito delle loro rispettive competenze, devono prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, compresi il numero e la durata complessiva dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.

 

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Nike

19-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

La Corte Europea sancisce il diritto della famosa azienda a opporsi alla registrazione di un marchio acquistato dalla stessa

La famosa azienda produttrice di articoli sportivi sostiene di aver acquistato un marchio comunitario, ma uno spagnolo registra il marchio. Il Tribunale dell’Unione europea accoglie il ricorso, proposto dalla Nike, diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Uami), che ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Nike sulla base di un segno nazionale non registrato. L’Ufficio, con ricorso alla Corte di Giustizia Europea, chiede che venga annullata la decisione del Tribunale. La Nike, ad avviso dell’Ufficio, non è legittimata a stare in giudizio, in quanto non ha fornito la prova del suo status di parte nel procedimento di opposizione e, di conseguenza, non è legittimata a proporre ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. La commissione di ricorso considera, infatti, che il legale della Nike non ha indicato e, a maggior ragione, non ha dimostrato, che il diritto anteriore invocato a sostegno dell’opposizione figura tra i marchi trasferiti alla Nike.

 

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Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

12-01-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Diritto di una persona la cui candidatura a un posto di lavoro in un’impresa privata non è stata accolta di ricevere tutte le informazioni concernenti la procedura di selezione al fine di potere dimostrare un’eventuale discriminazione

 

La Corte di Giustizia Europea si è trovata a doversi confrontare con una questione spinosa : sapere in che modo un candidato a un posto da coprire possa far valere, nei suoi confronti, il rispetto del principio della parità di trattamento allorché la sua candidatura è stata respinta dal datore di lavoro senza che quest’ultimo fornisca alcun motivo di rigetto né alcuna informazione concernente la procedura di selezione e il suo esito. La questione verte sulla possibile discriminazione e sull’onere della prova. Una signora di origine russa, in possesso di un diploma russo di ingegnere sistemista, equivalente a un diploma conseguito presso un istituto superiore tecnico nella Repubblica federale di Germania, risponde a un annuncio di lavoro pubblicato da una società, ai fini di assumere un/una esperto/a sviluppatore/sviluppatrice di software. Ma, la propria candidatura viene respinta. Poco tempo dopo, la stessa società ha pubblicato su internet un annuncio dal contenuto simile. La signora ci riprova , ma la società ha respinto una seconda volta la sua candidatura, senza averla convocata per un colloquio e senza averle fornito una qualsivoglia indicazione concernente il rigetto della sua candidatura.

 

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Enel

27-12-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente stabilite dall’autorità per l’energia elettrica e il gas

 

Con la Sentenza C 241/10, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla controversia che ha visto contrapposti l’Enel e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il motivo del contendere ? Il costo dell’energia elettrica. Il decreto legislativo n. 79/1999, così detto decreto Bersani, ha dettato norme in materia di energia elettrica, il successivo decreto legge n. 185/2008, in considerazione dell’eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, ha previsto alcune disposizioni al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica. Quindi, il prezzo dell’energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dall’autorità per l’energia elettrica e il gas, con precedenza per le offerte ai prezzi minori fino al completo soddisfacimento del fabbisogno.

 

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Terrorismo internazionale

23-12-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Anche le organizzazioni sospette hanno diritto alla difesa

 

Gli Stati congelano i capitali e gli altri strumenti finanziari o risorse economiche delle persone che commettono o tentano di commettere atti di terrorismo, li agevolano o vi partecipano, delle entità appartenenti a tali persone o dalle stesse controllate e delle persone e entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone o entità. L’elenco di tali organizzazioni è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che, un’autorità competente, ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi e entità interessati, si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Tuttavia, prima dell’iscrizione in tale elenco, nonché del congelamento dei loro beni, le persone o i gruppi, sospettati di far parte di associazioni terroristiche, hanno il diritto di essere sentiti a difesa.

 

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Strutture sanitarie pubbliche responsabilità per danno da prodotti difettosi

21-12-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Lo Stato può prevedere una normativa che obbliga la struttura a risarcire i danni subiti dal paziente a causa del malfunzionamento di un prodotto utilizzato durante la prestazione delle cure

 

Il paziente, sottoposto a un intervento chirurgico in una struttura sanitaria pubblica francese, è stato vittima, nel corso di un intervento chirurgico, di ustioni causate da un difetto del sistema di termoregolazione del materasso riscaldante su cui era stato posto. Il Tribunale ha condannato l’ospedale a risarcire il danno arrecato al paziente. Poiché l’appello proposto avverso tale sentenza dall’ospedale è stato respinto, quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione. A sostegno di tale ricorso, l’ospedale sostiene che il giudice di appello ha violato la direttiva 85/374/CE, in particolare il suo art. 13, dichiarando che la suddetta direttiva non osta all’applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il servizio pubblico ospedaliero è responsabile, anche in assenza di sua colpa, delle conseguenze dannose per gli utenti derivanti dal malfunzionamento di prodotti o di apparecchi utilizzati nell’ambito delle cure fornite.

