articoli e pubblicazioni diritto canonico
:: Diritto canonico e nullita’ matrimoniale
Nullità del matrimonio per riserva mentale
30-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
E’ nullo il matrimonio contratto solo perché lei aspetta un bambino
Il Canone 1101 del Codice di diritto canonico stabilisce che il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio, ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente. Nel caso di specie, l’elemento e la proprietà essenziale del matrimonio tra due coniugi è l’esclusione del vincolo dell’indissolubilità del matrimonio, così detta “riserva mentale”. I due coniugi si sono sposati solo perché lei aspettava un bambino e il marito aveva contratto matrimonio, ma “simulando”, ovvero con un contrasto tra la volontà di contrarre un matrimonio “sacramento” e in quanto tale indissolubile e la volontà manifestata esteriormente con il fatidico “Si”.
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:: Diritto canonico e nullita’ matrimoniale
Nullo il matrimonio per riserva mentale ovvero esclusione da parte di un coniuge dell’indissolubilità del vincolo
05-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
L’altro coniuge deve esserne a conoscenza
Il marito chiede alla Corte di Appello di Bari di dichiarare l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese, confermata in appello e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra due coniugi per esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte del marito. La moglie chiede il rigetto della domanda con condanna del richiedente al risarcimento dei danni e, subordinatamente alla pronuncia di riconoscimento della sentenza ecclesiastica, la condanna del marito al pagamento di una congrua indennità. La Corte di Appello di Bari dichiara l’efficacia in Italia della sentenza di nullità del matrimonio tra i due coniugi e respinge le domande riconvenzionali proposte dalla moglie, che, in buona sostanza, lo si può intendere con facilità, vuole soldi, che siano l’indennità, ovvero, se il giudice decide per la non delibazione, l’assegno divorzile.
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Delibazione di sentenza ecclesistica di nullità matrimoniale
01-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Può essere delibata se i coniugi hanno escluso il bonum prolis
Nel diritto canonico, i requisiti indispensabili per contrarre il matrimonio sono il consenso dei due coniugi, la capacità giuridica e il rispetto della forma stabilita. Il matrimonio è orientato anche a dei fini, tra questi, primario è il “bonum prolis”, ovvero la volontà di procreazione e educazione dei figli. L’esclusione di tale fine è causa di nullità del matrimonio. Proprio l’eslcusione di tale fine ha portato alla sentenza di nullità matrimoniale di due coniugi.
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Il Tribunale ecclesiastico dichiara la nullità del matrimonio per riserva mentale del coniuge
08-02-2012 di Studio Legale Law info@studiolegalelaw.net
La sentenza è efficace nello Stato anche se c’è stata una lunga convivenza dopo il matrimonio
Contraggono matrimonio concordatario, ma la moglie sa, fin dall’inizio, della riserva mentale del marito, ovvero che il marito, pur sposandosi in Chiesa, non crede nell’indissolubilità del vincolo
matrimoniale. Il Tribunale ecclesiastico dichiara, pertanto, la nullità del matrimonio concordatario.
Infatti, il matrimonio concordatario è un Sacramento e, per la Chiesa, il matrimonio contratto in assenza dei bona matrimonii è considerato nullo. Mai esistito. Tra i bona matrimonii ricordiamo il bonum sacramenti, ovvero il riconoscimento dell’ indissolubilità del vincolo coniugale. Ottenuta la declaratoria di nullità del matrimonio, il coniuge, secondo la prassi tipica delle pronunce di nullità matrimoniale, conviene, innanzi alla Corte di appello di Genova la moglie, per sentir dichiarare l’efficacia nello Stato italiano della sentenza rotale dichiarativa della nullità del loro matrimonio, contratto con rito concordatario.:: Leggi l’articolo
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Lettera apostolica “Quaerit sempre”
02-09-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Trasferimento di alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana
Di seguito la Lettera Apostolica “Quaerit Sempre” Che trasferisce alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana
Lettera apostolica in forma di motu proprio “Quaerit semper”, 30 agosto 2011
DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XVI
con la quale è modificata la Costituzione apostolica Pastor bonus e si trasferiscono alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana. La Santa Sede ha sempre cercato di adeguare la propria struttura di governo alle necessità pastorali che in ogni periodo storico emergevano nella vita della Chiesa, modificando perciò l’organizzazione e la competenza dei Dicasteri della Curia Romana. Il Concilio Vaticano II confermò, d’altronde, detto criterio ribadendo la necessità di adeguare i Dicasteri alle necessità dei tempi, delle regioni e dei riti, soprattutto per ciò che riguarda il loro numero, la denominazione, la competenza, i modi di procedere e il reciproco coordinamento (cfr. Decr. Christus Dominus, 9).
