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:: Diritto canonico e nullita’ matrimoniale

Nullità del matrimonio per riserva mentale

30-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

E’ nullo il matrimonio contratto solo perché lei aspetta un bambino

 

 

Il Canone 1101 del Codice di diritto canonico stabilisce che il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio, ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente. Nel caso di specie, l’elemento e la proprietà essenziale del matrimonio tra due coniugi è l’esclusione del vincolo dell’indissolubilità del matrimonio, così detta “riserva mentale”. I due coniugi si sono sposati solo perché lei aspettava un bambino e il marito aveva contratto matrimonio, ma “simulando”, ovvero con un contrasto tra la volontà di contrarre un matrimonio “sacramento” e in quanto tale indissolubile e la volontà manifestata esteriormente con il fatidico “Si”.

 

:: Diritto canonico e nullita’ matrimoniale

Nullo il matrimonio per riserva mentale ovvero esclusione da parte di un coniuge dell’indissolubilità del vincolo

05-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

L’altro coniuge deve esserne a conoscenza

 

 

Il marito chiede alla Corte di Appello di Bari di dichiarare l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese, confermata in appello e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra due coniugi per esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte del marito. La moglie chiede il rigetto della domanda con condanna del richiedente al risarcimento dei danni e, subordinatamente alla pronuncia di riconoscimento della sentenza ecclesiastica, la condanna del marito al pagamento di una congrua indennità. La Corte di Appello di Bari dichiara l’efficacia in Italia della sentenza di nullità del matrimonio tra i due coniugi e respinge le domande riconvenzionali proposte dalla moglie, che, in buona sostanza, lo si può intendere con facilità, vuole soldi, che siano l’indennità, ovvero, se il giudice decide per la non delibazione, l’assegno divorzile.

 

:: Diritto canonico e nullita’ matrimoniale

Delibazione di sentenza ecclesistica di nullità matrimoniale

01-03-2012 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Può essere delibata se i coniugi hanno escluso il bonum prolis

 

 

Nel diritto canonico, i requisiti indispensabili per contrarre il matrimonio sono il consenso dei due coniugi, la capacità giuridica e il rispetto della forma stabilita. Il matrimonio è orientato anche a dei fini, tra questi, primario è il “bonum prolis”, ovvero la volontà di procreazione e educazione dei figli. L’esclusione di tale fine è causa di nullità del matrimonio. Proprio l’eslcusione di tale fine ha portato alla sentenza di nullità matrimoniale di due coniugi.

 

:: Diritto canonico e nullita’ matrimoniale

Il Tribunale ecclesiastico dichiara la nullità del matrimonio per riserva mentale del coniuge

08-02-2012 di Studio Legale Law info@studiolegalelaw.net
 

La sentenza è efficace nello Stato anche se c’è stata una lunga convivenza dopo il matrimonio

 

Contraggono matrimonio concordatario, ma la moglie sa, fin dall’inizio, della riserva mentale del marito, ovvero che il marito, pur sposandosi in Chiesa, non crede nell’indissolubilità del vincolo
matrimoniale. Il Tribunale ecclesiastico dichiara, pertanto, la nullità del matrimonio concordatario.
Infatti, il matrimonio concordatario è un Sacramento e, per la Chiesa, il matrimonio contratto in assenza dei bona matrimonii è considerato nullo. Mai esistito. Tra i bona matrimonii ricordiamo il bonum sacramenti, ovvero il riconoscimento dell’ indissolubilità del vincolo coniugale. Ottenuta la declaratoria di nullità del matrimonio, il coniuge, secondo la prassi tipica delle pronunce di nullità matrimoniale, conviene, innanzi alla Corte di appello di Genova la moglie, per sentir dichiarare l’efficacia nello Stato italiano della sentenza rotale dichiarativa della nullità del loro matrimonio, contratto con rito concordatario.