 

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Posizione della vittima nel procedimento penale

21-12-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Audizione di minori in qualità di testimoni

 

 

Gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni nazionali, quali quelle di cui agli artt. 392, comma 1 bis, 398, comma 5 bis, e 394 del codice di procedura penale Italiano, che, da un lato, non prevedono l’obbligo per il pubblico ministero di rivolgersi al giudice affinché quest’ultimo consenta a una vittima particolarmente vulnerabile di essere sentita e di deporre secondo le modalità dell’incidente probatorio nell’ambito della fase istruttoria del procedimento penale e, dall’altro, non autorizzano la vittima a proporre ricorso dinanzi a un giudice avverso la decisione del pubblico ministero recante il rigetto della sua domanda di essere sentita e di deporre secondo tali modalità.

 

News - 15 / 05 / 2012

Il medico fa un certificato di proroga della prognosi sulla base di una telefonata della paziente

 

Si configura il reato di falso in atto pubblico

 

Un medico visita una paziente, poi, a distanza di quattro giorni dalla visita, la paziente con una telefonata chiede al medico di prorogare la prognosi e il medico acconsente senza peraltro procedere a nuova visita. Il medico viene accusato del reato previsto dall’art. 480 cod. pen. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative” e la paziente del reato di cui all’art. 489 cod. pen “Uso di atto falso”. La Corte di Appello di Milano ribalta la pronuncia di primo grado, che aveva assolto entrambi gli imputati rispettivamente per difetto dell’elemento soggettivo e per insufficienza della prova di colpevolezza. Entrambi gli imputati hanno promosso ricorso per Cassazione, ma, con la Sentenza n. 18687/2012, la Corte ha rigettato ambedue i ricorsi.

Dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale torna a casa e uccide la madre

 

Nessuna responsabilità dei sanitari

 

Due medici sono imputati di concorso in omissione in atti del proprio ufficio, per avere, l’uno, quale dirigente di servizio di diagnosi e cura e, l’altro, quale dirigente medico di un ospedale, indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio consistito nell’avere omesso di procrastinare il ricovero di un paziente, nonostante le sollecitazioni dei genitori, i quali avevano a segnalare la pericolosità del figlio, che già in una occasione aveva aggredito la madre. L’evento di pericolo poi si verica con l’omicidio della madre commesso dal figlio dopo le dimissioni dall’ospedale. I

Reato di bancarotta

 

E’ bancarotta documentale semplice se la tenuta delle scritture contabili è stata affidata a un professionista inadempiente

La mancata tenuta delle scritture contabili o la loro tenuta irregolare, ove non sia provato il dolo richiesto dall’articolo 216 della legge fallimentare, non può che configurare la più lieve fattispecie di cui all’articolo 217, ovvero bancarotta semplice. In particolare, l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, laddove appunto non sia dimostrato il dolo “qualificato” di cui all’art. 216, che non può essere presunto, non può che rilevare a titolo di colpa, sotto il profilo o della scelta inadeguata del professionista incaricato, o del mancato controllo. Così la Cassazione con la Sentenza n. 18697/2012.

Sanzione dell’avvertimento nei confronti di due avvocati

 

Hanno usato espressioni sconvenienti nei confronti di una collega

 

Innanzi al Tribunale di Padova si svolge un giudizio, instaurato da una avvocato, per la modifica delle condizioni di separazione personale nei confronti dalla moglie. I due avvocati difensori della moglie si lasciano andare all’uso di un’espressione “infelice” nei confronti di una collega, non parte in causa nel giudizio, definendola “amante” dell’avvocato ricorrente. Per tale motivo, ai due avvocati viene inflitta, dal Consiglio dell’Ordine, la sanzione dell’avvertimento, per violazione dei doveri di lealtà e correttezza nonché di quello relativo al divieto di espressioni sconvenienti e offensive contro un collega. La sanzione è confermata dal Consiglio Nazionale Forense.

Licenziamento per crisi aziendale

 

A carico del lavoratore la prova del repèchage

 

Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo il quale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice, che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repèchage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.

Risarcimento del danno da incidente stradale

 

Termini di prescrizione

 

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge quale reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, stante che la chiara lettera dell’art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, ciò non consente la diversa interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.

Responsabilità medica

 

Nessuna responsabilità se la paziente non ha osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali

 

I congiunti di una donna deceduta convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano una Azienda sanitaria per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, per il decesso della congiunta avvenuto dopo due visite domiciliari della guardia medica, nelle persone di due dottori che, ad avviso dei ricorrenti, avevano sottovalutato le gravi condizioni della paziente, senza provvedere al ricovero ospedaliero. La paziente decedeva il giorno successivo alla seconda visita per complicazioni respiratorie da infezione polmonare.