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Declaratoria di nullità matrimoniale
10-06-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
I passi per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario
Una preliminare precisazione su ciò che si intende per “nullità” del matrimonio. Diversamente da quanto avviene per il divorzio che riconosce e sancisce la fine di un rapporto matrimoniale, la dichiarazione di “nullità del matrimonio è una dichiarazione resa ex post che dichiara il matrimonio mai esistito, in altri termini è una sorta di cancellazione del vincolo contratto. Dei motivi che possono condurre a tale dichiarazione, abbiamo già parlato in precedenti articoli. Tuttavia li ripetiamo brevemente.
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Delibazione di una sentenza di nullità matrimoniale
03-05-2010 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che dichiara nullo il matrimonio concordatario per esclusione del “bonum sacramenti” solo sulla base della circostanza che un coniuge ha sempre affermato di essere favorevole al divorzio
Un coniuge chiede al Tribunale ecclesiastico che venga dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dal medesimo, invocando la riserva mentale, ovvero la propria mancanza di credo quanto all’indissolubilità del vincolo matrimoniale. Il Tribunale dichiara la nullità del matrimonio ritenendo sufficiente, a tal fine, la riconosciuta posizione a favore del divorzio manifestata dai due coniugi e la dichiarazione, resa dal marito e supportata dai testi escussi, che lo stesso coniuge avrebbe accettato il matrimonio religioso solo per accondiscendenza nei confronti della moglie e della famiglia della stessa, mentre il medesimo avrebbe voluto un matrimonio civile.
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La ragione “ragionevole”
20-01-2008 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Vogliamo pubblicare qui il testo dell’Allocuzione che Benedetto XVI avrebbe pronunciato nel corso della Visita all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, prevista il 17 gennaio e poi annullata. Ci appare utile perché riteniamo che era un discorso che meritava di essere ascoltato. Con il Diritto Canonico il discorso si rapporta solo in quanto alla fin fine il tema affrontato è di una portata talmente ampia da investire il sapere umano in ogni sua branca.:: Leggi l’articolo
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La crisi del senso del matrimonio
03-10-2007 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
In occasione della Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2007, il Santo Padre Benedetto XVI ha pronunciato un Discorso il cui tema di fondo è stata una riflessione sulla crisi attuale del senso del matrimonio. Il Papa ha ricordato il tema dell’anno precedente che era stato l’amore alla verità quale punto di convergenza tra ricerca processuale e servizio pastorale alle persone.:: Leggi l’articolo
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Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
10-09-2007 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, con la redazione della “Dignitas Connubii” ha dettato le istruzioni che i Tribunali Ecclesiastici devono osservare nella Trattazione delle cause aventi ad ogetto la declaratoria della nullità matrimoniale.:: Leggi l’articolo
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Nullità matrimoniale
02-09-2007 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Con la Sentenza n. 12010/2005, la Corte di Cassazione si è trovata a dirimere una controversia riguardante la delibazione di nullità del matrimonio concordatario. In questo caso si tratta di una sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico dichiarava la nullità del matrimonio tra due coniugi per esclusione della procreazione.:: Leggi l’articolo
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Delibabilità della declaratoria di nullità del matrimonio canonico
11-06-2007 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Con la Sentenza n. 8205/2004, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale emesse dai Tribunali Ecclesiastici. Il caso in esame, riguarda un coniuge il quale, invocando l’esclusione dell’obbligo di fedeltà (”bonum fidei”) all’atto di contrarre matrimonio, aveva chiesto e ottenuto la declaratoria di nullità del matrimonio religioso.:: Leggi l’articolo
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