 

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Lettera apostolica “Quaerit sempre”

02-09-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

Trasferimento di alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana

 

Di seguito la Lettera Apostolica “Quaerit Sempre” Che trasferisce alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana

Lettera apostolica in forma di motu proprio “Quaerit semper”, 30 agosto 2011

DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XVI

con la quale è modificata la Costituzione apostolica Pastor bonus e si trasferiscono alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana. La Santa Sede ha sempre cercato di adeguare la propria struttura di governo alle necessità pastorali che in ogni periodo storico emergevano nella vita della Chiesa, modificando perciò l’organizzazione e la competenza dei Dicasteri della Curia Romana. Il Concilio Vaticano II confermò, d’altronde, detto criterio ribadendo la necessità di adeguare i Dicasteri alle necessità dei tempi, delle regioni e dei riti, soprattutto per ciò che riguarda il loro numero, la denominazione, la competenza, i modi di procedere e il reciproco coordinamento (cfr. Decr. Christus Dominus, 9).

 

:: Diritto canonico e nullita’ matrimoniale

Declaratoria di nullità matrimoniale

10-06-2011 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
 

I passi per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario

 

Una preliminare precisazione su ciò che si intende per “nullità” del matrimonio. Diversamente da quanto avviene per il divorzio che riconosce e sancisce la fine di un rapporto matrimoniale, la dichiarazione di “nullità del matrimonio è una dichiarazione resa ex post che dichiara il matrimonio mai esistito, in altri termini è una sorta di cancellazione del vincolo contratto. Dei motivi che possono condurre a tale dichiarazione, abbiamo già parlato in precedenti articoli. Tuttavia li ripetiamo brevemente.

 

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Delibazione di una sentenza di nullità matrimoniale

03-05-2010 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net

Non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che dichiara nullo il matrimonio concordatario per esclusione del “bonum sacramenti” solo sulla base della circostanza che un coniuge ha sempre affermato di essere favorevole al divorzio

 

Un coniuge chiede al Tribunale ecclesiastico che venga dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dal medesimo, invocando la riserva mentale, ovvero la propria mancanza di credo quanto all’indissolubilità del vincolo matrimoniale. Il Tribunale dichiara la nullità del matrimonio ritenendo sufficiente, a tal fine, la riconosciuta posizione a favore del divorzio manifestata dai due coniugi e la dichiarazione, resa dal marito e supportata dai testi escussi, che lo stesso coniuge avrebbe accettato il matrimonio religioso solo per accondiscendenza nei confronti della moglie e della famiglia della stessa, mentre il medesimo avrebbe voluto un matrimonio civile.

 

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La ragione “ragionevole”

20-01-2008 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Vogliamo pubblicare qui il testo dell’Allocuzione che Benedetto XVI avrebbe pronunciato nel corso della Visita all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, prevista il 17 gennaio e poi annullata. Ci appare utile perché riteniamo che era un discorso che meritava di essere ascoltato. Con il Diritto Canonico il discorso si rapporta solo in quanto alla fin fine il tema affrontato è di una portata talmente ampia da investire il sapere umano in ogni sua branca.

 

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La crisi del senso del matrimonio

03-10-2007 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
In occasione della Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2007, il Santo Padre Benedetto XVI ha pronunciato un Discorso il cui tema di fondo è stata una riflessione sulla crisi attuale del senso del matrimonio. Il Papa ha ricordato il tema dell’anno precedente che era stato l’amore alla verità quale punto di convergenza tra ricerca processuale e servizio pastorale alle persone.

 

:: Diritto canonico e nullita’ matrimoniale

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

10-09-2007 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, con la redazione della “Dignitas Connubii” ha dettato le istruzioni che i Tribunali Ecclesiastici devono osservare nella Trattazione delle cause aventi ad ogetto la declaratoria della nullità matrimoniale.

 

:: Diritto canonico e nullita’ matrimoniale

Nullità matrimoniale

02-09-2007 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Con la Sentenza n. 12010/2005, la Corte di Cassazione si è trovata a dirimere una controversia riguardante la delibazione di nullità del matrimonio concordatario. In questo caso si tratta di una sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico dichiarava la nullità del matrimonio tra due coniugi per esclusione della procreazione.

 

:: Diritto canonico e nullita’ matrimoniale

Delibabilità della declaratoria di nullità del matrimonio canonico

11-06-2007 di Anna Teresa Paciotti annateresapaciotti@studiolegalelaw.net
Con la Sentenza n. 8205/2004, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale emesse dai Tribunali Ecclesiastici. Il caso in esame, riguarda un coniuge il quale, invocando l’esclusione dell’obbligo di fedeltà (”bonum fidei”) all’atto di contrarre matrimonio, aveva chiesto e ottenuto la declaratoria di nullità del matrimonio religioso.

 

News - 15 / 05 / 2012

Il medico fa un certificato di proroga della prognosi sulla base di una telefonata della paziente

 

Si configura il reato di falso in atto pubblico

 

Un medico visita una paziente, poi, a distanza di quattro giorni dalla visita, la paziente con una telefonata chiede al medico di prorogare la prognosi e il medico acconsente senza peraltro procedere a nuova visita. Il medico viene accusato del reato previsto dall’art. 480 cod. pen. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative” e la paziente del reato di cui all’art. 489 cod. pen “Uso di atto falso”. La Corte di Appello di Milano ribalta la pronuncia di primo grado, che aveva assolto entrambi gli imputati rispettivamente per difetto dell’elemento soggettivo e per insufficienza della prova di colpevolezza. Entrambi gli imputati hanno promosso ricorso per Cassazione, ma, con la Sentenza n. 18687/2012, la Corte ha rigettato ambedue i ricorsi.

Dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale torna a casa e uccide la madre

 

Nessuna responsabilità dei sanitari

 

Due medici sono imputati di concorso in omissione in atti del proprio ufficio, per avere, l’uno, quale dirigente di servizio di diagnosi e cura e, l’altro, quale dirigente medico di un ospedale, indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio consistito nell’avere omesso di procrastinare il ricovero di un paziente, nonostante le sollecitazioni dei genitori, i quali avevano a segnalare la pericolosità del figlio, che già in una occasione aveva aggredito la madre. L’evento di pericolo poi si verica con l’omicidio della madre commesso dal figlio dopo le dimissioni dall’ospedale. I

Reato di bancarotta

 

E’ bancarotta documentale semplice se la tenuta delle scritture contabili è stata affidata a un professionista inadempiente

La mancata tenuta delle scritture contabili o la loro tenuta irregolare, ove non sia provato il dolo richiesto dall’articolo 216 della legge fallimentare, non può che configurare la più lieve fattispecie di cui all’articolo 217, ovvero bancarotta semplice. In particolare, l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, laddove appunto non sia dimostrato il dolo “qualificato” di cui all’art. 216, che non può essere presunto, non può che rilevare a titolo di colpa, sotto il profilo o della scelta inadeguata del professionista incaricato, o del mancato controllo. Così la Cassazione con la Sentenza n. 18697/2012.

Sanzione dell’avvertimento nei confronti di due avvocati

 

Hanno usato espressioni sconvenienti nei confronti di una collega

 

Innanzi al Tribunale di Padova si svolge un giudizio, instaurato da una avvocato, per la modifica delle condizioni di separazione personale nei confronti dalla moglie. I due avvocati difensori della moglie si lasciano andare all’uso di un’espressione “infelice” nei confronti di una collega, non parte in causa nel giudizio, definendola “amante” dell’avvocato ricorrente. Per tale motivo, ai due avvocati viene inflitta, dal Consiglio dell’Ordine, la sanzione dell’avvertimento, per violazione dei doveri di lealtà e correttezza nonché di quello relativo al divieto di espressioni sconvenienti e offensive contro un collega. La sanzione è confermata dal Consiglio Nazionale Forense.

Licenziamento per crisi aziendale

 

A carico del lavoratore la prova del repèchage

 

Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo il quale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice, che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repèchage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.

Risarcimento del danno da incidente stradale

 

Termini di prescrizione

 

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge quale reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, stante che la chiara lettera dell’art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, ciò non consente la diversa interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.

Responsabilità medica

 

Nessuna responsabilità se la paziente non ha osservato le prescrizioni mediche non assumendo i medicinali

 

I congiunti di una donna deceduta convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano una Azienda sanitaria per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, per il decesso della congiunta avvenuto dopo due visite domiciliari della guardia medica, nelle persone di due dottori che, ad avviso dei ricorrenti, avevano sottovalutato le gravi condizioni della paziente, senza provvedere al ricovero ospedaliero. La paziente decedeva il giorno successivo alla seconda visita per complicazioni respiratorie da infezione polmonare.